Art. 4.
E' estesa alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili l'agevolazione della importazione temporanea di juita greggia, per la fabbricazione di tessuti anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni, ecc.), prevista dal regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404 , convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 85 .
E' estesa alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili l'agevolazione della importazione temporanea di juita greggia, per la fabbricazione di tessuti anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni, ecc.), prevista dal regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404 , convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 85 .