Versione
15 gennaio 1998
15 gennaio 1998
Art. 7. (Disposizioni diverse) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi; b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina; c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale degli operatori. 2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della normativa vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea; b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime; c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina. 3. Prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, lo schema di decreto legislativo e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato reso, il Governo procede all'emanazione del decreto legislativo. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, in merito all'andamento del trasporto su strada, relativamente agli incidenti, ai consumi energetici, alla congestione e agli effetti della liberalizzazione. 4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale superamento del sistema di tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni, un apposito progetto che preveda una fase transitoria per armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione del progetto. 5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 4, con apposito provvedimento e' definito un nuovo sistema di controlli per la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, per il rilascio delle autorizzazioni e per il rispetto della disciplina tariffaria. 6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessita' di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, puo' assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta di trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione di nuove autorizzazioni. 7. Entro il termine di cui al comma 1 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Note all'art. 7:
- Il titolo della legge n. 298/1974 e' in nota all'art. 1.
a) adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi; b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina; c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale degli operatori. 2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della normativa vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea; b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime; c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina. 3. Prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, lo schema di decreto legislativo e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato reso, il Governo procede all'emanazione del decreto legislativo. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, in merito all'andamento del trasporto su strada, relativamente agli incidenti, ai consumi energetici, alla congestione e agli effetti della liberalizzazione. 4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale superamento del sistema di tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni, un apposito progetto che preveda una fase transitoria per armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione del progetto. 5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 4, con apposito provvedimento e' definito un nuovo sistema di controlli per la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, per il rilascio delle autorizzazioni e per il rispetto della disciplina tariffaria. 6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessita' di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, puo' assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta di trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione di nuove autorizzazioni. 7. Entro il termine di cui al comma 1 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Note all'art. 7:
- Il titolo della legge n. 298/1974 e' in nota all'art. 1.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/04/2021, n. 635Provvedimento: […] Tale autorizzazione, invero, era rilasciata originariamente con riferimento a ciascun autoveicolo, fino a quando non è intervenuto il decreto legislativo numero 85 del 1998, che, unitamente al suo regolamento di attuazione, varato con il decreto ministeriale numero 212 del 1998, ha provveduto -a norma dell'articolo 7, comma secondo, della legge numero 454 del 1997- al riordino della disciplina attinente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, con il quale è stata prevista la concessione di un'autorizzazione all'impresa nel suo complesso e non più con riferimento a ciascun autoveicolo, con la possibilità di ottenere, in relazione alle vecchie autorizzazioni, una conversione, al ricorrere di determinati presupposti.Leggi di più...
- iscrizione albo autotrasportatori·
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