TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 248
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione del principio di alternatività della sede

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'applicazione del principio di alternatività, citando la giurisprudenza del Consiglio di Stato che afferma l'incompatibilità tra la partecipazione al concorso straordinario e la cessione della sede già in titolarità. Ha sottolineato che la finalità del concorso straordinario è favorire l'accesso a un più ampio numero di aspiranti, e consentire a un vincitore di mantenere la titolarità di più farmacie frustrerebbe tale obiettivo. La cessione delle quote sociali alla figlia è stata considerata un tentativo di eludere l'obbligo di optare per una sola sede.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dei divieti di cumulo di sedi

    Il Tribunale ha rigettato questo argomento, affermando che la titolarità in capo a una società si è verificata solo successivamente al concorso straordinario e in violazione della sua ratio. Ha ribadito che i ricorrenti, come persone fisiche, avevano presentato domanda per due sedi in distinte Regioni, e la normativa sul concorso straordinario mira a favorire l'accesso a un maggior numero di aspiranti, obiettivo che sarebbe compromesso dal mantenimento di due sedi da parte di un singolo concorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 248
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 248
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo