Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA B 0 2 095 /03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 15804/2000 Stefano Ciciretti Presidente 17284/2000 Francesco Antonio Maiorano - Consigliere Corrado Guglielmucci tr Rep. 66 Cron. 4774 Pasquale Picone relatore GIOVANNI AMOROSO EL Ud. 12.11.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 9517 BANCO NAPOLI SpA, in persona del presidente Giuseppe Falcone, Vie L.
6. Faravelli, zź elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena, n. 34, presso l'avv. Carlo Boursier Niutta, che, nitamente all'avv. Alfredo Musto, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
GR IG. elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Vico, n. 31, presso l'avy. Enrico Scoccini, difeso dall'avv. Sergio Ciccarelli con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- e sul ricorso incidentale proposto da RI IG, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
-ricorrente-
contro
BANCO NAPOLI SPA, come sopra rappresentata domiciliata e difesa;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Barih. 86 in data 5 aprile A 2000 (R.G. 117/2000); sentiti, nella pubblica udienza del 12.11.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv.Musto; il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo. La Corte di appello di Bari ha confermato, rigettando l'appello della SpA Banco di Napoli, la sentenza del Pretore di Foggia - sezione distaccata di Manfredonia - di accoglimento della domanda proposta da IG RI per l'annullamento della sanzione disciplinare del biasimo scritto, applicatagli dall'azienda bancaria in data 30 ottobre 1997. All'esito di rigetto dell'impugnazione la Corte territoriale è pervenuta sul rilievo che lo specifico addebito, di omissione della verifica e del controllo del contante a 2 chiusura serale del negoziato, avrebbe potuto essere colpito con sanzione disciplinare solo sulla base di espressa previsione del codice disciplinare, mentre l'appellante non aveva fornito la prova né dei contenuti del codice disciplinare né dell'affissione dello stesso codice. Invero, la prova non era stata tempestivamente articolata in primo grado, né la relativa richiesta era stata specificamente riproposta in appello. La cassazione della sentenza è chiesta dalla SpA Banco di Napoli con ricorso per tre motivi, al quale resiste con controricorso IG RI proponendo ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia motivazione illogica ed insufficiente e violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Stat. Lav. per avere la Corte di Bari prima affermato che i fatti contestati al RI avevano chiara rilevanza disciplinare e poi escluso che tale rilevanza vi fosse per non avere il Banco fornito la prova di ciò; motivazione insufficiente, apparente ed incongrua e violazione del combinato disposto degli art. 414 e 416 c.p.c., nonché travisamento dei fatti, perché la sentenza impugnata non aveva precisato di quale prova il convenuto avesse chiesto l'ammissione e quale fosse il contenuto delle contestazioni di controparte, trascurando, in particolare, che, con la memoria di costituzione, era stata precisata la previsione del codice disciplinare violata ed era stato chiesto di provarne l'affissione a mezzo interrogatorio formale e prova testimoniale, richiesta reiterata con l'atto di appello. 3 Il secondo motivo dello stesso ricorso denuncia omessa pronuncia e/o insufficiente motivazione in relazione all'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui era mancata la prova della regolare affissione del codice disciplinare “come esattamente eccepito dal ricorrente”. Con l'atto di appello, infatti, si era dedotto che il RI non aveva contestato che presso la filiale di Manfredonia fosse affisso il codice disciplinare, ma nessuna motivazione conteneva al riguardo la sentenza di appello. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 416, 434 e 244, 3° comma, c.p.c. per avere la Corte di Bari ritenuto inammissibile la richiesta di della prova per testimoni in ordine all'affissione del codice disciplinare perché formulata in via generica e senza capitoli specifici, mentre in realtà tale genericità doveva escludersi e, comunque, ad essa avrebbe dovuto porre rimedio il giudice mediante ordine di integrazione. Esaminato unitariamente i tre motivi del ricorso in quanto concernenti una questione unica, la Corte li giudica infondati. La mera imperfezione tecnica contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che il fatto addebitato al RI è "di chiara rilevanza disciplinare", non può tradursi nel vizio di motivazione contraddittoria, posto che subito dopo si precisa che lo stesso fatto restava del tutto privo di effetti sul piano dei poteri sanzionatori del datore di lavoro se non previsto nel codice disciplinare, ovvero in difetto di affissione del codice stesso. Quanto al preteso esonero del datore di lavoro dalla prova dei fatti necessari per far assumere rilevanza disciplinare agli inadempimenti imputati al lavoratore, esonero che sarebbe derivato dal contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e dalla successiva condotta processuale dell'attore, vi è da rilevare, da una parte, che la mancanza di una specifica contestazione non esonera dal fornire la prova secondo il principio di cui all'art. 2697 cod. civ., in quanto la non contestazione non implica ammissione (cfr. Cass. nn. 7630 e 2254 del 1996, 7447 del 1994); dall'altra, che la stessa ricorrente precisa che il RI aveva dedotto non aver violato "alcuna norma regolamentare da lui conosciuta e che, "in caso contrario, vi sarebbe violazione dell'art. 7, co. 1°, 1. 300/70", sicché risulta pienamente giustificata l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui era stata denunciata dall'attore la violazione della predetta norma. Per il resto, sono sufficienti ad impedire la cassazione della sentenza impugnata le considerazioni svolte in merito alla genericità della prova offerta in ordine all'affissione del codice disciplinare e, quindi al mancato assolvimento dell'onere incombente sul datore di lavoro. Deve farsi, infatti, applicazione del principio di diritto, assorbente di ogni altra questione, secondo il quale, quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure generiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, ma precisi e specifichi, svolgendo critiche concrete e puntuali seppure sintetiche, le risultanze e gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando, in particolare, in cosa consistessero e con quali finalità ed in quali termini la richiesta fosse stata formulata. Più in particolare, ove trattisi di una prova per testi (o di interrogatorio formale), è onere del ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze concrete che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza, 5 atteso che il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr., tra le numerose, Cass. 4 dicembre 1999, n. 13566; 11 ottobre 1999, n. 11386). Orbene, la sanzione dell'inammissibilità colpisce le censure concernenti la mancata ammissione della prova sull'affissione del codice disciplinare, dal momento che non di dice nulla più di questo, omettendo qualsiasi precisazione ulteriore, anche, in particolare, in ordine all'accessibilità a tutti del luogo di affissione. Resta ovviamente assorbito l'esame della denunciata violazione dell'art. 244, comma 3°, cod. proc. civ. per non avere il giudice del merito ordinato l'integrazione della richiesta probatoria. Il ricorso incidentale, in quanto rivolto a censurare, sia pure condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, la mancata valutazione del fatto addebitato, onde escludere che costituisse inadempimento degli obblighi contrattuali, è inammissibile in difetto del presupposto della soccombenza, perché concernente questioni correttamente ritenute assorbite dalla decisione di merito (cfr. Cass. 30 marzo 2000, n. 3908). L'esito del giudice di cassazione induce a compensare interamente le spese del giudizio. il com frinciple · Sidian inammissible
P. Q. M.
il ricorso incidentale La Corte riunisce i ricorsi e rigetta, compensa interamente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Кизим тісн и 6 L ANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2754.2003 090 IL CANCELLIERE;
SINTE DA INDPOST SOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SP A, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-0-73 M. 533