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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 10592/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Sonia Barigello Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Capaccioli Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 30.04.2025 come segue: per la ricorrente, “insiste nell'accoglimento del ricorso e in particolare nella domanda di affido super-esclusivo alla madre”;
pagina 1 di 10 per il resistente, “conclude come da memoria di costituzione e rileva come alla luce delle relazioni non emerge quel grave pregiudizio per la minore che è fondamentale per richiedere la misura dell'affidamento super esclusivo”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con conseguente Per_1
facoltà per questa di prendere in via esclusiva ogni decisione, nessuna esclusa, nell'interesse preminente della minore, incontri padre – figlia in modalità protetta, di porre a carico del padre un assegno, da versarsi alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00 mensili, e/o la maggiore somma Per_1
ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e di riconoscere la somma forfetaria di € 10.000,00 per il mantenimento mai versato alla minore (dal 2016 ad oggi). La ricorrente ha Per_1
esposto che dalla relazione more uxorio da lei intrattenuta con è nata il Controparte_1
01.06.2014 la figlia e che la convivenza con il resistente, da sempre Persona_2 problematica a causa dell'indole violenta e della dipendenza da sostanze stupefacenti di quest'ultimo, si sarebbe interrotta nel 2016 a seguito del ritrovamento da parte della sorella della , con loro convivente, di sostanza stupefacente nel cassetto della camera da Pt_1
letto, accessibile anche alla bambina. Ha evidenziato di non essere mai riuscita ad instaurare nessun rapporto con il resistente, sia riguardo all'educazione di che alle Per_1
sue necessità primarie. La ricorrente ha precisato di essere stata anche lei dipendente dall'uso di sostanze stupefacenti, dipendenza dalla quale sarebbe uscita grazie alla Part frequentazione in modo costante e responsabile del D competente per territorio. La
ha aggiunto di aver sempre lavorato e cresciuto la bambina da sola, provvedendo in Pt_1
via esclusiva al sostentamento di sia economicamente che affettivamente, Per_1 contando solo sull'aiuto della madre e della sorella con le quali convive. Il padre di invece, spesso non rintracciabile e non collaborativo, non avrebbe mai contribuito Per_1
economicamente al mantenimento della figlia, non avrebbe mai manifestato idoneità genitoriale disinteressandosi della bambina, ed avrebbe frequentato la figlia solo sporadicamente, sovente presentandosi sotto casa e costringendo la figlia a seguirlo. Circa il pagina 2 di 10 rapporto padre-figlia la ricorrente ha precisato che già attualmente potrebbe vedere CP_1
la figlia solo attraverso incontri protetti da quando, nel mese di maggio 2024, durante una passeggiata con la figlia, avrebbe picchiato un uomo sostenendo che avesse offeso la figlia.
2. Con memoria di costituzione si è costituito in giudizio , contestando Controparte_1
tutto quanto dedotto e sostenuto dalla ricorrente, sia in fatto che in diritto, e chiedendo il rigetto di tutte le domande dalla stessa proposte. Ha rappresentato, infatti, che non sussisterebbero i presupposti per l'affidamento super esclusivo alla madre della minore perché la ricorrente non avrebbe indicato né da quali elementi deriverebbe un Per_1
pregiudizio potenzialmente arrecato alla figlia da un affidamento condiviso né i motivi della sua presunta inidoneità educativa e carenza genitoriale. Ha aggiunto che delle vicende del nucleo familiare e della minore si sarebbe già occupato nel corso degli anni il Per_1
Tribunale per i Minorenni di Firenze che, con decreto depositato il 26.04.2017, aveva conferito mandato ai Servizi Sociali competenti di predisporre misure di controllo e sostegno socio-educativo alla madre ed alla minore, all' di osservare la capacità CP_2
genitoriale del padre e, anche in considerazione del periodo di detenzione dallo stesso
Part effettuato, di attivare incontri osservati padre-figlia, al D di prendere in carico entrambi i genitori per una valutazione di eventuali dipendenze da sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha evidenziato di essere stato tratto in arresto nel 2017 e che, in seguito alla interruzione della frequentazione tra lo stesso e la figlia durante il periodo di detenzione (dal 14.01.2017 al 25.10.2019), avrebbe ripreso poi ad avere rapporti con la stessa, mostrando un concreto, serio e reale interesse per le vicende della figlia ma che la ricorrente gli avrebbe di fatto impedito di incontrare Quanto alla condizione economica, il padre ha esposto di Per_1
trovarsi in una situazione di profondo disagio socio-economico e di indigenza ma che, nonostante tutto, avrebbe comunque contribuito al mantenimento della figlia minore, anche se in maniera non puntuale e parziale. Il padre ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale il rigetto della richiesta di affidamento super esclusivo della minore alla madre, non si è opposto al fatto che gli incontri proseguano in modalità protetta e, quanto al mantenimento della figlia, ha chiesto che lo stesso venga determinato dal Tribunale nella misura di giustizia tenendo conto della situazione di indigenza nella quale il resistente vivrebbe.
3. All'udienza del 15.01.2025 sono comparse le parti ed i rispettivi difensori. La ricorrente ha dichiarato: “lavoro alla mensa della Regione Toscana dal mese di maggio 2024 come
pagina 3 di 10 addetta con contratto a tempo determinato con scadenza il 31.01.2025 e guadagno al mese euro 800,00-900,00; più faccio qualche lavoretto extra ovvero alleno dei bambini al calcio
e prendo euro 100,00 al mese;
il mio contratto di lavoro dovrebbe essere rinnovato;
io abito in casa in affitto con mia figlia, mia madre e mia sorella dietro pagamento del canone di euro 240,00; mia madre è pensionata e percepisce euro 700,00 al mese;
mia sorella lavora in un ristorante e guadagna al mese euro 400,00. Io percepisco l'assegno Par unico per intero pari a euro 199,00. Io sono seguita dal D di a Firenze. Io CP_3
non assumo stupefacenti né metadone. Il padre vede la bambina solo durante gli incontri protetti. Confermo il ricorso scritto dal mio legale. Io non ho finanziamenti. Sono uscita dalla Comunità nel mese di febbraio 2024”. Il resistente ha dichiarato: “io sono disoccupato. Io vivo in casa in affitto insieme ad una mia amica dietro pagamento di euro
500,00. La mia amica lavora e non so quanto guadagna. Io ho il permesso di soggiorno. Io sono stato in carcere per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanza stupefacente, furto di motorino e guida in stato di ebbrezza. Io sono uscito dal carcere nel 2019. Il mio ultimo lavoro risale al 2024 quando mi sono licenziato da tale lavoro a tempo indeterminato perché non andavo d'accordo per lo stipendio percepito. Io non percepisco la Naspi. Io faccio lavori a nero come “demolizioni e scavi” e guadagno euro 1500,00 -
1600,00 al mese. Io vedo la bambina solo durante gli incontri protetti. La madre me la porta solo a due incontri al mese rispetto ai 5 fissati. La madre ha portato la bimba in vacanza senza la mia autorizzazione. Ho denuncia in corso per questo. Io non ho dato il mantenimento alla madre se non nel 2022 quando è stata coinvolta nello spaccio di stupefacente;
io compro solo quello che serve alla bambina, scarpe, giochi. La bambina sceglie lei le cose. Io ho comprato sabato scorso una tuta ed ho speso euro 220,00.
Confermo la memoria scritta dal mio legale. Io non assumo stupefacenti. Non sono seguito dal Ser.D. Io ho la patente per la guida dell'autovettura. Io non ho finanziamenti. Io ho un conto corrente presso la Posta”.
4. Con provvedimento in pari data il Collegio ha assunto provvedimenti provvisori ed urgenti in favore della minore disponendone l'affidamento super esclusivo alla madre con collocamento presso la medesima, incontri protetti padre-figlia, prevedendo un contributo al mantenimento della minore a carico del padre da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 150,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici pagina 4 di 10 ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017 e statuendo che l'assegno unico per la figlia minore venga percepito interamente dalla madre. Ha quindi incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente (Firenze) di procedere ad una indagine socio-familiare sul nucleo familiare avvalendosi della collaborazione del territorialmente competente. Pt_2
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali ed al Ser.D di depositare le relazioni richieste dal Tribunale.
6.All'udienza del 30.04.2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori che hanno precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio la decisione.
7. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento super esclusivo della figlia debba essere accolta. Dalla relazione dei Servizi Sociali si rileva, infatti, che “in capo al padre sono state osservate nel tempo scarse conoscenze e disinteresse per lo sviluppo della figlia (mancato contatto per chiedere informazioni sull'andamento scolastico, mancato interesse circa le volontà della minore, mancato contatto del pediatra di libera scelta, mancato reperimento di beni materiali necessari).
Solo dopo l'avvio del presente procedimento ha chiesto al Servizio il nominativo del pediatra di libera scelta, ed ha preso contatti con la scuola. Ad oggi il Servizio non ha ancora rilevato – per insufficienza delle informazioni fornite - il valore e l'apporto che le reti interpersonali e di integrazione sociale - se presenti - forniscono al padre per la crescita della figlia Invece, il Servizio ha potuto apprezzare la presenza di una Per_1 buona rete familiare e amicale a sostegno della madre.” Sempre dalla relazione dei Servizi
Sociali emergono alcune circostanze da cui si desume come il padre abbia manifestato criticità tali da farlo ritenere inaffidabile quanto alla capacità genitoriale. Più precisamente si legge che “la minore ha riferito che a volte quando esce con il padre ha timore che quest'ultimo possa litigare con altre persone, aggiungendo che in un'occasione il padre
l'ha fatta uscire da un noto centro commerciale appositamente senza pagare alcuni articoli. La minore ha chiesto al padre il motivo di quel furto, visto il costo esiguo dell'articolo, ed il sig. le avrebbe risposto che sarebbe stato un furto di poco conto CP_1
e che non faceva niente di male”, ed ancora “più volte nel corso del tempo il sig. a CP_1
evidenziato caratteristiche fisiche della minore, commentando alla sua presenza con
pagina 5 di 10 “mamma mia quanto sei grassa”. Il Servizio ha, in occasione di una verifica svolta nell'autunno del 2024, sollecitato il sig. a riflettere sulle ricadute che le sue CP_1
affermazioni potrebbero avere sulla figlia. La frequenza di questo tipo di commenti è successivamente diminuita, pur non cessando del tutto”. Dalla stessa relazione risulta anche che “nell'incontro protetto del 12/04/2025, durante il saluto conclusivo, il sig. ha detto alla minore “se ti va di venire a trovarmi, io ci sono. Se non ti va sono CP_1 problemi tuoi”. In assenza di risposta da parte della minore ha aggiunto “tanto faccio un altro bambino”.
La madre, invece, ha dimostrato di essere in grado di fornire un ambiente sicuro, stabile e amorevole per la figlia minore potendo fare affidamento anche sul prezioso Per_1
contributo della sorella e della madre con le quali convive, garantendo il Parte_3
benessere fisico e psicologico della minore. I Servizi Sociali hanno evidenziato come la madre si sia presentata regolarmente ai colloqui ed abbia aderito pienamente agli interventi professionali proposti. Il corpo docente della scuola frequentata da nella sua Per_1 relazione ha sottolineato in riferimento alla madre:“la stessa è molto presente nel percorso scolastico della figlia. La signora è regolarmente presente ai colloqui e si mostra sempre pronta a riferire qualsiasi informazione che potrebbe essere utile per gli insegnanti. Questo atteggiamento è fondamentale per garantire un'alleanza educativa tra la scuola e la famiglia. La madre si preoccupa di fornire tempestivamente il materiale scolastico necessario e si dimostra collaborativa nei confronti della scuola, accogliendo con attenzione qualsiasi suggerimento”. La relazione del Ser.D. sulla madre ha verificato: “allo stato attuale è possibile attestare in remissione la dipendenza da cocaina e l'abuso di cannabinoidi, confermata dai referti tossicologici disponibili al 21/02/2024 che attestano la costante negatività per metaboliti degli oppiacei, della cocaina, dei cannabinoidi e dell'ETG (metabolita dell'alcol)”. Lo stesso , invece, quanto al padre, ha attestato: “Il Pt_2
sig. è stato invitato a colloquio dal Servizio Sociale Scrivente per il giorno CP_1
04/03/2025 ed il giorno 20/03/2025. In entrambe le occasioni il sig. ha riferito con CP_1
anticipo di non potersi organizzare con il lavoro per poter essere presente. In data
20/03/2025 il Servizio – a mezzo mail – ha chiesto all'uomo le sue disponibilità per il mese di aprile. Il sig. non ha risposto, e successivamente ha comunicato al Servizio di CP_1
non avere intenzione di recarsi a colloquio per assenza di motivazione. Il Servizio non è
pagina 6 di 10 pertanto a conoscenza di informazioni aggiornate in merito alla sua situazione personale”.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da , Parte_1
unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super esclusivo con collocamento della minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la minore.
8. In ordine alla frequentazione di da parte del padre, in adesione alle indicazioni Per_1 dei Servizi Sociali che hanno ritenuto “rispondente nell'interesse della minore la prosecuzione degli incontri protetti tra la stessa ed il sig. sino alla completa CP_1
liberalizzazione nel caso di andamento positivo sia degli incontri che del percorso personale del genitore”, e tenendo in considerazione il desiderio e le esigenze della minore che, come riportato dai Servizi Sociali, “ha riferito con difficoltà di volere bene al padre, di voler mantenere un rapporto con lui ma di sentirsi obbligata nel doversi presentare agli incontri protetti. Ha quindi chiesto di poter svolgere gli incontri una volta ogni due settimane. ha riferito di aver sentito la necessità di avanzare questa richiesta non Per_1
perché non voglia stare con il padre ma semplicemente perché ha anche altri impegni personali come la pallavolo o la scuola e vuole ogni tanto uscire con i suoi amici. Per_1
ha raccontato di stare bene durante l'incontro protetto aggiungendo “solo se lui si comporta bene”, sottolineando che talvolta le capita di provare un po' di ansia perché il clima diventa teso a causa di alcune risposte “scorrette” che il padre darebbe alle educatrici presenti durante l'incontro. ha comunque confermato di avere piacere Per_1
nello svolgere gli incontri con modalità protetta e che non vorrebbe incontrare il padre in forma libera, ha descritto il padre con aggettivi positivi, riferendo unicamente che è un po' permaloso, a volte si comporta male con gli operatori del Servizio Incontri Protetti e le parla male della zia Il Servizio ha svolto un secondo colloquio con la minore, la Pt_3
quale ha confermato le volontà sopra riportate ovvero di poter svolgere gli incontri protetti una volta ogni due settimane.” il Collegio dispone che il padre frequenti la figlia minore mediante incontri Per_1
protetti, come già in esecuzione, da tenersi una volta ogni quindici giorni e con la possibilità che la frequentazione possa essere intensificata ma solo se vi sarà la disponibilità in tal senso della minore. A tal fine si conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di predisporre gli incontri padre/figlia in modalità protetta ogni pagina 7 di 10 quindici giorni e di valutare la disponibilità della minore ad un possibile aumento della frequentazione.
9. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che il resistente all'udienza del 15.01.2025 ha dichiarato “Io faccio lavori a nero come “demolizioni e scavi” e guadagno euro 1500,00 -1600,00 al mese”. La madre, per contro, ha prodotto il Mod.
730/2023 da cui emergono redditi da lavoro dipendente pari ad € 9.273,00, ha dichiarato all'udienza del 15.01.2025 “lavoro alla mensa della Regione Toscana dal mese di maggio
2024 come addetta con contratto a tempo determinato con scadenza il 31.01.2025 e guadagno al mese euro 800,00-900,00; più faccio qualche lavoretto extra ovvero alleno dei bambini al calcio e prendo euro 100,00 al mese” ed ha, ha riferito, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali aggiornata al 29.04.2025, di lavorare attualmente con un contratto a tempo determinato fino al 30.04.2025 per tramite dell'agenzia interinale
Direzione Lavoro Group. Alla luce di tali dati reddituali il Collegio dispone che il padre corrisponda alla madre a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per per la scuola, la Per_1 salute e le attività sportive. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore collocatario.
10. Quanto alla richiesta della ricorrente di riconoscimento in suo favore della somma forfetaria di € 10.000,00 per il mantenimento mai versato alla minore (dal 2016 ad Per_1
oggi), il Collegio ritiene che la domanda non possa essere esaminata atteso che il Tribunale non è competente a decidere in merito agli arretrati dovendosi introdurre un autonomo giudizio civile.
11. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare all'Erario il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €
2.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
pagina 8 di 10 1) dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore nata il Persona_2
01.06.2014, alla madre con collocamento presso la medesima, la quale Parte_1
assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre frequenti la figlia minore mediante Controparte_1 Per_1
incontri protetti, come già in esecuzione, da tenersi una volta ogni quindici giorni e con la possibilità che la frequentazione possa essere intensificata ma solo se vi sarà la disponibilità in tal senso della minore. A tal fine si conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di predisporre gli incontri padre/figlia in modalità protetta e di valutare la disponibilità della minore ad un possibile aumento della frequentazione, con richiesta ai servizi incaricati di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi
(20.07.2025 20.10.2025, 20.01.2026) al Giudice Tutelare territorialmente competente che si incarica della vigilanza;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, importo rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per per la scuola, la salute e le attività sportive;
Per_1
5) dispone che l'assegno unico per la minore venga interamente percepito dalla madre;
6) dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di riconoscimento in suo favore della somma forfetaria di € 10.000,00 a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia
Per_1
7) condanna a rimborsare all'Erario il pagamento delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre a rimborso forfetario del
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali ed al Giudice Tutelare competenti per territorio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.04.2025.
pagina 9 di 10 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 10592/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Sonia Barigello Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Capaccioli Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 30.04.2025 come segue: per la ricorrente, “insiste nell'accoglimento del ricorso e in particolare nella domanda di affido super-esclusivo alla madre”;
pagina 1 di 10 per il resistente, “conclude come da memoria di costituzione e rileva come alla luce delle relazioni non emerge quel grave pregiudizio per la minore che è fondamentale per richiedere la misura dell'affidamento super esclusivo”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con conseguente Per_1
facoltà per questa di prendere in via esclusiva ogni decisione, nessuna esclusa, nell'interesse preminente della minore, incontri padre – figlia in modalità protetta, di porre a carico del padre un assegno, da versarsi alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00 mensili, e/o la maggiore somma Per_1
ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e di riconoscere la somma forfetaria di € 10.000,00 per il mantenimento mai versato alla minore (dal 2016 ad oggi). La ricorrente ha Per_1
esposto che dalla relazione more uxorio da lei intrattenuta con è nata il Controparte_1
01.06.2014 la figlia e che la convivenza con il resistente, da sempre Persona_2 problematica a causa dell'indole violenta e della dipendenza da sostanze stupefacenti di quest'ultimo, si sarebbe interrotta nel 2016 a seguito del ritrovamento da parte della sorella della , con loro convivente, di sostanza stupefacente nel cassetto della camera da Pt_1
letto, accessibile anche alla bambina. Ha evidenziato di non essere mai riuscita ad instaurare nessun rapporto con il resistente, sia riguardo all'educazione di che alle Per_1
sue necessità primarie. La ricorrente ha precisato di essere stata anche lei dipendente dall'uso di sostanze stupefacenti, dipendenza dalla quale sarebbe uscita grazie alla Part frequentazione in modo costante e responsabile del D competente per territorio. La
ha aggiunto di aver sempre lavorato e cresciuto la bambina da sola, provvedendo in Pt_1
via esclusiva al sostentamento di sia economicamente che affettivamente, Per_1 contando solo sull'aiuto della madre e della sorella con le quali convive. Il padre di invece, spesso non rintracciabile e non collaborativo, non avrebbe mai contribuito Per_1
economicamente al mantenimento della figlia, non avrebbe mai manifestato idoneità genitoriale disinteressandosi della bambina, ed avrebbe frequentato la figlia solo sporadicamente, sovente presentandosi sotto casa e costringendo la figlia a seguirlo. Circa il pagina 2 di 10 rapporto padre-figlia la ricorrente ha precisato che già attualmente potrebbe vedere CP_1
la figlia solo attraverso incontri protetti da quando, nel mese di maggio 2024, durante una passeggiata con la figlia, avrebbe picchiato un uomo sostenendo che avesse offeso la figlia.
2. Con memoria di costituzione si è costituito in giudizio , contestando Controparte_1
tutto quanto dedotto e sostenuto dalla ricorrente, sia in fatto che in diritto, e chiedendo il rigetto di tutte le domande dalla stessa proposte. Ha rappresentato, infatti, che non sussisterebbero i presupposti per l'affidamento super esclusivo alla madre della minore perché la ricorrente non avrebbe indicato né da quali elementi deriverebbe un Per_1
pregiudizio potenzialmente arrecato alla figlia da un affidamento condiviso né i motivi della sua presunta inidoneità educativa e carenza genitoriale. Ha aggiunto che delle vicende del nucleo familiare e della minore si sarebbe già occupato nel corso degli anni il Per_1
Tribunale per i Minorenni di Firenze che, con decreto depositato il 26.04.2017, aveva conferito mandato ai Servizi Sociali competenti di predisporre misure di controllo e sostegno socio-educativo alla madre ed alla minore, all' di osservare la capacità CP_2
genitoriale del padre e, anche in considerazione del periodo di detenzione dallo stesso
Part effettuato, di attivare incontri osservati padre-figlia, al D di prendere in carico entrambi i genitori per una valutazione di eventuali dipendenze da sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha evidenziato di essere stato tratto in arresto nel 2017 e che, in seguito alla interruzione della frequentazione tra lo stesso e la figlia durante il periodo di detenzione (dal 14.01.2017 al 25.10.2019), avrebbe ripreso poi ad avere rapporti con la stessa, mostrando un concreto, serio e reale interesse per le vicende della figlia ma che la ricorrente gli avrebbe di fatto impedito di incontrare Quanto alla condizione economica, il padre ha esposto di Per_1
trovarsi in una situazione di profondo disagio socio-economico e di indigenza ma che, nonostante tutto, avrebbe comunque contribuito al mantenimento della figlia minore, anche se in maniera non puntuale e parziale. Il padre ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale il rigetto della richiesta di affidamento super esclusivo della minore alla madre, non si è opposto al fatto che gli incontri proseguano in modalità protetta e, quanto al mantenimento della figlia, ha chiesto che lo stesso venga determinato dal Tribunale nella misura di giustizia tenendo conto della situazione di indigenza nella quale il resistente vivrebbe.
3. All'udienza del 15.01.2025 sono comparse le parti ed i rispettivi difensori. La ricorrente ha dichiarato: “lavoro alla mensa della Regione Toscana dal mese di maggio 2024 come
pagina 3 di 10 addetta con contratto a tempo determinato con scadenza il 31.01.2025 e guadagno al mese euro 800,00-900,00; più faccio qualche lavoretto extra ovvero alleno dei bambini al calcio
e prendo euro 100,00 al mese;
il mio contratto di lavoro dovrebbe essere rinnovato;
io abito in casa in affitto con mia figlia, mia madre e mia sorella dietro pagamento del canone di euro 240,00; mia madre è pensionata e percepisce euro 700,00 al mese;
mia sorella lavora in un ristorante e guadagna al mese euro 400,00. Io percepisco l'assegno Par unico per intero pari a euro 199,00. Io sono seguita dal D di a Firenze. Io CP_3
non assumo stupefacenti né metadone. Il padre vede la bambina solo durante gli incontri protetti. Confermo il ricorso scritto dal mio legale. Io non ho finanziamenti. Sono uscita dalla Comunità nel mese di febbraio 2024”. Il resistente ha dichiarato: “io sono disoccupato. Io vivo in casa in affitto insieme ad una mia amica dietro pagamento di euro
500,00. La mia amica lavora e non so quanto guadagna. Io ho il permesso di soggiorno. Io sono stato in carcere per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanza stupefacente, furto di motorino e guida in stato di ebbrezza. Io sono uscito dal carcere nel 2019. Il mio ultimo lavoro risale al 2024 quando mi sono licenziato da tale lavoro a tempo indeterminato perché non andavo d'accordo per lo stipendio percepito. Io non percepisco la Naspi. Io faccio lavori a nero come “demolizioni e scavi” e guadagno euro 1500,00 -
1600,00 al mese. Io vedo la bambina solo durante gli incontri protetti. La madre me la porta solo a due incontri al mese rispetto ai 5 fissati. La madre ha portato la bimba in vacanza senza la mia autorizzazione. Ho denuncia in corso per questo. Io non ho dato il mantenimento alla madre se non nel 2022 quando è stata coinvolta nello spaccio di stupefacente;
io compro solo quello che serve alla bambina, scarpe, giochi. La bambina sceglie lei le cose. Io ho comprato sabato scorso una tuta ed ho speso euro 220,00.
Confermo la memoria scritta dal mio legale. Io non assumo stupefacenti. Non sono seguito dal Ser.D. Io ho la patente per la guida dell'autovettura. Io non ho finanziamenti. Io ho un conto corrente presso la Posta”.
4. Con provvedimento in pari data il Collegio ha assunto provvedimenti provvisori ed urgenti in favore della minore disponendone l'affidamento super esclusivo alla madre con collocamento presso la medesima, incontri protetti padre-figlia, prevedendo un contributo al mantenimento della minore a carico del padre da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 150,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici pagina 4 di 10 ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017 e statuendo che l'assegno unico per la figlia minore venga percepito interamente dalla madre. Ha quindi incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente (Firenze) di procedere ad una indagine socio-familiare sul nucleo familiare avvalendosi della collaborazione del territorialmente competente. Pt_2
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali ed al Ser.D di depositare le relazioni richieste dal Tribunale.
6.All'udienza del 30.04.2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori che hanno precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio la decisione.
7. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento super esclusivo della figlia debba essere accolta. Dalla relazione dei Servizi Sociali si rileva, infatti, che “in capo al padre sono state osservate nel tempo scarse conoscenze e disinteresse per lo sviluppo della figlia (mancato contatto per chiedere informazioni sull'andamento scolastico, mancato interesse circa le volontà della minore, mancato contatto del pediatra di libera scelta, mancato reperimento di beni materiali necessari).
Solo dopo l'avvio del presente procedimento ha chiesto al Servizio il nominativo del pediatra di libera scelta, ed ha preso contatti con la scuola. Ad oggi il Servizio non ha ancora rilevato – per insufficienza delle informazioni fornite - il valore e l'apporto che le reti interpersonali e di integrazione sociale - se presenti - forniscono al padre per la crescita della figlia Invece, il Servizio ha potuto apprezzare la presenza di una Per_1 buona rete familiare e amicale a sostegno della madre.” Sempre dalla relazione dei Servizi
Sociali emergono alcune circostanze da cui si desume come il padre abbia manifestato criticità tali da farlo ritenere inaffidabile quanto alla capacità genitoriale. Più precisamente si legge che “la minore ha riferito che a volte quando esce con il padre ha timore che quest'ultimo possa litigare con altre persone, aggiungendo che in un'occasione il padre
l'ha fatta uscire da un noto centro commerciale appositamente senza pagare alcuni articoli. La minore ha chiesto al padre il motivo di quel furto, visto il costo esiguo dell'articolo, ed il sig. le avrebbe risposto che sarebbe stato un furto di poco conto CP_1
e che non faceva niente di male”, ed ancora “più volte nel corso del tempo il sig. a CP_1
evidenziato caratteristiche fisiche della minore, commentando alla sua presenza con
pagina 5 di 10 “mamma mia quanto sei grassa”. Il Servizio ha, in occasione di una verifica svolta nell'autunno del 2024, sollecitato il sig. a riflettere sulle ricadute che le sue CP_1
affermazioni potrebbero avere sulla figlia. La frequenza di questo tipo di commenti è successivamente diminuita, pur non cessando del tutto”. Dalla stessa relazione risulta anche che “nell'incontro protetto del 12/04/2025, durante il saluto conclusivo, il sig. ha detto alla minore “se ti va di venire a trovarmi, io ci sono. Se non ti va sono CP_1 problemi tuoi”. In assenza di risposta da parte della minore ha aggiunto “tanto faccio un altro bambino”.
La madre, invece, ha dimostrato di essere in grado di fornire un ambiente sicuro, stabile e amorevole per la figlia minore potendo fare affidamento anche sul prezioso Per_1
contributo della sorella e della madre con le quali convive, garantendo il Parte_3
benessere fisico e psicologico della minore. I Servizi Sociali hanno evidenziato come la madre si sia presentata regolarmente ai colloqui ed abbia aderito pienamente agli interventi professionali proposti. Il corpo docente della scuola frequentata da nella sua Per_1 relazione ha sottolineato in riferimento alla madre:“la stessa è molto presente nel percorso scolastico della figlia. La signora è regolarmente presente ai colloqui e si mostra sempre pronta a riferire qualsiasi informazione che potrebbe essere utile per gli insegnanti. Questo atteggiamento è fondamentale per garantire un'alleanza educativa tra la scuola e la famiglia. La madre si preoccupa di fornire tempestivamente il materiale scolastico necessario e si dimostra collaborativa nei confronti della scuola, accogliendo con attenzione qualsiasi suggerimento”. La relazione del Ser.D. sulla madre ha verificato: “allo stato attuale è possibile attestare in remissione la dipendenza da cocaina e l'abuso di cannabinoidi, confermata dai referti tossicologici disponibili al 21/02/2024 che attestano la costante negatività per metaboliti degli oppiacei, della cocaina, dei cannabinoidi e dell'ETG (metabolita dell'alcol)”. Lo stesso , invece, quanto al padre, ha attestato: “Il Pt_2
sig. è stato invitato a colloquio dal Servizio Sociale Scrivente per il giorno CP_1
04/03/2025 ed il giorno 20/03/2025. In entrambe le occasioni il sig. ha riferito con CP_1
anticipo di non potersi organizzare con il lavoro per poter essere presente. In data
20/03/2025 il Servizio – a mezzo mail – ha chiesto all'uomo le sue disponibilità per il mese di aprile. Il sig. non ha risposto, e successivamente ha comunicato al Servizio di CP_1
non avere intenzione di recarsi a colloquio per assenza di motivazione. Il Servizio non è
pagina 6 di 10 pertanto a conoscenza di informazioni aggiornate in merito alla sua situazione personale”.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da , Parte_1
unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super esclusivo con collocamento della minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la minore.
8. In ordine alla frequentazione di da parte del padre, in adesione alle indicazioni Per_1 dei Servizi Sociali che hanno ritenuto “rispondente nell'interesse della minore la prosecuzione degli incontri protetti tra la stessa ed il sig. sino alla completa CP_1
liberalizzazione nel caso di andamento positivo sia degli incontri che del percorso personale del genitore”, e tenendo in considerazione il desiderio e le esigenze della minore che, come riportato dai Servizi Sociali, “ha riferito con difficoltà di volere bene al padre, di voler mantenere un rapporto con lui ma di sentirsi obbligata nel doversi presentare agli incontri protetti. Ha quindi chiesto di poter svolgere gli incontri una volta ogni due settimane. ha riferito di aver sentito la necessità di avanzare questa richiesta non Per_1
perché non voglia stare con il padre ma semplicemente perché ha anche altri impegni personali come la pallavolo o la scuola e vuole ogni tanto uscire con i suoi amici. Per_1
ha raccontato di stare bene durante l'incontro protetto aggiungendo “solo se lui si comporta bene”, sottolineando che talvolta le capita di provare un po' di ansia perché il clima diventa teso a causa di alcune risposte “scorrette” che il padre darebbe alle educatrici presenti durante l'incontro. ha comunque confermato di avere piacere Per_1
nello svolgere gli incontri con modalità protetta e che non vorrebbe incontrare il padre in forma libera, ha descritto il padre con aggettivi positivi, riferendo unicamente che è un po' permaloso, a volte si comporta male con gli operatori del Servizio Incontri Protetti e le parla male della zia Il Servizio ha svolto un secondo colloquio con la minore, la Pt_3
quale ha confermato le volontà sopra riportate ovvero di poter svolgere gli incontri protetti una volta ogni due settimane.” il Collegio dispone che il padre frequenti la figlia minore mediante incontri Per_1
protetti, come già in esecuzione, da tenersi una volta ogni quindici giorni e con la possibilità che la frequentazione possa essere intensificata ma solo se vi sarà la disponibilità in tal senso della minore. A tal fine si conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di predisporre gli incontri padre/figlia in modalità protetta ogni pagina 7 di 10 quindici giorni e di valutare la disponibilità della minore ad un possibile aumento della frequentazione.
9. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che il resistente all'udienza del 15.01.2025 ha dichiarato “Io faccio lavori a nero come “demolizioni e scavi” e guadagno euro 1500,00 -1600,00 al mese”. La madre, per contro, ha prodotto il Mod.
730/2023 da cui emergono redditi da lavoro dipendente pari ad € 9.273,00, ha dichiarato all'udienza del 15.01.2025 “lavoro alla mensa della Regione Toscana dal mese di maggio
2024 come addetta con contratto a tempo determinato con scadenza il 31.01.2025 e guadagno al mese euro 800,00-900,00; più faccio qualche lavoretto extra ovvero alleno dei bambini al calcio e prendo euro 100,00 al mese” ed ha, ha riferito, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali aggiornata al 29.04.2025, di lavorare attualmente con un contratto a tempo determinato fino al 30.04.2025 per tramite dell'agenzia interinale
Direzione Lavoro Group. Alla luce di tali dati reddituali il Collegio dispone che il padre corrisponda alla madre a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per per la scuola, la Per_1 salute e le attività sportive. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore collocatario.
10. Quanto alla richiesta della ricorrente di riconoscimento in suo favore della somma forfetaria di € 10.000,00 per il mantenimento mai versato alla minore (dal 2016 ad Per_1
oggi), il Collegio ritiene che la domanda non possa essere esaminata atteso che il Tribunale non è competente a decidere in merito agli arretrati dovendosi introdurre un autonomo giudizio civile.
11. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare all'Erario il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €
2.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
pagina 8 di 10 1) dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore nata il Persona_2
01.06.2014, alla madre con collocamento presso la medesima, la quale Parte_1
assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre frequenti la figlia minore mediante Controparte_1 Per_1
incontri protetti, come già in esecuzione, da tenersi una volta ogni quindici giorni e con la possibilità che la frequentazione possa essere intensificata ma solo se vi sarà la disponibilità in tal senso della minore. A tal fine si conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di predisporre gli incontri padre/figlia in modalità protetta e di valutare la disponibilità della minore ad un possibile aumento della frequentazione, con richiesta ai servizi incaricati di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi
(20.07.2025 20.10.2025, 20.01.2026) al Giudice Tutelare territorialmente competente che si incarica della vigilanza;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, importo rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per per la scuola, la salute e le attività sportive;
Per_1
5) dispone che l'assegno unico per la minore venga interamente percepito dalla madre;
6) dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di riconoscimento in suo favore della somma forfetaria di € 10.000,00 a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia
Per_1
7) condanna a rimborsare all'Erario il pagamento delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre a rimborso forfetario del
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali ed al Giudice Tutelare competenti per territorio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.04.2025.
pagina 9 di 10 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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