Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
A mente dell'art. 1 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante approvazione del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, possono essere ravvisati demaniali soltanto i suoli interessati dalla presenza di acque che abbiano, o siano suscettibili di acquistare, attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Pertanto, i terreni interessati dalla caduta e dal deflusso di acque meteoriche o piovane - nel caso di specie alvei di vallette destinate al solo deflusso di acqua meteorica - possono essere classificati pubblici soltanto in quanto tali acque abbiano una concreta od anche solo potenziale attitudine a soddisfare un interesse generale pubblico che possa essere desunta dalla portata delle acque, dall'ampiezza del bacino imbrifero e dal sistema idrografico nel quale si inseriscono, senza che rilevi l'enunciazione di cui all'art. 1, comma primo, della legge 5 gennaio 1994 n. 36. La valutazione dell'attitudine di una determinata acqua ad usi di pubblico generale interesse attiene al merito, e, perciò sfugge al sindacato esercitabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AZIENDA AGRICOLA "LE CORNE" DI ER CO E GA TA S.A.S.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 12959/98 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA "LE CORNE" DI ER CO E GA TA S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MANTOVANI giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 14/98 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 23/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/99 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Arturo ALFIERI, per la controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "AZIENDA AGRICOLA LE CORNE di TI RC e RI IN s.a.s., con ricorso del 3 luglio 1984, convenne dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano il Ministero delle finanze, chiedendo accertarsi la natura privata dei tratti dell'alveo del torrente LO e delle diramazioni dello stesso intersecanti i suoi terreni, e, consequenzialmente, dichiararsi non dovuta l'indennità per abusiva occupazione di bene demaniale ex adverso richiestale.
Il tribunale adito, con sentenza pronunciata, nella resistenza della p.a. convenuta, il 20 gennaio 1991, accolse le domande. L'appello prodotto dal Ministero delle finanze contro la decisione del primo giudice venne disatteso dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza dell'8 marzo 1993, data anche questa nel contraddittorio delle parti.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, dopo aver rilevato che il gravame concerneva solo la natura privata o demaniale dei rivi in contestazione, per non avere la p.a. appellante riproposto in secondo grado le istanze attinenti all'indennità per occupazione abusiva, motivo la pronuncia osservando essere stati articolati per suffragare l'impugnazione motivi privi del prescritto requisito della specificità.
Sul ricorso del Ministero delle finanze, queste Sezioni Unite, con arresto n. 1005 del 27 gennaio 1995, cassò con rinvio la suindicata sentenza di secondo grado, considerando aver questa erroneamente ravvisato non specifici i motivi articolati dalla p.a. ricorrente a supporto dell'appello, a suo tempo, prodotto avverso la decisione del primo giudice e non riproposta dalla suddetta p.a. in sede di gravame la questione afferente alla debenza della discussa indennità.
Il Ministero delle finanze, con atto del 22 settembre 1995, riassunse il giudizio dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, che, con sentenza del 23 febbraio 1998, reiterò la reiezione dell'appello interposto dalla p.a. anzidetta contro l'altrove ricordata decisione di primo grado del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere della controversia nella ritenuta riducibilità di questa nel novero di quelle di cui all'art. 140, lett. a) e b), r.d. 11.12.1933 n. 1775, motivò la decisione osservando che "gli alvei di vallette destinate a raccogliere solo acque meteoriche non diventano demaniali solo perché convogliano acque da considerare pubbliche in conseguenza dell'incanalamento" e del fatto di prestarsi ad una utilizzazione di pubblico generale interesse"; che, in particolare, devesi negare la natura demaniale delle vallette in discussione e "una funzione di pubblica utilità ai rivi attraversanti la tenuta LE CORNE, realizzando - le vallette - solo la possibilità di scolo naturale delle acque meteoriche". Il Ministero delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza di rinvio da ultimo citata. La "AZIENDA AGRICOLA LE CORNE di TI RC e RI IN s.a.s. resiste al ricorso con controricorso del 15 luglio 1998, contestualmente proponendo ricorso incidentale, condizionato, sorretto esso pure da un unico motivo.
La p.a. ricorrente principale ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2) La "AZIENDA AGRICOLA LE CORNE di TI RC e RI IN s.a.s. ha introdotto nel giudizio una domanda con la quale ha chiesto accertarsi la natura, non già pubblica ma, privata dei tratti e delle diramazioni dell'alveo del torrente LO intersecanti i suoi terreni di cui in narrativa.
Il Ministero delle finanze, alla sua volta, ha coltivato una pretesa, contrapposta a quella della società sunnominata, diretta ad ottenere l'accertamento della demanialità dei tratti e delle diramazioni di alveo cennati.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la sentenza qui impugnata, ha statuito sulle confliggenti domande considerate accogliendo quella della "AZIENDA AGRICOLA LE CORNE di TI RC e RI IN s.a.s. e respingendo quella della p.a. attuale ricorrente principale.
Il tribunale anzidetto ha motivato la così resa pronuncia rilevando che "mentre... le acque cui le parti fanno riferimento sono solo quelle meteoriche, va considerato che queste, di per sè, non sono pubbliche ma diventano tali per effetto dell'incanalamento in opere destinate a disciplinarne il corso e sono regolamentate, ad ogni effetto, dalla normativa delle acque pubbliche"; che "anche nella vigenza della L.
5.1.1994 n. 36, promulgata nelle more della vertenza, va riconosciuta natura pubblica, indipendentemente dall'iscrizione nell'apposito elenco previsto dall'art. 11 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, ad un corso d'acqua che, pur essendo esclusivamente alimentato da acque meteoriche, tuttavia per la lunghezza e la portata, di non trascurabile e persistente consistenza, specie in alcune stagioni dell'anno, si presti ad essere destinato ad una utilizzazione di pubblico generale interesse"; che, peraltro, "gli alvei di vallette destinati a raccogliere solo acque meteoriche non diventano demanialì solo perché convogliano acque da considerare pubbliche in conseguenza dell'incanalamento; che, perciò, devesi escludere "la natura demaniale delle vallette (in contestazione)... e una funzione qualsiasi di pubblica utilità ai rivi attraversanti la tenuta LE CORNE, realizzando - le vallette - solo la possibilità di scolo naturale delle acque meteoriche", ed essendo, quindi, le stesse, "alla stregua dei principi sopra enunciati, prive del carattere asserito dall'Amministrazione". Il Ministero delle finanze, con il suo ricorso principale, deduce evidenziarsi nella sentenza negli illustrati sensi resa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche "violazione dell'art. 1 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e dell'art. 1 della L. 5/01/1994 n. 36, travisamento dei fatti, difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)": più specificamente, dopo aver tacciato di "sconcertante superficialità" la ratio decidendi della pronuncia contestata, sostiene, innanzi tutto, rivelarsi questa correlata ad un "grave... travisamento dei fatti", in quanto "ha qualificato gli immobili in questione come alvei di vallette destinate a raccogliere solo acque meteoriche" ed "assegnato alle stesse solo la mera possibilità di scolo naturale delle acque meteoriche", pur essendo pacifico in causa ed ammesso dalla società odierna controricorrente "che si tratta di tratti di alveo del torrente LO e delle sue diramazioni ... "; prospetta, quindi, che il giudice a quo non avrebbe "assolto all'obbligo di motivare in ordine al quesito se l'acqua che scorre in dette diramazioni assolve alle caratteristiche stabilite dall'art. 1 del T.U. n. 1775 del 1933", "ignorando colpevolmente" gli assunti di esso ricorrente, asseriti dichiarati rilevanti dal precedente arresto di questa Corte Suprema n. 1005 del 1995, più sopra ricordato, intesi ad evidenziare che "le vallette (in argomento) hanno una loro insostituibile funzione per frenare le acque meteoriche scorrenti verso la pianura", ed hanno, perciò, una "pubblica utilità"; lamenta, ancora, avere il Tribunale superiore delle acque pubbliche tenuto in non cale il dato che "le vallette di cui si tratta, oltre a costituire tratti di alveo o diramazioni del torrente LO (una di esse,..., è stata addirittura inclusa nell'elenco delle acque pubbliche...), raccolgono altresì le acque piovane,...", svolgendo "importantissime funzioni di drenaggio delle acque meteoriche che, altrimenti, irromperebbero verso la pianura, provocando certamente danni a cose e, ... a persone", sicché, con riferimento a "tale funzione che è pubblica" dovrebbesi, in ogni caso, "qualificare pubbliche le vallette stesse";
denuncia che "dubbi (al riguardo) non possono.... giustificarsi alla luce" dello ius superveniens di cui all'art. 1 L. n. 36 del 1994, che considera pubbliche tutte le acque, anche quelle meteoriche, purché raccolte in contenitori", tanto più che "nella specie il contenitore è, addirittura, un tratto di torrente che... assolve senza dubbio anche ad altre importantissime funzioni pubbliche"; conclude affermando che "il T.S.A.P., oltre a violare la legge processuale, che gli impone di non svilire e travisare i fatti, e di motivare adeguatamente la decisione, ha altresì violato, in modo grave e reiterato, la legge sostanziale".
La, complessa, censura in tal guisa articolata, è sotto ogni profilo, immeritevole di ingresso.
A) Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, perché, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di dati pressuposti come base del manifestato convincimento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, può al massimo, integrare errore denunciabile con l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr., in terminis, da ultimo, Cass. Sez. I civ., sent. N. 6235 del 23/06/1998, espressione di orientamento giurisprudenziale consolidato).
Alla stregua di siffatta enunciazione, senz'altro condivisibile, la doglianza della p.a. ricorrente principale secondo la quale la sentenza impugnata si rivelerebbe basata su un travisamento dei fatti di causa va ritenuta prospettata inutiliter nella presente sede. B) È fermissimo indirizzo della giurisprudenza di queste Sezioni Un ite quello secondo il quale con il ricorso per cassazione avverso le decisioni di appello del Tribunale superiore delle acque pubbliche il vizio di motivazione prospettabile non è quello previsto dall'art.360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., ma soltanto quello consistente nell'omissione e/o nell'apparenza della motivazione, e che, perciò, non può essere utilmente dedotto un vizio della ratio decidendi che implichi un controllo sulla sufficienza e la razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 10734 del 2112/1996, id., sent. n. 8597 del 29/8/1998). Nel caso in esame, la censurata sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, per ciò che concerne la statuizione recante declaratoria della natura privata, e non demaniale, delle acque in controversia e, soprattutto, del suolo sul quale esse defluiscono si rivela sostanzialmente e ragionatamente motivata sulla base del rilievo che, potendo qualificarsi pubblico solo "un corso d'acqua che, pur essendo alimentato esclusivamente da acque meteoriche, tuttavia, per la lunghezza e la portata,..., si presti ad essere destinato ad una utilizzazione di pubblico generale interesse", nella fattispecie, sulla base di elementi desumibili da una acquisita relazione di consulenza, resta esclusa la riscontrabilità del requisito della demanialità dei discussi suoli, per essere questi attraversati soltanto da acque meteoriche, di per sè non pubbliche, e per risultare che gli alvei delle vallette in contestazione si configurano destinati a raccogliere esclusivamente tali acque, e devono essere, quindi, ritenuti insuscettibili di diventare demaniali.
L'assunto della p.a. ricorrente principale secondo il quale la declaratoria in argomento sarebbe stata resa senza tenere conto da un lato, di sue "pertinenti osservazioni" intese ad evidenziare che le recepite, "conclusioni del consulente d'ufficio, del tutto apodittiche, erano contrastate, non solo dalle diverse e opposte valutazione" di altri tecnici acquisite all'incarto processuale, ma anche da una sentenza "del pretore che aveva condannato i rappresentanti" della controparte "per aver occupato le vallette suindicate, ritenute demaniali, alterandone almeno due con conseguenze sul deflusso delle acque", dall'altro, "dagli stessi rilievi del consulente d'ufficio che, nel momento in. cui affermava che le vallette hanno una loro insostituibile funzione per frenare le acque meteoriche scorrenti verso la pianura, ne ha, implicitamente, messo in risalto la pubblica utilità", dall'altro ancora, dal dato che "essendo stato iscritto il torrente LO nell'elenco delle acque pubbliche, sia pure dopo i fatti che hanno dato luogo alla causa..., ne sarebbe dovuto discendere che sono pubbliche anche le acque scorrenti nelle sue diramazioni, con tutte le conseguenze in ordine alla pubblicità degli alvei", si rivela manifestamente inteso, non già a denunciare una totale assenza di motivazione nella sentenza impugnata, ovvero una mera apparenza della ratio decidendi di questa ma, a prospettare inadeguatezze ed incongruenze della motivazione da correlarsi a mancata, o non sufficientemente approfondita, o non congrua valutazione di alcune emergenze istruttorie, e, perciò, a denunciare un vizio da avere per insuscettibile di rilevare in questa sede alla stregua del principio dianzi enunciato, dal quale non vi è ragione di discostarsi.
C) A mente dell'art. 1 r.d. 11/12/1933 n. 1775, recante approvazione del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, possono essere ravvisati demaniali soltanto i suoli interessati dalla presenza di acque che abbiano, o siano suscettibili di acquistare, attitudine ad usi di pubblico generale interesse (cfr., al riguardo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 5373 del 23/10/1984, cui adde, recentemente, id. Sez. III civ., sent. n. 5607 del 6/6/1998). I terreni interessati dalla caduta e dal deflusso di acque meteoriche o piovane possono essere classificati pubblici soltanto in quanto tali acque abbiano una, concreta od anche solo potenziale, attitudine a soddisfare un interesse generale pubblico che possa essere desunta dalla portata delle acque, dall'ampiezza del bacino imbrifero e del sistema idrografico nel quale si inseriscono (cfr., in proposito, Cass. Sez. I Civ. sent. n. 1014 del 15/3/1975, id., sent. n. 126 del 21/1/1968). Il Tribunale superiore delle acque pubbliche si è
ortodossamente attenuto ai principi cosi enunciati quando ha escluso la demanialità dalle "vallette", nelle quali defluisce l'acqua meteorica di cui è causa sul rilievo che, dalle emergenze acquisite per il tramite della espletata consulenza, si ricava l'inesistenza "di qualsiasi funzione di pubblica utilità" dei "rivi" e delle "vallette" "attraversanti la tenuta LE CORNE": nella sentenza impugnata, pertanto, non è dato riscontrare le dedotte violazioni di norme del diritto.
E, per concludere al considerato riguardo, è appena il caso di osservare che la valutazione dell'attitudine di una determinata acqua ad usi di pubblico generale interesse attiene al merito, e, perciò sfugge al sindacato esercitabile in sede di legittimità (cfr., sul tema, Cass. SS.UU, civ., sent. n. 1534 del 25/5/1971). D) Da ultimo, va sottolineato che non rileva, ai fini della decisione della vertenza qui in esame l'enunciazione di cui all'art. 1, comma 1, L. 5/01/1994 n. 36, per il quale "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà": tale enunciazione di principio generale e programmatica, di fatti, secondo quanto ritenuto dal giudice delle leggi, ha avuto la funzione di spostare il baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà (cfr., in proposito, C. Cost., sent. n. 259 del 19/7/1996), e, di conseguenza, non può essere ad essa correlato un generalizzato assoggettamento al regime pubblicistico demaniale di ogni superficie su cui cadano e defluiscano acque meteoriche. Corollario della considerazioni fin qui sviluppate è che il ricorso principale, siccome suffragato da motivo risultato inaccoglibile, deve essere rigettato.
3) La sancita reiezione del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale, condizionato, e rende superflua la relativa delibazione. 4) Nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, le spese vengono compensate fra i contendenti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 11 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999