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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 25/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4734/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. CUNIBERTI SARA, che la Parte_1 C.F._1
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. ANZANI SILVIA, che Controparte_1 C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 25.03.2025 chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione e il divorzio alle condizioni di seguito interamente riportate:
Per_
“- danno atto dell'autosufficienza di e che, pertanto, non è dovuto alcun assegno per lei;
- il resistente rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento e divorzile e di assegnazione della casa familiare, nonché alle domande relative ai conti correnti. La ricorrente accetta le rinunce;
- spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Somma Lombardo in data 30.09.2000
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.67, Parte II, Serie
A, anno 2000), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Somma Lombardo, via Pandolfi n. 61 di proprietà esclusiva della ricorrente.
Dall'unione nasceva, il 19.07.2003, la figlia . Per_1
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale e di porsi a carico del Sig. un contributo mensile al mantenimento CP_1 di pari ad € 500,00, soggetti a rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
In data 20.02.2025 provvedeva a costituirsi il Sig. mediante comparsa di risposta con la CP_1
quale aderiva alla domanda di separazione, formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In via riconvenzionale chiedeva porsi a carico della
Sig.ra assegno di mantenimento, e poi divorzile, di importo pari ad € 500,00 o quella Pt_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia e soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat.
All'udienza del 25.03.2025 le parti, come da conclusioni sopra riportate, chiedevano congiuntamente di definire la causa de qua solo con pronuncia sullo status.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi. Per quanto concerne le ulteriori istanze in punto di richiesta di assegno divorzile e di richiesta di fissazione del contributo al mantenimento di , le stesse sono state congiuntamente rinunciate dalle parti all'udienza del Per_1
25.03.2025.
Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Pag. 2 di 3 1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
, coniugatisi in Somma Lombardo in data 30.09.2000 (matrimonio trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.67, Parte II, Serie A, anno 2000);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del Comune di Somma Lombardo in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4734/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. CUNIBERTI SARA, che la Parte_1 C.F._1
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. ANZANI SILVIA, che Controparte_1 C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 25.03.2025 chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione e il divorzio alle condizioni di seguito interamente riportate:
Per_
“- danno atto dell'autosufficienza di e che, pertanto, non è dovuto alcun assegno per lei;
- il resistente rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento e divorzile e di assegnazione della casa familiare, nonché alle domande relative ai conti correnti. La ricorrente accetta le rinunce;
- spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Somma Lombardo in data 30.09.2000
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.67, Parte II, Serie
A, anno 2000), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Somma Lombardo, via Pandolfi n. 61 di proprietà esclusiva della ricorrente.
Dall'unione nasceva, il 19.07.2003, la figlia . Per_1
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale e di porsi a carico del Sig. un contributo mensile al mantenimento CP_1 di pari ad € 500,00, soggetti a rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
In data 20.02.2025 provvedeva a costituirsi il Sig. mediante comparsa di risposta con la CP_1
quale aderiva alla domanda di separazione, formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In via riconvenzionale chiedeva porsi a carico della
Sig.ra assegno di mantenimento, e poi divorzile, di importo pari ad € 500,00 o quella Pt_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia e soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat.
All'udienza del 25.03.2025 le parti, come da conclusioni sopra riportate, chiedevano congiuntamente di definire la causa de qua solo con pronuncia sullo status.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi. Per quanto concerne le ulteriori istanze in punto di richiesta di assegno divorzile e di richiesta di fissazione del contributo al mantenimento di , le stesse sono state congiuntamente rinunciate dalle parti all'udienza del Per_1
25.03.2025.
Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Pag. 2 di 3 1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
, coniugatisi in Somma Lombardo in data 30.09.2000 (matrimonio trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.67, Parte II, Serie A, anno 2000);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del Comune di Somma Lombardo in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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