Articolo 13 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 12Articolo 14
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3 settembre 1862
Art. 13.

Tutti i decreti reali, qualunque sia il ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perche' vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862
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