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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 439/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso con rinvio al proprio atto introduttivo;
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in telematico in data 26 novembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di titolare della ditta individuale un ha proposto Parte_2 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 110/2023 (R.G. 239/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 8 febbraio 2024 limitatamente al capo con cui è stata disposta in seno al giudizio di primo grado l'integrale compensazione delle spese di lite, rilevando che l'accoglimento della domanda in misura minore rispetto a quella posta da parte attrice non poteva determinare la compensazione delle spese, che andavano, invece, poste in capo alla parte soccombente.
Resisteva in giudizio la rilevando che la compensazione delle spese di lite Controparte_1
rientrava nella discrezionalità del Giudice e che poteva essere utilizzata come strumento sanzionatorio pagina 1 di 3 avverso domande esplorative. Concludeva con la richiesta di reiezione dell'appello esperito e la conferma della pronuncia di prime cure.
***
L'appello è infondato e non merita alcun accoglimento.
La controversia va risolta facendo applicazione del principio di diritto già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023; Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Nel caso di specie, in seno al giudizio di prime cure l'attrice – odierna appellante, aveva svolto due domande autonome: la prima volta ad accertare la non debenza dei costi per €.284,78 di cui alla fattura emessa dalla dopo il recesso della cliente e la refusione delle spese di lite Controparte_1 stragiudiziali. La prima domanda è stata oggetto di parziale accoglimento per la somma di €.30,00 mentre la seconda è stata oggetto di reiezione integrale. Ne consegue che la sentenza impugnata si compone di tre capi, peraltro i primi due non appellati nella presente sede, del tutto autonomi, ovvero il primo che ha accertato l'indebito per la somma di €.30,00 a favore di parte attrice, il secondo che ha respinto la domanda di refusione delle spese stragiudiziali avanzata dall'attrice e il terzo che ha regolamentato le spese di lite con l'integrale compensazione tra le parti. Quest'ultimo oggetto del presente appello va confermato, risultando corretta la statuizione resa in seno alla sentenza appellata e configurabile in capo alle parti una reciproca soccombenza, imputabile all'accoglimento parziale di una delle domande avanzate da parte attorea e, al contempo, all'integrale reiezione della seconda domanda con posizione vittoriosa, per quest'ultima, della posizione di parte convenuta. Ne consegue che l'appello va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La
pagina 2 di 3 liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore fino ad €.1.100,00, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alle spese di lite al solo capo delle spese di lite,
e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, stante la non complessità giuridica delle questioni trattate, già oggetto di un precedente risolto dalle Sezioni
Unite delle Corte di Cassazione e della pacificità di tutti gli elementi fattuali sottesi alla presente decisione di secondo grado e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi nel presente grado di giudizio che è transitato dalla prima udienza a quella di rimessione della causa in decisione.
Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.232,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza n. 110/2023
(R.G. 239/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 8 febbraio 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'appello proposto da in qualità di titolare della ditta Parte_2 individuale un Diavolo per capello (C.F. e per l'effetto conferma in ogni sua parte la P.IVA_1
sentenza n. 110/2023 (R.G. 239/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 8 febbraio 2024;
- condanna in qualità di titolare della ditta individuale un Diavolo per capello (C.F. Parte_2
) alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ) che liquida nella somma di €.232,00 per compensi, oltre oneri accessori e
[...] P.IVA_2 rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Ivrea, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 439/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso con rinvio al proprio atto introduttivo;
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in telematico in data 26 novembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di titolare della ditta individuale un ha proposto Parte_2 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 110/2023 (R.G. 239/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 8 febbraio 2024 limitatamente al capo con cui è stata disposta in seno al giudizio di primo grado l'integrale compensazione delle spese di lite, rilevando che l'accoglimento della domanda in misura minore rispetto a quella posta da parte attrice non poteva determinare la compensazione delle spese, che andavano, invece, poste in capo alla parte soccombente.
Resisteva in giudizio la rilevando che la compensazione delle spese di lite Controparte_1
rientrava nella discrezionalità del Giudice e che poteva essere utilizzata come strumento sanzionatorio pagina 1 di 3 avverso domande esplorative. Concludeva con la richiesta di reiezione dell'appello esperito e la conferma della pronuncia di prime cure.
***
L'appello è infondato e non merita alcun accoglimento.
La controversia va risolta facendo applicazione del principio di diritto già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023; Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Nel caso di specie, in seno al giudizio di prime cure l'attrice – odierna appellante, aveva svolto due domande autonome: la prima volta ad accertare la non debenza dei costi per €.284,78 di cui alla fattura emessa dalla dopo il recesso della cliente e la refusione delle spese di lite Controparte_1 stragiudiziali. La prima domanda è stata oggetto di parziale accoglimento per la somma di €.30,00 mentre la seconda è stata oggetto di reiezione integrale. Ne consegue che la sentenza impugnata si compone di tre capi, peraltro i primi due non appellati nella presente sede, del tutto autonomi, ovvero il primo che ha accertato l'indebito per la somma di €.30,00 a favore di parte attrice, il secondo che ha respinto la domanda di refusione delle spese stragiudiziali avanzata dall'attrice e il terzo che ha regolamentato le spese di lite con l'integrale compensazione tra le parti. Quest'ultimo oggetto del presente appello va confermato, risultando corretta la statuizione resa in seno alla sentenza appellata e configurabile in capo alle parti una reciproca soccombenza, imputabile all'accoglimento parziale di una delle domande avanzate da parte attorea e, al contempo, all'integrale reiezione della seconda domanda con posizione vittoriosa, per quest'ultima, della posizione di parte convenuta. Ne consegue che l'appello va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La
pagina 2 di 3 liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore fino ad €.1.100,00, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alle spese di lite al solo capo delle spese di lite,
e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, stante la non complessità giuridica delle questioni trattate, già oggetto di un precedente risolto dalle Sezioni
Unite delle Corte di Cassazione e della pacificità di tutti gli elementi fattuali sottesi alla presente decisione di secondo grado e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi nel presente grado di giudizio che è transitato dalla prima udienza a quella di rimessione della causa in decisione.
Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.232,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza n. 110/2023
(R.G. 239/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 8 febbraio 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'appello proposto da in qualità di titolare della ditta Parte_2 individuale un Diavolo per capello (C.F. e per l'effetto conferma in ogni sua parte la P.IVA_1
sentenza n. 110/2023 (R.G. 239/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 8 febbraio 2024;
- condanna in qualità di titolare della ditta individuale un Diavolo per capello (C.F. Parte_2
) alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ) che liquida nella somma di €.232,00 per compensi, oltre oneri accessori e
[...] P.IVA_2 rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Ivrea, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 3 di 3