CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2024, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena per il rito abbreviato;
letta la memoria di replica della difesa. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 11 aprile 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 23-6-2021, qualificati i fatti contestati a ER RO ai capi a) e b) della rubrica ai sensi degli artt. 640 e 56,640 cod.pen., riduceva la pena allo stesso inflitta ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed €600,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Stamato, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca di LA AN sotto il profilo della insufficienza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla circostanza della dimostrata prodigalità del predetto e della sua inaffidabilità; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà della motivazione di condanna penale rispetto alla contestuale negazione della provvisionale in relazione al danno Penale Sent. Sez. 2 Num. 5876 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 10/01/2024 ingiusto patito;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al ravvisato nesso causale della truffa essendovi una dissociazione tra il destinatario della condotta ingannatrice (LA AN) ed il titolare del denaro (SA AN); - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. mancando la motivazione circa la titolarità de denaro e l'esistenza di un legittimo potere gestorio in capo a LA AN;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze;
- violazione di legge in relazione alle attenuanti generiche ed alla negazione della sospensione condizionale basata su un insussistente precedente di condanna riferibile a soggetto diverso;
- contraddittorietà della motivazione quanto agli aumenti per continuazione in relazione a quanto disposto per il reato di cui al capo b) in misura proporzionalmente assai superiore agli aumenti per continuazione interna;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della diminuente per il rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi di ricorso ad eccezione dell'ultimo devono essere dichiarati manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ed invero, in relazione alle prime due doglianze mosse in relazione alla attendibilità della vittima, va ricordato come sia stato affermato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 - 01). Peraltro si è anche ritenuto, con specifico riguardo alla deduzione di vizi del giudizio di attendibilità in sede di ricorso per cassazione, che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 - 01). Nel caso in esame il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca della vittima LA AN appare essere stato esattamente compiuto con doppia valutazione conforme dai giudici di merito che hanno anche segnalato i plurimi elementi di riscontro ricavabili dalle modalità di incasso dei titoli e dalle dichiarazioni del padre SA AN. In particolare, la corte di appello, si è ampiamente dilungata sul tema descrivendo i plurimi elementi alle pagine 11-12 della motivazione con valutazioni del tutto esenti dalle lamentate censure. 2 Né sussiste alcun insanabile contrasto con le statuizioni civili, come dedotto con il secondo motivo, ben potendo il giudice nell'ambito della propria discrezionalità ricostruire l'episodio delittuoso negando però la possibilità di individuare una somma a titolo di provvisionale in ragione della non precisa individuazione del danno comunque arrecato e rimettendo le parti al giudice civile per le definitive statuizioni sul punto senza che tale statuizione costituisca un profilo di contraddizione con l'accertamento di responsabilità. 2. Anche il terzo ed il quarto motivo appaiono manifestamente infondati;
invero nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è stato ripetutamente affermata la possibilità della distinzione soggettiva tra soggetto tratto in inganno e titolare del patrimonio danneggiato senza che venga meno la possibilità di configurare il delitto;
in particolare si è stabilito che il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Rv. 257495 - 01). Più recentemente si è ancora affermato che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Rv. 282304 - 01). Ne consegue affermare che non è in alcun modo decisivo assumere che parte del denaro consegnato al ER provenisse dal patrimonio del padre del soggetto truffato LA AN per escludere la ritenuta ipotesi delittuosa. 3. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo propongono doglianze non deducibili nella fase di legittimità. Ed invero il giudice di secondo grado ha collegato la determinazione della pena base, la negazione della prevalenza delle attenuanti generiche e la fissazione degli aumenti per continuazione non soltanto all'errato precedente bensì, soprattutto, alle modalità della condotta e cioè a plurimi aspetti del fatto indicativi di una particolare intensità del dolo. Pertanto appare rispettato il canone secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). Fondato è invece l'ultimo motivo;
ed invero la corte di appello nella determinazione della pena ha omesso di operare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato. 3 Tale statuizione, avendo comportato la prosecuzione .del rapporto processuale anche nella pendenza del presente giudizio di legittimità, ha determinato l'estinzione per prescrizione dei fatti commessi anteriormente il 6 maggio 2016, (pure calcolata la sospensione COVID) e precisamente di quelli consumati ad ottobre 2015 e ad aprile 2016, con conseguente eliminazione delle relative pene stabilita per il capo a) quale aumento per continuazione. E poiché la pena per il reato base risulta, a pagina 13 della impugnata sentenza, stabilita proprio per il primo episodio di truffa ne consegue che a seguito della declaratoria di prescrizione di tale fatto ed in assenza di precise indicazioni ricavabili dalla pronuncia impugnata, sarà onere del giudice di rinvio individuare la nuova pena base da aumentare per i fatti commessi in continuazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) in relazione agli episodi commessi ad ottobre 2015 ed aprile 2016 perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la rideterminazione della pena;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità in relazione ai rimanenti reati di cui al capo a) e al capo b). Roma, 10 gennaio 2024 IL CONSIGLIERE EST.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena per il rito abbreviato;
letta la memoria di replica della difesa. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 11 aprile 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 23-6-2021, qualificati i fatti contestati a ER RO ai capi a) e b) della rubrica ai sensi degli artt. 640 e 56,640 cod.pen., riduceva la pena allo stesso inflitta ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed €600,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Stamato, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca di LA AN sotto il profilo della insufficienza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla circostanza della dimostrata prodigalità del predetto e della sua inaffidabilità; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà della motivazione di condanna penale rispetto alla contestuale negazione della provvisionale in relazione al danno Penale Sent. Sez. 2 Num. 5876 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 10/01/2024 ingiusto patito;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al ravvisato nesso causale della truffa essendovi una dissociazione tra il destinatario della condotta ingannatrice (LA AN) ed il titolare del denaro (SA AN); - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. mancando la motivazione circa la titolarità de denaro e l'esistenza di un legittimo potere gestorio in capo a LA AN;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze;
- violazione di legge in relazione alle attenuanti generiche ed alla negazione della sospensione condizionale basata su un insussistente precedente di condanna riferibile a soggetto diverso;
- contraddittorietà della motivazione quanto agli aumenti per continuazione in relazione a quanto disposto per il reato di cui al capo b) in misura proporzionalmente assai superiore agli aumenti per continuazione interna;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della diminuente per il rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi di ricorso ad eccezione dell'ultimo devono essere dichiarati manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ed invero, in relazione alle prime due doglianze mosse in relazione alla attendibilità della vittima, va ricordato come sia stato affermato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 - 01). Peraltro si è anche ritenuto, con specifico riguardo alla deduzione di vizi del giudizio di attendibilità in sede di ricorso per cassazione, che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 - 01). Nel caso in esame il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca della vittima LA AN appare essere stato esattamente compiuto con doppia valutazione conforme dai giudici di merito che hanno anche segnalato i plurimi elementi di riscontro ricavabili dalle modalità di incasso dei titoli e dalle dichiarazioni del padre SA AN. In particolare, la corte di appello, si è ampiamente dilungata sul tema descrivendo i plurimi elementi alle pagine 11-12 della motivazione con valutazioni del tutto esenti dalle lamentate censure. 2 Né sussiste alcun insanabile contrasto con le statuizioni civili, come dedotto con il secondo motivo, ben potendo il giudice nell'ambito della propria discrezionalità ricostruire l'episodio delittuoso negando però la possibilità di individuare una somma a titolo di provvisionale in ragione della non precisa individuazione del danno comunque arrecato e rimettendo le parti al giudice civile per le definitive statuizioni sul punto senza che tale statuizione costituisca un profilo di contraddizione con l'accertamento di responsabilità. 2. Anche il terzo ed il quarto motivo appaiono manifestamente infondati;
invero nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è stato ripetutamente affermata la possibilità della distinzione soggettiva tra soggetto tratto in inganno e titolare del patrimonio danneggiato senza che venga meno la possibilità di configurare il delitto;
in particolare si è stabilito che il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Rv. 257495 - 01). Più recentemente si è ancora affermato che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Rv. 282304 - 01). Ne consegue affermare che non è in alcun modo decisivo assumere che parte del denaro consegnato al ER provenisse dal patrimonio del padre del soggetto truffato LA AN per escludere la ritenuta ipotesi delittuosa. 3. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo propongono doglianze non deducibili nella fase di legittimità. Ed invero il giudice di secondo grado ha collegato la determinazione della pena base, la negazione della prevalenza delle attenuanti generiche e la fissazione degli aumenti per continuazione non soltanto all'errato precedente bensì, soprattutto, alle modalità della condotta e cioè a plurimi aspetti del fatto indicativi di una particolare intensità del dolo. Pertanto appare rispettato il canone secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). Fondato è invece l'ultimo motivo;
ed invero la corte di appello nella determinazione della pena ha omesso di operare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato. 3 Tale statuizione, avendo comportato la prosecuzione .del rapporto processuale anche nella pendenza del presente giudizio di legittimità, ha determinato l'estinzione per prescrizione dei fatti commessi anteriormente il 6 maggio 2016, (pure calcolata la sospensione COVID) e precisamente di quelli consumati ad ottobre 2015 e ad aprile 2016, con conseguente eliminazione delle relative pene stabilita per il capo a) quale aumento per continuazione. E poiché la pena per il reato base risulta, a pagina 13 della impugnata sentenza, stabilita proprio per il primo episodio di truffa ne consegue che a seguito della declaratoria di prescrizione di tale fatto ed in assenza di precise indicazioni ricavabili dalla pronuncia impugnata, sarà onere del giudice di rinvio individuare la nuova pena base da aumentare per i fatti commessi in continuazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) in relazione agli episodi commessi ad ottobre 2015 ed aprile 2016 perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la rideterminazione della pena;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità in relazione ai rimanenti reati di cui al capo a) e al capo b). Roma, 10 gennaio 2024 IL CONSIGLIERE EST.