Art. 2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali territoriali, dei loro consorzi nonche' di altri enti pubblici ed al cui finanziamento totale o parziale si provveda con fondi di cui all'articolo precedente) si applicano le disposizioni emanate in materia dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Restano salve le disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Ente autonomo del porto di Trieste previste dall' articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714 .
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali territoriali, dei loro consorzi nonche' di altri enti pubblici ed al cui finanziamento totale o parziale si provveda con fondi di cui all'articolo precedente) si applicano le disposizioni emanate in materia dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Restano salve le disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Ente autonomo del porto di Trieste previste dall' articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714 .