CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4629/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039543806000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2025 00395438 06 000, nonché degli atti presupposti, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 21.10.2025.
L'Agente per la riscossione con la cartella n. 028 2025 00395438 06 000 richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 158,70, per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica.
In particolare nella predetta cartella veniva richiamato quale atto presupposto l'avviso di accertamento n.
064075850980, presumibilmente notificato in data 17.10.2023, afferente la tassa automobilistica anno 2020, relativa al veicolo targato Targa_1
Eccepisce che il predetto atto non sia mai notificato al ricorrente, e pertanto sulla base dell'art. 5 del Decreto
Legge n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge n. 60/86 che dispone che l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche dovute “si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.”
Ribadisce pertanto, il termine prescrizionale triennale del bollo auto si calcola a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere pagata e scade il 31 dicembre di tre anni dopo.
Conclude con la richiesta di accertare e dichiarare la pretesa erariale azionata dalla Regione Campania, per il tramite dell'Agenzia Entrate Riscossione, prescritta per mancata notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale. Il tutto con vittoria di spese ed onorari con attribuzione in favore della sottoscritta procuratrice.
L' Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del procuratore p.t. Nominativo_1 in virtù dei poteri conferiti con procura speciale nr Num_1 raccolta nr Num_2 del 23/07/2025, rappresentata e difesa, in virtù di procura digitale rilasciata con atto separato ed autenticato digitalmente, dall' Avv. Difensore_2, in via preliminare eccepisce la totale estraneità dell'Agente della Riscossione in questa fase amministrativa, essendo del tutto estraneo alla formazione dei ruoli e di conseguenza è altrettanto evidente la propria carenza di legittimazione passiva, deposita documenti, e chiede di Rigettare la richiesta di sospensione per carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
Rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni suesposte;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rivalsa delle spese generali oltre IVA e
CPA nella misura di legge
La REGIONE CAMPANIA, C.F. P.IVA_1, si costituisce in persona della dott.ssa Difensore_3 funzionaria della Giunta Regionale della Campania, delegata alla costituzione e rappresentanza in giudizio per i giudizi promossi innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania in materia di
Tassa Automobilistica, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 604 del 25/10/2023 e Decreto Dirigenziale n.
9 del 27/02/2024, eccepisce che l'avviso di accertamento n. 0640075850980, relativo alla tassa 2020, è stato notificato il 17/10/2023 per compiuta giacenza. Chiede a codesta Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente ricorda rato che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
“l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” la quale “si fonda sul mancato pagamento della cartella”. Infatti, “il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga.” (cfr. sentenza n. 13314, depositata il 18.05.2021, la V Sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione).
L'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2020 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2023 (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98).
la Regione Campania ha versato in atto la copia dell'avviso di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione, compiuta giacenza 17/10/2023, pertanto nei termini ordinari di prescrizione
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e liquida le spese in euro 200,00, oltre oneri accessori, se dovuti, a favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4629/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039543806000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2025 00395438 06 000, nonché degli atti presupposti, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 21.10.2025.
L'Agente per la riscossione con la cartella n. 028 2025 00395438 06 000 richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 158,70, per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica.
In particolare nella predetta cartella veniva richiamato quale atto presupposto l'avviso di accertamento n.
064075850980, presumibilmente notificato in data 17.10.2023, afferente la tassa automobilistica anno 2020, relativa al veicolo targato Targa_1
Eccepisce che il predetto atto non sia mai notificato al ricorrente, e pertanto sulla base dell'art. 5 del Decreto
Legge n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge n. 60/86 che dispone che l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche dovute “si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.”
Ribadisce pertanto, il termine prescrizionale triennale del bollo auto si calcola a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere pagata e scade il 31 dicembre di tre anni dopo.
Conclude con la richiesta di accertare e dichiarare la pretesa erariale azionata dalla Regione Campania, per il tramite dell'Agenzia Entrate Riscossione, prescritta per mancata notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale. Il tutto con vittoria di spese ed onorari con attribuzione in favore della sottoscritta procuratrice.
L' Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del procuratore p.t. Nominativo_1 in virtù dei poteri conferiti con procura speciale nr Num_1 raccolta nr Num_2 del 23/07/2025, rappresentata e difesa, in virtù di procura digitale rilasciata con atto separato ed autenticato digitalmente, dall' Avv. Difensore_2, in via preliminare eccepisce la totale estraneità dell'Agente della Riscossione in questa fase amministrativa, essendo del tutto estraneo alla formazione dei ruoli e di conseguenza è altrettanto evidente la propria carenza di legittimazione passiva, deposita documenti, e chiede di Rigettare la richiesta di sospensione per carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
Rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni suesposte;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rivalsa delle spese generali oltre IVA e
CPA nella misura di legge
La REGIONE CAMPANIA, C.F. P.IVA_1, si costituisce in persona della dott.ssa Difensore_3 funzionaria della Giunta Regionale della Campania, delegata alla costituzione e rappresentanza in giudizio per i giudizi promossi innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania in materia di
Tassa Automobilistica, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 604 del 25/10/2023 e Decreto Dirigenziale n.
9 del 27/02/2024, eccepisce che l'avviso di accertamento n. 0640075850980, relativo alla tassa 2020, è stato notificato il 17/10/2023 per compiuta giacenza. Chiede a codesta Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente ricorda rato che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
“l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” la quale “si fonda sul mancato pagamento della cartella”. Infatti, “il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga.” (cfr. sentenza n. 13314, depositata il 18.05.2021, la V Sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione).
L'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2020 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2023 (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98).
la Regione Campania ha versato in atto la copia dell'avviso di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione, compiuta giacenza 17/10/2023, pertanto nei termini ordinari di prescrizione
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e liquida le spese in euro 200,00, oltre oneri accessori, se dovuti, a favore di ciascuna parte resistente.