Sentenza 24 novembre 2010
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La detenzione domiciliare non va concessa quando le patologie, pur gravi e plurime, possono essere adeguatamente trattate in regime di detenzione carceraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
0 1 3 7 1 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 24/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. SEVERO CHIEFFI N. 2709/10 Rel. Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO
- REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 43512/2009
- Consigliere - MAURIZIO BARBARISI Dott.
Dott. PAOLA PIRACCINI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) GI NT N. IL 15/01/1954
avverso l'ordinanza n. 366/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 29/09/2009 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giovanni D'Angelo, puole he richiesto il rifetto del ricurso;
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1.- Con ordinanza deliberata il 29 settembre 2009, il Tribunale di sorveglianza di
Reggio Calabria, ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare al sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen., avanzate da GI NI, detenuto in forza di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal Procuratore
Generale della sede, che includeva condanne per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e partecipazione ad associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in quanto affetto da gravi infermità fisiche, la più grave delle quali costituita da una < paraplegia stabilizzata in esiti di ferita da arma da fuoco al rachide lombare ».
-Il tribunale motivava tale decisione sul rilievo che le condizioni di salute 1.1.
del detenuto, in base a quanto emerso dall'ultimo controllo fisiatrico eseguito il
14 agosto 2009, se pure effettivamente gravi ed invalidanti, erano tuttavia compatibili con la detenzione, ove essa avvenga in istituto, come quello di Parma nel quale il GI risulta ristretto, dotato di sezione per paraplegici «presso la quale il condannato può ricevere tutte le cure di cul necessita». 2. - Ricorre per cassazione il difensore del condannato, denunziandone l'illegittimità per violazione di legge (art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen.), e vizio di motivazione.
Nel ricorso si deduce:
- l'ordinanza impugnata è inficiata dalla totale sottovalutazione della gravità delle condizioni di salute del condannato, sebbene compiutamente illustrata nella perizia medica redatta su incarico della difesa ed allegata all'istanza, nella quale veniva evidenziato, in particolare, come le condizioni di salute del Torrenti potessero peggiorare anche con rischio di vita, nel caso di mancato espletamento delle cure necessarie, che includevano anche la «idrochinesi terapia», non praticabile in ambiente carcerario, avendo il Tribunale illogicamente e contraddittoriamente ritenuto, senza neppure disporre una apposita perizia, pure sollecitata anche dal PG in udienza, che le gravi condizioni di salute in cui versa il detenuto erano adeguatamente fronteggiabili in ambito carcerario, nonostante nella relazione specialistica acquisita in atti veniva segnalata l'impossibilità di eseguire in ambito carcerario la «idrochinesi terapia», ritenuta invece necessaria nella perizia di parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.- L'impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
Ed invero, premesso che nell'ordinanza impugnata la richiesta del detenuto risulta valutata esclusivamente sotto il profilo della detenzione domiciliare, avendo il tribunale motivatamente escluso che il soggetto versi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti ed alle terapie curative, deve rilevarsi che, ai fini del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena 1 ди $
ovvero dell'ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute, non basta che il condannato, come nel caso in esame, sia affetto da plurime e gravi patologie anche di tipo invalidante, ma occorre, altresì, che sia accertato che il regime di detenzione non possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche, così da essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà (in tal senso ex multis, Cass., Sez. 1^, n.
17947 del 16/4/2004, ric. Vastante, rv 228289, secondo cui « in tema di differimento facoltativo di una pena detentiva ai sensi dell'art. 147 cod. pen. » ed il principio è valido, evidentemente, anche in caso di detenzione domiciliare che specificamente rileva in questa sede «è necessario che le patologie da cui è affetto il condannato siano di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27
Cost. e comunque non siano suscettibili di adeguate cure nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività »).
In corretta applicazione di tali principi, il tribunale di sorveglianza ha rilevato, anche sulla base di un recentissimo controllo fisiatrico»>, che le condizioni di salute dell'istante non erano, al momento, incompatibili con lo stato di detenzione, anche perché le stesse venivano adeguatamente trattate e seguite, in ambito penitenziario, ove se pure non poteva essere svolta «l'idrochinesi terapia» er comunque praticabile «la terapia di mantenimento rivolta a conservare l'articolarità».
La « ratio decidendi » dell'ordinanza, sin qui esposta, risulta quindi pienamente conforme alle vigenti previsioni normative ed è del tutto immune da vizi logici e giuridici, onde la valutazione posta a base della pronuncia di rigetto risulta non censurabile nel giudizio di legittimità, non indicando il ricorrente alcun concreto elemento dimostrativo di un decisivo travisamento delle risultanze processuali che consenta di ritenere che il GI abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili, tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, se del caso anche mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura al sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario).
Al riguardo non è superfluo ricordare, del resto, che in tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi ragioni di salute ovvero di detenzione domiciliare per ragioni di salute, il principio costituzionale di tutela della salute
(art. 32 Cost.) e del senso di umanità (art. 27 Cost.) che deve caratterizzare l'esecuzione della pena, va contemperato con l'esigenza di certezza della pena nella sua esecuzione con riferimento al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), anche perché, come già chiarito da questa
Corte, < il differimento della pena per motivi di salute può essere giustificato solo 2 e con l'impossibilità di praticare utilmente le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena, non già dalla possibilità di praticarle meglio, fuori della struttura penitenziaria » (così Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 23/9/1996, ric.
Camerlengo, Rv. 205750).
5. - Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010
Hello Cuale Il presidente Il consigliere estensore
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DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 9 GEN. 2011
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