Art. 8.
Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:
a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;
b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della garanzia statale;
c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilita' del "Fondo".
Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:
a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;
b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della garanzia statale;
c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilita' del "Fondo".