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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SS Presidente rel.
Marco Valecchi DI
LO NO DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2644 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(CATANZARO (CZ) 23/10/1982, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BARBARA VALMORI;
e
(ROMA (RM) 14/01/1978, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MAURO BOTTONI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Pomezia il Parte_1 Controparte_1
14/02/2020; dall'unione è nata il [...] una figlia, , affetta da disturbo misto Per_1 dello sviluppo con compromissione della capacità motoria e linguistica.
Con ricorso depositato il 23/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate, come precisate in udienza:
A) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
B) assegnare la casa coniugale, sita in Pomezia (RM), via Agri n. 4 sc. A/3, alla moglie Sig.ra
. Parte_1
C) affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minorenne con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso la mamma.
- 1 - D) fissare in euro 500,00 mensili il contributo del padre al mantenimento della figlia minore, da versare alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutato annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT.
E) stabilire che il sig. provveda al pagamento delle bollette per le utenze Controparte_1 domestiche (luce, gas ed acqua) della casa coniugale sino alla concorrenza di € 80,00
(ottanta/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
F) Stabilire che le spese mediche non mutuabili, scolastiche straordinarie e ogni altra spesa di natura straordinaria saranno preventivamente concordate e ripartite al 50% tra i coniugi, in caso di disaccordo si applicherà il relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
G) Stabilire che la sig.ra percepirà l'assegno erogato in favore della minore e, Parte_1 in quanto genitore collocatario, percepirà il 100% dell'assegno unico e/o assegni familiari per la figlia.
H) Stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previa Per_1 intesa con l'altro genitore e comunque: almeno due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. , inoltre il sabato o la domenica di ogni CP_1 settimana dalla mattina al tardo pomeriggio e due fine settimana al mese con pernotto dal sabato mattina al pomeriggio della domenica, mentre, durante le festività Natalizie, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con il padre e con la madre, la vigilia di Natale o il giorno di
Natale, il 31 Dicembre o il primo Gennaio e sempre ad anni alterni il giorno dell'Epifania, e così durante le festività Pasquali, ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; tre giorni consecutivi durante le festività natalizie, due giorni consecutivi durante le festività pasquali;
15 giorni, anche frammentati, durante le vacanze estive.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
I) Il marito presta sin da ora il consenso ad un futuro trasferimento della residenza della sig.ra e della figlia minorenne in Calabria, con impegno Parte_1 Persona_2 della sig.ra a proseguire il percorso terapeutico di presso strutture medico- Pt_1 Per_1 specialistiche equipollenti a quelle frequentate attualmente e con salvezza del diritto di visita del padre che potrà continuare a vedere la figlia quando vorrà e indicativamente, almeno due volte al mese, per due giorni consecutivi, con pernotto.
L) Il trasferimento in Calabria della signora e della figlia , comporterà Parte_1 Per_1 automaticamente la sua rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita in Pomezia
(RM), via Agri n. 4 sc. A/3.
M) I coniugi si impegnano ad essere entrambi disponibili e presenti nel seguire il percorso di terapia e cura della figlia e scegliere in accordo le strutture ritenute idonee. Per_1
- 2 - Comparse personalmente all'udienza del 24/11/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, parte 1, atto n. 6).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/12/2025
Il Presidente est.
CA SS
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SS Presidente rel.
Marco Valecchi DI
LO NO DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2644 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(CATANZARO (CZ) 23/10/1982, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BARBARA VALMORI;
e
(ROMA (RM) 14/01/1978, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MAURO BOTTONI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Pomezia il Parte_1 Controparte_1
14/02/2020; dall'unione è nata il [...] una figlia, , affetta da disturbo misto Per_1 dello sviluppo con compromissione della capacità motoria e linguistica.
Con ricorso depositato il 23/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate, come precisate in udienza:
A) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
B) assegnare la casa coniugale, sita in Pomezia (RM), via Agri n. 4 sc. A/3, alla moglie Sig.ra
. Parte_1
C) affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minorenne con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso la mamma.
- 1 - D) fissare in euro 500,00 mensili il contributo del padre al mantenimento della figlia minore, da versare alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutato annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT.
E) stabilire che il sig. provveda al pagamento delle bollette per le utenze Controparte_1 domestiche (luce, gas ed acqua) della casa coniugale sino alla concorrenza di € 80,00
(ottanta/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
F) Stabilire che le spese mediche non mutuabili, scolastiche straordinarie e ogni altra spesa di natura straordinaria saranno preventivamente concordate e ripartite al 50% tra i coniugi, in caso di disaccordo si applicherà il relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
G) Stabilire che la sig.ra percepirà l'assegno erogato in favore della minore e, Parte_1 in quanto genitore collocatario, percepirà il 100% dell'assegno unico e/o assegni familiari per la figlia.
H) Stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previa Per_1 intesa con l'altro genitore e comunque: almeno due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. , inoltre il sabato o la domenica di ogni CP_1 settimana dalla mattina al tardo pomeriggio e due fine settimana al mese con pernotto dal sabato mattina al pomeriggio della domenica, mentre, durante le festività Natalizie, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con il padre e con la madre, la vigilia di Natale o il giorno di
Natale, il 31 Dicembre o il primo Gennaio e sempre ad anni alterni il giorno dell'Epifania, e così durante le festività Pasquali, ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; tre giorni consecutivi durante le festività natalizie, due giorni consecutivi durante le festività pasquali;
15 giorni, anche frammentati, durante le vacanze estive.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
I) Il marito presta sin da ora il consenso ad un futuro trasferimento della residenza della sig.ra e della figlia minorenne in Calabria, con impegno Parte_1 Persona_2 della sig.ra a proseguire il percorso terapeutico di presso strutture medico- Pt_1 Per_1 specialistiche equipollenti a quelle frequentate attualmente e con salvezza del diritto di visita del padre che potrà continuare a vedere la figlia quando vorrà e indicativamente, almeno due volte al mese, per due giorni consecutivi, con pernotto.
L) Il trasferimento in Calabria della signora e della figlia , comporterà Parte_1 Per_1 automaticamente la sua rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita in Pomezia
(RM), via Agri n. 4 sc. A/3.
M) I coniugi si impegnano ad essere entrambi disponibili e presenti nel seguire il percorso di terapia e cura della figlia e scegliere in accordo le strutture ritenute idonee. Per_1
- 2 - Comparse personalmente all'udienza del 24/11/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, parte 1, atto n. 6).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/12/2025
Il Presidente est.
CA SS
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