Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Salerno in merito all'istanza presentata in data -OMISSIS- avente ad oggetto la richiesta di conclusione della procedura di ingresso e del conseguente obbligo delle Prefettura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza;
e per la condanna della Prefettura di Salerno di provvedere sulla stessa, entro un termine non superiore a sessanta giorni con la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine stabilito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno-OMISSIS- la dott.ssa IM AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, il Sig. -OMISSIS- agiva per la declaratoria ex art. 31 e 117 cpa dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) e, di conseguenza, dell’obbligo di quest’ultima di provvedere sull’istanza del -OMISSIS-, finalizzata alla convocazione presso gli uffici dell’amministrazione per la stipula del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 42 co. 4. D.L. 73/22;
Considerato che:
ad illustrazione delle domande proposte, l’esponente deduceva che:
- in data -OMISSIS- la Prefettura di Salerno - SUI rilasciava il nulla osta-OMISSIS- per l’assunzione del lavoratore -OMISSIS- su richiesta del -OMISSIS-formulata dalla società -OMISSIS-corrente in -OMISSIS-
- in data-OMISSIS-la Prefettura di Salerno comunicava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta assumendo come motivazione la mancanza dei requisiti reddituali da parte del datore di lavoro ed il mancato assolvimento degli obblighi nei confronti del Centro per l’Impiego;
- con memoria del -OMISSIS- il ricorrente, tramite il proprio difensore, forniva controdeduzioni e documentazione a comprova della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ma la Prefettura di Salerno, ritenendo tali controdeduzioni non idonee a superare i rilievi formulati nel preavviso, disponeva la revoca del nulla osta emesso in favore del lavoratore;
- con istanza del -OMISSIS- il ricorrente chiedeva alla Prefettura la riapertura del procedimento ma solo a seguito della proposizione del presente ricorso, la Prefettura di Salerno, in data -OMISSIS-, comunicava il ripristino della pratica e in data il -OMISSIS- rilasciava il nulla osta in favore del ricorrente;
Considerato che:
il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura: “ Violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 1 e 2 L. n. 241/1990 ” con cui, in sostanza, il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione causativa della lesione del principio di buon andamento e del diritto di difesa costituzionalmente sanciti;
Rilevato che:
- costituitosi l’intimato Ministero dell’Interno, con memoria del -OMISSIS- ha eccepito la cessata materia del contendere per aver, in data -OMISSIS-, l’amministrazione resistente adottato il provvedimento espresso di revoca del nulla osta al lavoro notificando l’atto via pec all’indirizzo del difensore del lavoratore, in pari data;
- il ricorso è stato chiamato all’udienza del-OMISSIS-;
Ritenuto che:
a cagione dell’adozione del provvedimento espresso di revoca del nulla osta il ricorso sia improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., avendo l’amministrazione definito con atto espresso e motivato il procedimento per cui è causa e non potendo dalla decisione ricavarsi, più, alcuna concreta utilità;
che le spese di lite possano essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della situazione di fatto che ha costituito oggetto di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
ER SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
IM AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AR | ER SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.