Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/2006, n. 7645
CASS
Sentenza 28 febbraio 2006

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In tema di estinzione del reato per oblazione, la disposizione di cui all'art. 141 comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., che prevede la rimessione in termini dell'imputato in caso di modifica dell'originaria contestazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, non si applica al caso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. (La Corte ha precisato che la disposizione citata implica il rispetto della procedura nel contraddittorio tra le parti, in cui sia il pubblico ministero a modificare l'imputazione, il giudice a rimettere in termini l'imputato, questi a presentare l'istanza di oblazione, il pubblico ministero a formulare il parere e, infine, il giudice a valutare l'istanza).

Nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, cod. proc. pen., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrà essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all'art. 604, comma settimo, cod. proc. pen., ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. c), cod. proc. pen..

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/2006, n. 7645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7645
Data del deposito : 28 febbraio 2006

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