Sentenza 28 febbraio 2006
Massime • 2
In tema di estinzione del reato per oblazione, la disposizione di cui all'art. 141 comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., che prevede la rimessione in termini dell'imputato in caso di modifica dell'originaria contestazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, non si applica al caso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. (La Corte ha precisato che la disposizione citata implica il rispetto della procedura nel contraddittorio tra le parti, in cui sia il pubblico ministero a modificare l'imputazione, il giudice a rimettere in termini l'imputato, questi a presentare l'istanza di oblazione, il pubblico ministero a formulare il parere e, infine, il giudice a valutare l'istanza).
Nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, cod. proc. pen., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrà essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all'art. 604, comma settimo, cod. proc. pen., ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. c), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/2006, n. 7645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7645 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
Dott. Giovanni PIOLETTI Componente
Dott. Giorgio LATTANZI Componente
Dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
Dott. Pierluigi ONORATO Componente
Dott. Emilio Giovanni GIRONI Componente
Dott. Giovanni CANZIO Componente
Dott. Aniello NAPPI Componente
Dott. Franco FIANDANESE Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UT AV, n. a Reggio Calabria il 3.9.1961, avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Reggio Calabria, in data 26.11.2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, nei limiti della questione proposta con l'unico motivo di ricorso, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL AV veniva citato a giudizio davanti al Tribunale monocratico di Reggio Calabria per rispondere del reato di cui all'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, perché essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, era stato trovato sprovvisto della carta precettiva. Il Tribunale, con sentenza in data 26 novembre 2004, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p., così modificando la qualificazione giuridica del fatto contestato, e lo condannava alla pena di 200 euro di ammenda.
Proponeva ricorso per cassazione personalmente OL, deducendo violazione di legge, in quanto il Tribunale, avendo derubricato il reato di cui all'imputazione, non oblabile, in altro oblabile, avrebbe dovuto consentire all'imputato di esercitare il suo diritto, costituzionalmente indiscutibile, di estinguere il reato attraverso l'oblazione, determinando con la stessa sentenza (che assumerebbe la forma della sentenza - ordinanza) la somma da versare (ex art. 141, comma 4, disp. att. c.p.p.) e fissando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere al pagamento della somma dovuta, subordinando l'efficacia della condanna all'inutile scadenza del termine assegnato;
in caso, invece, di pagamento nel termine, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, avrebbe potuto dichiarare estinto il reato ex art. 676 c.p.p.. Il ricorrente precisava, altresì, che la difesa aveva richiesto la derubricazione del reato in sede di conclusioni segnalando tempestivamente la più corretta e favorevole qualificazione giuridica del fatto, concludeva chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, con rinvio.
La Sezione Prima di questa Corte, cui il ricorso veniva assegnato, pronunciava, il 2 novembre 2005, ordinanza di rimessione alla Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Nella motivazione della suddetta ordinanza si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 530 del 1995, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., relativamente a fatto diverso o reato concorrente contestati in dibattimento. Il legislatore si era adeguato a tale pronuncia aggiungendo, con l'art. 53, comma 1, lett. c), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, il comma 4 bis dell'art. 141 disp. att. c.p.p., a norma del quale "in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato". Analoga norma l'art. 9 della stessa legge introduceva all'ultimo comma dell'art. 162 bis c.p.p., successivamente abrogata, perché da ritenere superflua, dall'art. 2 quattordicies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito in legge 5 giugno 2000, n. 144.
Il legislatore, peraltro, osserva ancora l'ordinanza di rimessione, lasciava aperto il problema per i casi in cui l'imputazione originaria non fosse modificata a seguito di contestazione del pubblico ministero nel corso del dibattimento, ma dal giudice nella sua decisione finale. In tal caso, sarebbe contrario al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nonché al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., privare l'imputato del diritto di chiedere l'oblazione.
L'ordinanza di rimessione rileva che, per trovare soluzione a tale problema, si sono formati tre orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, l'imputato in tanto ha diritto all'oblazione in quanto l'abbia tempestivamente richiesta in via "preventiva" o "cautelativa", così che il giudice, nell'ipotesi in cui decidesse la derubricazione del reato, nel corso o all'esito dell'istruttoria dibattimentale, dovrebbe provvedere con ordinanza a rimettere l'imputato in termini per richiedere l'oblazione. Un altro orientamento giurisprudenziale ritiene, invece, che, in caso di derubricazione disposta dal giudice, l'imputato debba presentare domanda di oblazione con l'atto di appello, in applicazione analogica dell'art. 604, comma 7, c.p.p.. Secondo una terza soluzione, infine, il giudice, con la stessa sentenza con la quale riqualifica il reato e pronuncia la relativa condanna, rimette in termini ex officio l'imputato per provvedere all'oblazione, subordinando l'efficacia della condanna all'inutile scadenza del termine assegnato, non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se la procedura di oblazione si perfeziona con il pagamento della somma stessa entro il termine stabilito, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, dichiarerà estinto il reato ex art. 676 c.p.p., in caso contrario, la sentenza diventerà incondizionatamente efficace ed eseguibile. Il Primo Presidente, con provvedimento del 25 novembre 2005, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'udienza del 28 febbraio 2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. La norma invocata nella fattispecie è quella di cui all'art. 141, comma 4 bis, disp. att. c.p.p., introdotta dall'art. 53 della legge 16 dicembre 1999, n. 479. La stessa legge con l'art. 9 aveva integrato anche l'art. 162 bis c.p.p. al comma 7 con norma analoga, successivamente abrogata dall'art. 2 quattordecies d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con legge 5 giugno 2000, n. 144, non solo perché incongruamente inserita in un contesto di normativa di diritto sostanziale, ma anche perché produttiva di possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito di operatività del procedimento di oblazione riferibile non solo alla oblazione c.d. discrezionale (art. 162 bis c.p.), ma anche all'oblazione c.d. obbligatoria (art. 162 c.p.). Il riconoscimento all'imputato del diritto alla rimessione in termini per chiedere l'oblazione in caso di "modifica dell'originaria imputazione" in altra per la quale l'oblazione stessa sia ammissibile non è una "novità", limitandosi a recepire una regola già introdotta nel sistema dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 530 del 1995, rilevato che "non sussistono ostacoli di ordine tecnico-sistematico all'ammissione dell'oblazione nel corso del dibattimento", affermava che la preclusione dell'accesso al medesimo istituto ed ai connessi benefici, in caso di nuove contestazioni dibattimentali, per fatto diverso (art. 516 c.p.p.) o per reato concorrente (art. 517 c.p.p.) risultava lesiva del diritto di difesa nonché priva di razionale giustificazione. La nuova normativa, pertanto, allorché parla di "modifica dell'imputazione", mutuando il dato testuale dell'art. 516 c.p.p., intende chiaramente fornire precise regole procedurali per l'applicazione della citata pronuncia di illegittimità costituzionale, inserendosi in un contesto nel quale intervengono il pubblico ministero, con la contestazione suppletiva, il giudice, con la rimessione in termini, l'imputato con l'istanza di oblazione, il pubblico ministero, ancora, per il parere (come disposto dal comma 4 del citato art. 141), di nuovo il giudice per la valutazione di accoglimento o rigetto della domanda (in caso di oblazione c.d. discrezionale).
Il collegio ritiene che diverso sia il caso, come quello di specie, in cui il giudice "nella sentenza" dia "al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione" (art. 521 c.p.p.), si tratta di una soluzione interpretativa in punto di diritto, che può essere adottata anche nel giudizio di legittimità, rispetto alla quale le suddette regole procedurali possono trovare applicazione soltanto nel caso in cui l'errore di diritto sia stato rilevato dalla difesa contestualmente alla formulazione di istanza di oblazione, sulla quale il p.m. abbia potuto esprimersi;
solo in tal modo, infatti, il giudice viene formalmente investito della questione, non potendosi ritenere, perché non previsto dal complessivo sistema procedurale disciplinato dalla legge, che egli abbia l'obbligo di rimettere in termini ex officio l'imputato, per di più al di fuori di qualsiasi contraddittorio, imprescindibile soprattutto nel caso di oblazione c.d. discrezionale. Se il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza o si sia pronunciato con erronea applicazione della legge penale, in caso di sentenza appellabile provvederà il giudice dell'appello (come si desume dagli artt. 597, comma 2, lett. a), e 604, comma 7, c.p.p.) e in caso di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione potrà essere formulata la relativa doglianza (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) davanti alla Suprema Corte.
L'ulteriore questione se la richiesta di modifica della definizione giuridica del fatto con contestuale istanza di oblazione debba essere formulata prima dell'apertura del dibattimento o possa essere presentata anche successivamente nel corso dell'istruzione dibattimentale o con le conclusioni non assume rilevanza nel caso di specie, poiché, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, dal verbale dell'udienza del 26 novembre 2004, risulta che il difensore dell'imputato con le conclusioni chiedeva "l'assoluzione con formula ampia. Deposita giurisprudenza".
In mancanza, pertanto, di una istanza valutabile in applicazione dei principi sopra formulati, il ricorso deve essere rigettato con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 MARZO 2006.