Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 931/2022 R.G.A.C.
tra nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, difeso dall'avv. Grazia Scarfone;
CodiceFiscale_1
ricorrente e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, P.IVA_2
difeso dall'avv. Silvia Parisi;
resistente e
- C.F.: Controparte_2
, in persona del per la Calabria in carica p.t., difeso P.IVA_3 Controparte_3 dall'avv. Cristina Nicoletta Folino;
resistente nonché
, con sede legale a Roma, Via Controparte_4
Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Giuseppe Conti;
resistente
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.
0302022900317570000, notificatale il 21.04.2022, con cui l' Controparte_4
richiedeva, tra l'altro, il pagamento dei crediti per contributi
[...]
previdenziali e assicurativi non versati in relazione ai seguenti titoli: 1) cartella n.
030201400040815041000, asseritamente notificata il 08.10.2014, per un importo di
€ 327,13, relativa a rate premio anni 2012-2013 e relative sanzioni;
2) cartella CP_2
n. 03020150014802861000, asseritamente notificata in data 01.03.2016, per un importo di € 43,10, relativa a rate premio anno 2014; 3) avviso di addebito n. CP_2
33020180003141510000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro
2.999,93 a titolo di contributi a percentuale IVS dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2012 e relative sanzioni civili, asseritamente notificato a mezzo con raccomandata a. r. il 12.02.2019; 4) avviso di addebito n. 33020190002154776000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 9.048,36 a titolo di contributi a percentuale IVS dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2013 e relative sanzioni civili, asseritamente notificato a mezzo raccomandata a. r. il 30.01.2020. Ha eccepito l'omessa notifica dei titoli con conseguente invalidità derivata dell'intimazione opposta, la prescrizione dei crediti contributivi e delle sanzioni civili iscritti a ruolo, la illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto priva di motivazione, la inapplicabilità degli interessi di mora e l'erroneità del calcolo dei compensi di riscossione, nonché la circostanza che il credito in questione era stato inserito nella richiesta di composizione della crisi da sovraindebitamento, definita con accordo omologato dal Tribunale Sezione Fallimentare, che era stato revocato a seguito di reclamo proposto da alcuni creditori e che contro il successivo provvedimento di revoca dell'accordo essa parte istante aveva promosso ricorso in
Cassazione attualmente pendente, per cui chiedeva, in via subordinata, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Cassazione.
2 Si sono costituiti in giudizio l' , l' e l' , eccependo CP_5 CP_2 Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
L' ha fornito la prova della ritualità della notifica a parte ricorrente degli avvisi CP_5 di addebito sottesi all'impugnato atto di intimazione (cfr. all. n. 2, 2.1, 3 e 3.1 fascicolo ). CP_5
Va osservato, comunque, che, ai sensi dell'art. 29, co., 2 D. Lgs. n. 46/99, il mezzo per le contestazioni che riguardano la regolarità formale della cartella esattoriale
(nonché dell'avviso di addebito) ed i vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli strettamente attinenti alla sua notifica, è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., che, nella specie, non è stata tempe,stivamente proposta.
Parimenti, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46 del 1999, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). L'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione, sicché, non essendo stata l'opposizione promossa nel termine perentorio di cui al citato art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46 del 1999, è precluso all'opponente eccepire nella odierna sede giudiziale fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo, trattandosi di questioni superate dall'esistenza del giudicato che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti. Infatti, l'opponente che adduca motivi di contestazione del credito consacrato in un titolo esecutivo non può proporre motivi che urtino con l'accertamento contenuto nel giudicato in quanto i motivi di opposizione non possono riguardare fatti che avrebbero potuto essere dedotti nelle opportune sedi, essendo possibile far valere solo fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel titolo che si siano verificati successivamente alla sua formazione. E tali principi valgono pacificamente anche per le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito non opposti in termini e, quindi, divenuti definitivi.
3 Nel caso concreto, l'unica opposizione valutabile proposta nell'odierno giudizio è dunque quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, tale essendo quella volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito previdenziale azionato.
Ma, contrariamente all'assunto attoreo, nessuna prescrizione dei crediti vantati dall' risulta maturata, atteso che tra la notifica dei suindicati avvisi di addebito, CP_5
rispettivamente eseguita al contribuente il 12.02.2019 ed il 30.01.2020, e la notifica al medesimo dell'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 21.04.2022, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, i crediti vantati dall' , per come riportati negli avvisi di addebito sottesi CP_5 all'impugnata intimazione, devono ritenersi accertati quanto ad esistenza ed esigibilità.
Neppure ha pregio la eccepita illegittimità della pretesa creditoria per omessa indicazione nell'intimazione di pagamento dei criteri di calcolo degli interessi moratori e dei compensi di riscossione.
La Suprema Corte ha statuito, in punto di contenuto dell'atto di intimazione, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. ord. Cass.
n. 28689 del 09.11.2018), come è avvenuto nel caso che ci occupa. Va aggiunto che, trattandosi, sia per le sanzioni civili, che per gli interessi e per gli aggi esattoriali, di somme dovute e quantificate in base alla legge, nessuna nullità può discendere dalla mancata indicazione nell'atto di intimazione dei criteri di calcolo dei relativi importi.
Parimenti, va respinta la richiesta avanzata in via subordinata da parte opponente inerente alla dedotta esistenza di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale, ma sub iudice per effetto dei reclami promossi da alcuni creditori: condividendo le argomentazioni enucleate dall' , CP_5
4 si ritiene che detto accordo non sarebbe comunque opponibile all' il quale non CP_1
ha partecipato alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per non esserne stato informato ad opera dell'Organismo di Composizione della Crisi.
Né l'Agente della Riscossione era legittimato a prestare l'eventuale consenso alla proposta con riguardo ai crediti contributivi di titolarità dell' sicché la CP_5
decisione giudiziale in ordine a siffatto accordo (attualmente sub iudice) è inopponibile all' e non rileva rispetto al presente contenzioso. CP_5
Relativamente alle cartelle esattoriali n. 030 2014 0004081501 000 e n. 030 CP_2
2015 0014802861 000, l' ha fornito la prova della Controparte_4
loro notifica ritualmente eseguita nei confronti di parte opponente (cfr. all. n. 2 fascicolo , ma non della esistenza di atti successivi interruttivi della CP_6
prescrizione che siano stati notificati al contribuente prima del compimento del termine di prescrizione quinquennale del credito.
In ogni caso, l' ha dedotto che le suddette cartelle sono state annullate, ai sensi CP_2
della L. n. 197/2022, commi 222-226, alla data del 30.04.2023 (annullamento automatico dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al
31.12.2015) e, per effetto dell'annullamento automatico del debito, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ragione di tanto, va dichiarato estinto il debito di cui alle cartelle esattoriali CP_2
n. 030 2014 0004081501 000 e n. 030 2015 0014802861 000, con conseguente annullamento del debito in esse riportato e della relativa iscrizione al ruolo.
L'epilogo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara estinto il debito di cui alle cartelle esattoriali n. 030 2014 CP_2
0004081501 000 e n. 030 2015 0014802861 000, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e segg., L. n. 127/2022 e, per l'effetto, annulla la relativa iscrizione al ruolo;
2) rigetta nel resto l'opposizione;
5 3) compensa le spese di lite.
Catanzaro, 16.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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