Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso.
Commentario • 1
- 1. La verbalizzazione dell’ufficiale di polizia giudiziaria nel procedimento penaleGiovanni Luisi · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2009, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Felice Saverio - Presidente - del 10/12/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2169
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 34000/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) B.A., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3354/2004 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che B.A. impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile di del delitto previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies per avere omesso di versare l'assegno di mantenimento, come stabilito con la pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ai due figli minore e, a decorrere dall'ottobre 2001 nel mancato versamento della meta dell'assegno in favore solo della figlia affetta handicap poiché l'altro figlio F., aveva raggiunto la maggiore età e l'autonomia economica;
che, ad avviso del giudice d'appello, il quadro probatorio descritto dal giudice di primo grado non avrebbe potuto che confermare la condotta di B. sottrattosi del tutto all'adempimento di versare l'assegno di mantenimento in favore dei due figli sino all'ottobre 2001 e poi solo della figlia;
che, per la Corte di merito, è infondata l'eccezione di nullità per la violazione del disposto dell'art. 34 c.p.p. poiché, nonostante fosse stata disposta la redazione in forma riassuntiva, trattandosi di violazione non prevista come nullità assoluta;
che la pena inflitta è congrua in considerazione della gravità della condotta realizzata da un appartenente alla guardia di finanza e protratta per lungo tempo;
che il ricorrente deduce il vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa e non considera affatto la testimonianza dell'altro figlio F.;
che non vi è stata alcuna verifica di attendibilità di quanto riferito dalla parte civile Fe.Ma.Gr., nonostante si trattasse di persona portatrice di un interesse contrapposto a quello dell'imputato e non priva di rancore;
che le dichiarazione del figlio F. non sono state affatto considerate nonostante fossero state di contenuto diverso rispetto a quelle rese dalla madre;
che il diniego delle attenuanti generiche e la riduzione di pena sono state respinte soltanto perché il fatto è stato commesso da un appartenente alla guardia di finanza, elemento che non avrebbe potuto di sè incidere sulla gravità del fatto;
che, per il ricorrente, vi è la nullità della sentenza per la mancata riproduzione fonografica di verbali redatti in forma riassuntiva come prescritto dall'art. 134 c.p.p.;
che tale è la sintesi ex art. 73 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
Considerato che l'eccezione di nullità, oltre che generica per essere priva di ogni specifico riferimento agli atti processuali, è infondata;
che questa Corte si è espressa nel senso che non ricorre la nullità dei verbali di udienza e, conseguentemente, nemmeno la nullità della sentenza, nel caso in cui - pur essendo stata disposta la verbalizzazione a mezzo registrazione - il verbale sia stato in parte redatto in forma riassuntiva poiché la mancanza di registrazione non integra alcuna nullità del verbale e della sentenza, non essendo prevista al riguardo alcuna sanzione processuale (Sez. 1, 18 aprile 1997, dep. 22 maggio 1997, n. 4824);
che in termini ancor più generali è da escludere ogni e qualsiasi ipotesi di nullità o inutilizzabilità di atti la cui verbalizzazione sia stata effettuata senza il rispetto della normativa di cui all'art. 134 c.p.p., comma 3 (riproduzione fonografica), non rientrando ciò in nessuno dei casi previsti dall'art. 142 c.p.p.;
che, pertanto, non ricorre la nullità del dibattimento di primo grado e con essa la nullità delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello perché il verbale di dibattimento di primo grado, redatto manualmente in forma riassuntiva, non sia stato riprodotto fonograficamente come prescritto dall'art. 134 c.p.p., comma 3;
che, quanto alle altre questioni poste il ricorso è manifestamente infondato, poiché è ormai diritto vivente che In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n.898, art. 12 sexies si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (ex plurimis Sez. 6, 5 novembre 2008, dep. 26 gennaio 2009, dep. 3426);
che il ricorso è infondato e va rigettato e comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010