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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2024, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da YA AM, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/6/2023 del Tribunale di Salerno Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 giugno 2023 il Tribunale di Salerno ha confermato nei confronti di AM YA il provvedimento impugnato in relazione ai reati di cui ai capi 1), 2), 10) e 14); in accoglimento parziale della richiesta di riesame, ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui al capo 27) e ha sostituito in ordine al reato di Penale Sent. Sez. 6 Num. 5338 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/12/2023 cui al capo 28) la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disponendo, solo in caso di scarcerazione per i titoli cautelari di cui ai capi 1), 2), 10) e 14) della rubrica, l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari già applicata per il reato di cui al capo 28) (lesioni personali ai danni di E' EL e RG MI ZE). 2. I reati ascritti provvisoriamente a AM YA concernono la partecipazione a un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e a un'associazione finalizzata alla commissione di delitti tra quelli previsti dall'art. 391-ter cod. pen. (capi 1 e 2), nonché due episodi di cessione di sostanza stupefacente (capi 10 e 14). 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno l'indagato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 1), che il Tribunale avrebbe fondato sulle dichiarazioni di OM De IS e dei due compagni di cella dell'indagato, RG MI ZE e EL EL, che avrebbero avuto motivi di astio nei confronti del ricorrente. Il Tribunale non avrebbe dato in alcun modo conto del ruolo, avuto dall'indagato all'interno dell'associazione contestata, e della sua consapevolezza di far parte di un sodalizio di Salernitani. A pagina 40 e seguenti dell'ordinanza, dedicata proprio alla disamina specifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale, inoltre, si sarebbe limitato a dare atto che l'indagato avrebbe ammesso di vendere droga all'interno del carcere ma non avrebbe indicato le ragioni della ritenuta appartenenza all'associazione, formata tutta da italiani. 3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 2). Il Tribunale, dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni non autorizzate, avrebbe giustificato la presenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese da RG MI BE, secondo cui alcuni soggetti italiani, in particolare LF Ottonero, si sarebbero prestati a custodire il telefono cellulare dell'indagato, che utilizzava all'interno della camera 17. Dalle dichiarazioni di BE e EL, uniche riguardanti il reato di cui al capo 2), sarebbe emerso solo l'utilizzo da parte dell'indagato di due telefoni cellulari, ma non anche l'interazione per 2 l'introduzione in carcere e il commercio di dispositivi elettronici, tanto più con il gruppo degli ebolitani. 3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 10 e 14). Secondo il ricorrente, il primo episodio doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., non rinvenendosi una struttura organizzativa, mentre per la seconda ipotesi sussisterebbe solo una mera presunzione inidonea ad assumere gravità indiziaria. 3.4. Violazione di legge e vizio della motivazione, per essere stato ritenuto sussistente il rischio di reiterazione del reato sulla base del ruolo di picchiatore, attribuito al ricorrente da RI AH, le cui dichiarazioni non sarebbero state riscontrate, oltre ad essere prive di attendibilità intrinseca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ricordarsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi, rilevabili in questa sede, avendo il Giudice del riesame richiamato analiticamente le risultanze investigative e rilevato che da esse erano emersi elementi deponenti per il contributo causale fornito dal ricorrente alla realizzazione dei fatti delittuosi contestatigli. 3 4. In particolare, quanto ai reati di cui ai capi 1) e 2), il Tribunale ha posto a fondamento della gravità indiziaria le dichiarazioni di OM De IS, riscontrate da quelle di RG MI BE e degli altri detenuti, specificamente riportate nel provvedimento impugnato, che avevano confermato il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di introduzione di materiale illecito nel carcere salernitano, attraverso la collaborazione di altri detenuti salernitani (LE AP e NO D'RI), che cooperavano con lui nella realizzazione dei reati. Tali dichiarazioni, provenienti da soggetti che avevano avuto diretta percezione dei fatti, oltre a essere attendibili per la precisione e coerenza del racconto, si riscontravano reciprocamente e avevano trovato puntuale e soddisfacente conferma anche sulla base delle risultanze delle intercettazioni, della pluralità dei sequestri operati, degli arresti in flagranza e delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, collocati nella struttura carceraria. Il Tribunale ha evidenziato che dalle risultanze investigative acquisite era emerso che era stato raggiunto un accordo tra i sodali, avente ad oggetto lo spaccio all'interno del carcere di Salerno di sostanza stupefacente e la consegna di telefoni cellulari, questi ultimi evidentemente utili a intrattenere rapporti con l'esterno, proprio per consentire l'ingresso, nell'istituto penitenziario, degli oggetti e delle sostanze illecite. Tale ingresso, infatti, avveniva attraverso ora il sistema dei "lanci" ora con quello dei "pacchi", aventi come destinatari spesso soggetti differenti da quelli cui gli stessi erano indirizzati, onde rendere difficoltoso il rintraccio dei soggetti responsabili. L'obiettivo finale perseguito era quello dell'acquisizione di ingenti introiti economici da suddividere tra gli associati, quale profitto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del commercio illecito di cellulari. I profitti erano gestiti, per lo più, dalle compagne dei detenuti, attraverso il sistema delle carte postepay. Il Collegio del riesame ha evidenziato, inoltre, che, in tale contesto illecito, si collocava la figura del ricorrente con il compito di consentire l'ingresso di sostanze stupefacenti e di telefoni cellulari nel carcere, nell'interesse dei gruppi di appartenenza, di cui condivideva gli obiettivi criminali, «come dimostrato dalle modalità delle condotte, assolutamente speculari all'accordo associativo, dalla parte contabile della vicenda, anch'essa speculare al programma associativo, e dalla sinergica azione del ricorrente con quella degli altri associati». 4.1. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata sfugge a ogni rilievo censorio. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, nel provvedimento impugnato vi è una disamina delle dichiarazioni dei collaboratori accurata e 4 rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145 - 01), secondo cui il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali, quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni, rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata, onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria, e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 2, n. 16183 dell'1/2/2017, Fiore, Rv. 269987 - 01; Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948 - 01). La giurisprudenza di questa Corte (v. S.U. n. 20804/2012 citata) ha precisato che la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione nella chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi indicata da Sezioni unite n. 1653 del 1992 e, pur aggiungendo che la detta sequenza non deve essere per così dire rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente, ha comunque puntualizzato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. Nel caso in esame, i Giudici della cautela hanno passato in rassegna il narrato dei collaboratori di giustizia e la fonte della loro conoscenza;
hanno verificato il difetto di elementi concreti tali da far ritenere che avessero reso dichiarazioni false;
hanno esaminato i riscontri alla chiamata in correità. Ne discende che nessun appunto può muoversi al vaglio, compiuto dal Tribunale, sull'attendibilità dei collaboratori;
di contro, le censure del ricorrente sono generiche e non evidenziano profili specifici di inattendibilità dei dichiaranti sul ruolo del ricorrente in entrambe le compagini associative, come descritte nelle imputazioni provvisorie. 4.2. Del pari immune da vizi è la motivazione del Tribunale sul contributo fornito dal ricorrente ad entrambi i sodalizi, come descritti nelle imputazioni provvisorie. Al riguardo giova ricordare che questa Corte, sia pure con riferimento alla condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha osservato che la stessa deve ritenersi «a forma libera, nel senso 5 che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo; in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione» (Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997, P.M. e Accardo, Rv. 207845). Non vi è dubbio che tale affermazione ben possa attagliarsi anche al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. cit. (cfr. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 - 01) e a quello di cui all'art. 416 cod. pen.. Nel caso in esame, il Giudice della cautela, nell'affermare che era risultato che il ricorrente aveva il compito di consentire l'ingresso di sostanze stupefacenti e di telefoni cellulari nel carcere, nell'interesse dei gruppi di appartenenza, ha delineato il contributo operativo concretamente fornito dal ricorrente quale partecipe delle associazioni in questione. 5. Il terzo motivo, relativo ai reati di cessione di sostanza stupefacente, è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, non consentito. 5.1. Il ricorrente ha censurato la qualificazione dei fatti di cui al capo 10), ma il Tribunale ha adeguatamente motivato al riguardo, avendo ritenuta ostativa all'inquadramento di essi nell'ambito del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit. l'offensività intensa del fatto, da rapportare alla partecipazione di più soggetti all'episodio e all'introduzione di sostanza stupefacente all'inl:erno di una casa circondariale. In tal modo il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici, previsti dalla legge, risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; Sez. U, n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01). Anche la più recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01) ha ribadito tali principi, avendo affermato che la diversità di sostanze stupefacenti, oggetto della condotta, non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla richiamata disposizione. 6 5.2. In relazione al reato di cui al capo 14), invece, il ricorrente ha contestato l'accertamento sul suo contributo alla detenzione illecita di sostanza stupefacente, che sarebbe stato basato sulla sola presunta sua presenza nella cella, ove si sarebbe stabilito il "lancio" all'esterno di un quantitativo di droga, ma ha omesso di ricordare che la sua voce era stata riconosciuta nella registrazione dell'audio e ha sollecitato questa Corte ad effettuare una diversa valutazione degli elementi a tal fine valorizzati dal Tribunale: operazione questa estranea al giudizio di legittimità. 6. Anche il motivo relativo alle esigenze cautelari non coglie nel segno. Il Tribunale - quanto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit. - ha affermato che non erano emersi elementi specifici, idonei a superare la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Rispetto agli altri reati, per i quali non vale la menzionata presunzione, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente, che annovera condanne per lesioni, porto di armi, detenzione illecita di stupefacenti e danneggiamento, era un soggetto temuto all'interno dell'istituto penitenziario e ciò non solo perché aveva stabili collegamenti all'esterno e all'interno del carcere con personaggi di notevole spessore criminale, ma anche perché era un soggetto in grado di usare la forza per perseguire i suoi obiettivi. Secondo il Tribunale, quindi, la gravità delle condotte contestate, la non occasionalità delle stesse, poste in continuità rispetto al passato criminale dell'indagato, che vanta anche precedenti e carichi pendenti specifici, la mancanza di prova su attività lavorative lecite costituivano elementi dimostrativi della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, «atteso che il ricorrente rinviene nel crimine i mezzi e le sostanze economiche per vivere». Quanto alla scelta della misura, nel provvedimento impugnato si è coerentemente valorizzato, in aggiunta alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cit., il dato della perpetrazione dei reati in carcere, a dimostrazione dell'insensibilità del ricorrente alle misure non detentive e all'osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari. A fronte di tali argomentazioni, corrette e logiche, il ricorrente si è limitato a dolersi dell'applicazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, che, invece, è stata correttamente impiegata in relazione alla sua posizione, in assenza di elementi deponenti in senso contrario. 7. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 7 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 8. La Cancelleria effettuerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 giugno 2023 il Tribunale di Salerno ha confermato nei confronti di AM YA il provvedimento impugnato in relazione ai reati di cui ai capi 1), 2), 10) e 14); in accoglimento parziale della richiesta di riesame, ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui al capo 27) e ha sostituito in ordine al reato di Penale Sent. Sez. 6 Num. 5338 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/12/2023 cui al capo 28) la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disponendo, solo in caso di scarcerazione per i titoli cautelari di cui ai capi 1), 2), 10) e 14) della rubrica, l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari già applicata per il reato di cui al capo 28) (lesioni personali ai danni di E' EL e RG MI ZE). 2. I reati ascritti provvisoriamente a AM YA concernono la partecipazione a un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e a un'associazione finalizzata alla commissione di delitti tra quelli previsti dall'art. 391-ter cod. pen. (capi 1 e 2), nonché due episodi di cessione di sostanza stupefacente (capi 10 e 14). 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno l'indagato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 1), che il Tribunale avrebbe fondato sulle dichiarazioni di OM De IS e dei due compagni di cella dell'indagato, RG MI ZE e EL EL, che avrebbero avuto motivi di astio nei confronti del ricorrente. Il Tribunale non avrebbe dato in alcun modo conto del ruolo, avuto dall'indagato all'interno dell'associazione contestata, e della sua consapevolezza di far parte di un sodalizio di Salernitani. A pagina 40 e seguenti dell'ordinanza, dedicata proprio alla disamina specifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale, inoltre, si sarebbe limitato a dare atto che l'indagato avrebbe ammesso di vendere droga all'interno del carcere ma non avrebbe indicato le ragioni della ritenuta appartenenza all'associazione, formata tutta da italiani. 3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 2). Il Tribunale, dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni non autorizzate, avrebbe giustificato la presenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese da RG MI BE, secondo cui alcuni soggetti italiani, in particolare LF Ottonero, si sarebbero prestati a custodire il telefono cellulare dell'indagato, che utilizzava all'interno della camera 17. Dalle dichiarazioni di BE e EL, uniche riguardanti il reato di cui al capo 2), sarebbe emerso solo l'utilizzo da parte dell'indagato di due telefoni cellulari, ma non anche l'interazione per 2 l'introduzione in carcere e il commercio di dispositivi elettronici, tanto più con il gruppo degli ebolitani. 3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 10 e 14). Secondo il ricorrente, il primo episodio doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., non rinvenendosi una struttura organizzativa, mentre per la seconda ipotesi sussisterebbe solo una mera presunzione inidonea ad assumere gravità indiziaria. 3.4. Violazione di legge e vizio della motivazione, per essere stato ritenuto sussistente il rischio di reiterazione del reato sulla base del ruolo di picchiatore, attribuito al ricorrente da RI AH, le cui dichiarazioni non sarebbero state riscontrate, oltre ad essere prive di attendibilità intrinseca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ricordarsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi, rilevabili in questa sede, avendo il Giudice del riesame richiamato analiticamente le risultanze investigative e rilevato che da esse erano emersi elementi deponenti per il contributo causale fornito dal ricorrente alla realizzazione dei fatti delittuosi contestatigli. 3 4. In particolare, quanto ai reati di cui ai capi 1) e 2), il Tribunale ha posto a fondamento della gravità indiziaria le dichiarazioni di OM De IS, riscontrate da quelle di RG MI BE e degli altri detenuti, specificamente riportate nel provvedimento impugnato, che avevano confermato il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di introduzione di materiale illecito nel carcere salernitano, attraverso la collaborazione di altri detenuti salernitani (LE AP e NO D'RI), che cooperavano con lui nella realizzazione dei reati. Tali dichiarazioni, provenienti da soggetti che avevano avuto diretta percezione dei fatti, oltre a essere attendibili per la precisione e coerenza del racconto, si riscontravano reciprocamente e avevano trovato puntuale e soddisfacente conferma anche sulla base delle risultanze delle intercettazioni, della pluralità dei sequestri operati, degli arresti in flagranza e delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, collocati nella struttura carceraria. Il Tribunale ha evidenziato che dalle risultanze investigative acquisite era emerso che era stato raggiunto un accordo tra i sodali, avente ad oggetto lo spaccio all'interno del carcere di Salerno di sostanza stupefacente e la consegna di telefoni cellulari, questi ultimi evidentemente utili a intrattenere rapporti con l'esterno, proprio per consentire l'ingresso, nell'istituto penitenziario, degli oggetti e delle sostanze illecite. Tale ingresso, infatti, avveniva attraverso ora il sistema dei "lanci" ora con quello dei "pacchi", aventi come destinatari spesso soggetti differenti da quelli cui gli stessi erano indirizzati, onde rendere difficoltoso il rintraccio dei soggetti responsabili. L'obiettivo finale perseguito era quello dell'acquisizione di ingenti introiti economici da suddividere tra gli associati, quale profitto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del commercio illecito di cellulari. I profitti erano gestiti, per lo più, dalle compagne dei detenuti, attraverso il sistema delle carte postepay. Il Collegio del riesame ha evidenziato, inoltre, che, in tale contesto illecito, si collocava la figura del ricorrente con il compito di consentire l'ingresso di sostanze stupefacenti e di telefoni cellulari nel carcere, nell'interesse dei gruppi di appartenenza, di cui condivideva gli obiettivi criminali, «come dimostrato dalle modalità delle condotte, assolutamente speculari all'accordo associativo, dalla parte contabile della vicenda, anch'essa speculare al programma associativo, e dalla sinergica azione del ricorrente con quella degli altri associati». 4.1. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata sfugge a ogni rilievo censorio. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, nel provvedimento impugnato vi è una disamina delle dichiarazioni dei collaboratori accurata e 4 rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145 - 01), secondo cui il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali, quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni, rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata, onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria, e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 2, n. 16183 dell'1/2/2017, Fiore, Rv. 269987 - 01; Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948 - 01). La giurisprudenza di questa Corte (v. S.U. n. 20804/2012 citata) ha precisato che la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione nella chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi indicata da Sezioni unite n. 1653 del 1992 e, pur aggiungendo che la detta sequenza non deve essere per così dire rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente, ha comunque puntualizzato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. Nel caso in esame, i Giudici della cautela hanno passato in rassegna il narrato dei collaboratori di giustizia e la fonte della loro conoscenza;
hanno verificato il difetto di elementi concreti tali da far ritenere che avessero reso dichiarazioni false;
hanno esaminato i riscontri alla chiamata in correità. Ne discende che nessun appunto può muoversi al vaglio, compiuto dal Tribunale, sull'attendibilità dei collaboratori;
di contro, le censure del ricorrente sono generiche e non evidenziano profili specifici di inattendibilità dei dichiaranti sul ruolo del ricorrente in entrambe le compagini associative, come descritte nelle imputazioni provvisorie. 4.2. Del pari immune da vizi è la motivazione del Tribunale sul contributo fornito dal ricorrente ad entrambi i sodalizi, come descritti nelle imputazioni provvisorie. Al riguardo giova ricordare che questa Corte, sia pure con riferimento alla condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha osservato che la stessa deve ritenersi «a forma libera, nel senso 5 che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo; in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione» (Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997, P.M. e Accardo, Rv. 207845). Non vi è dubbio che tale affermazione ben possa attagliarsi anche al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. cit. (cfr. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 - 01) e a quello di cui all'art. 416 cod. pen.. Nel caso in esame, il Giudice della cautela, nell'affermare che era risultato che il ricorrente aveva il compito di consentire l'ingresso di sostanze stupefacenti e di telefoni cellulari nel carcere, nell'interesse dei gruppi di appartenenza, ha delineato il contributo operativo concretamente fornito dal ricorrente quale partecipe delle associazioni in questione. 5. Il terzo motivo, relativo ai reati di cessione di sostanza stupefacente, è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, non consentito. 5.1. Il ricorrente ha censurato la qualificazione dei fatti di cui al capo 10), ma il Tribunale ha adeguatamente motivato al riguardo, avendo ritenuta ostativa all'inquadramento di essi nell'ambito del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit. l'offensività intensa del fatto, da rapportare alla partecipazione di più soggetti all'episodio e all'introduzione di sostanza stupefacente all'inl:erno di una casa circondariale. In tal modo il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici, previsti dalla legge, risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; Sez. U, n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01). Anche la più recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01) ha ribadito tali principi, avendo affermato che la diversità di sostanze stupefacenti, oggetto della condotta, non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla richiamata disposizione. 6 5.2. In relazione al reato di cui al capo 14), invece, il ricorrente ha contestato l'accertamento sul suo contributo alla detenzione illecita di sostanza stupefacente, che sarebbe stato basato sulla sola presunta sua presenza nella cella, ove si sarebbe stabilito il "lancio" all'esterno di un quantitativo di droga, ma ha omesso di ricordare che la sua voce era stata riconosciuta nella registrazione dell'audio e ha sollecitato questa Corte ad effettuare una diversa valutazione degli elementi a tal fine valorizzati dal Tribunale: operazione questa estranea al giudizio di legittimità. 6. Anche il motivo relativo alle esigenze cautelari non coglie nel segno. Il Tribunale - quanto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit. - ha affermato che non erano emersi elementi specifici, idonei a superare la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Rispetto agli altri reati, per i quali non vale la menzionata presunzione, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente, che annovera condanne per lesioni, porto di armi, detenzione illecita di stupefacenti e danneggiamento, era un soggetto temuto all'interno dell'istituto penitenziario e ciò non solo perché aveva stabili collegamenti all'esterno e all'interno del carcere con personaggi di notevole spessore criminale, ma anche perché era un soggetto in grado di usare la forza per perseguire i suoi obiettivi. Secondo il Tribunale, quindi, la gravità delle condotte contestate, la non occasionalità delle stesse, poste in continuità rispetto al passato criminale dell'indagato, che vanta anche precedenti e carichi pendenti specifici, la mancanza di prova su attività lavorative lecite costituivano elementi dimostrativi della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, «atteso che il ricorrente rinviene nel crimine i mezzi e le sostanze economiche per vivere». Quanto alla scelta della misura, nel provvedimento impugnato si è coerentemente valorizzato, in aggiunta alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cit., il dato della perpetrazione dei reati in carcere, a dimostrazione dell'insensibilità del ricorrente alle misure non detentive e all'osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari. A fronte di tali argomentazioni, corrette e logiche, il ricorrente si è limitato a dolersi dell'applicazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, che, invece, è stata correttamente impiegata in relazione alla sua posizione, in assenza di elementi deponenti in senso contrario. 7. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 7 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 8. La Cancelleria effettuerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/12/2023