TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 2 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5545/2024 cui è riunita la causa n. R.G. 6368/2024
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato ORAZIO Parte_1 C.F._1
STEFANO ESPOSITO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, piazza Michelangelo
Buonarroti, 22
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dagli avvocati VALENTINA SCHILIRO' e LIVIA GAEZZA giusta procura generale in Notar
di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'avvocato CONCETTO ORIGLIO giusta procura generale in Notar di Persona_2
Palermo
-resistenti- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/6/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239007051186 notificata il 10/4/2024 e avverso cinque sottostanti atti esattoriali e, precisamente, due cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi e sanzioni relativi agli anni CP_2
dal 2015 al 2017, e tre avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi DM10 e somme aggiuntive relativi all'anno 2016, per complessivi euro 11.075,29. Chiedeva l'annullamento dei ruoli opposti e degli avvisi di addebito, eccependo l'intervenuta prescrizione maturata successivamente all'eventuale notifica degli atti impugnati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento opposta. Deduceva
che, nei cinque anni successivi alle rispettive date di notifica dei suddetti atti, l' CP_3
fosse rimasto inerte fino alla notifica in data 10/4/2024 dell'intimazione di pagamento
[...]
impugnata, con la conseguenza che dovesse ritenersi maturata la prescrizione successiva, dovendo trovare applicazione anche in tal caso il termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, e non quello decennale dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. Eccepiva pertanto l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione, in assenza di atti interruttivi, osservando che l'intimazione di pagamento fosse il primo atto tramite il quale fosse venuto a conoscenza della pretesa creditoria. Chiedeva in via preliminare la sospensione della procedura esecutiva, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione. Nel merito chiedeva che fosse dichiarata la nullità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti medesimi e, conseguentemente, che fosse annullata l'iscrizione a ruolo e disposta la cancellazione dei ruoli medesimi.
Con decreto del 22/6/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 24/10/2024 si costituiva in giudizio l' , CP_1
deducendo che gli avvisi di addebito impugnati attenessero a tributi previdenziali aziende, dm insoluti, relativi all'anno 2016 e che, non essendo stati riscontrati atti di pagamento, le partite di credito dovessero ritenersi dovute. Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva, altresì,
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali e di notifica, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Eccepiva ancora la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito e, con riferimento alla prescrizione,
assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo dei crediti, ai sensi degli artt. 421 e 210 c.p.c. e, in subordine,
che l' fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario stesso. CP_1
Si costituiva in giudizio anche l' , dichiarandosi estraneo ad ogni questione relativa alla fase CP_2
esecutiva del procedimento di riscossione, successiva alla trasmissione dei ruoli, di esclusiva competenza del concessionario. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999,
decorrenti dalla notifica delle cartelle e, comunque, dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Osservava pertanto che il credito contributivo non fosse più contestabile. Deduceva
inoltre che eventuali vizi della procedura esattoriale non potessero essere ascritti a responsabilità
dell'ente impositore, con le dovute conseguenze in ordine alla soccombenza in giudizio e alla condanna alle spese. Nel merito e in subordine, rilevava che il credito riguardasse premi, regolazioni e sanzioni dovuti in dipendenza della polizza artigiani/dipendenti di cui il ricorrente fosse titolare, e che detto credito dovesse ritenersi ancora dovuto. Chiedeva in definitiva, in via preliminare, la chiamata in causa del concessionario;
in via pregiudiziale, che fosse dichiarata la carenza di responsabilità dell' nonché l'inammissibilità dell'opposizione, ai sensi del combinato disposto CP_2
dagli artt. 29 del D.Lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., e ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. medesimo;
in via subordinata e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata e la condanna del ricorrente al pagamento di quanto dovuto;
chiedeva inoltre che, ove fosse accertata la responsabilità del concessionario, lo stesso fosse condannato a manlevare l' dalle conseguenze CP_2
pregiudizievoli del giudizio;
in via istruttoria, infine, chiedeva l'acquisizione ovvero l'esibizione da parte del concessionario di tutta la documentazione inerente alla notifica degli atti impugnati e di eventuali atti interruttivi.
L'opponente depositava note di trattazione del 27/3/2024, con le quali eccepiva l'assenza di prova in ordine alla notifica delle cartelle, con la conseguenza che il credito portato dalle stesse dovesse ritenersi estinto per prescrizione. Eccepiva inoltre l'inefficacia della documentazione prodotta con riferimento agli avvisi di addebito a fornire valida prova della loro notifica a mezzo pec. Rilevava
pertanto l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, tenuto conto che i contributi in oggetto fossero inerenti all'anno 2016 e che non sussistesse nella specie alcun atto interruttivo. Insisteva, in ogni caso, nella prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, già maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, e ciò pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dai decreti emergenziali da . Pt_2
Con ordinanza del 26/11/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, previa concessione di termine per il deposito di note. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 2 luglio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Con provvedimento del 2/7/2025, stante la connessione soggettiva e oggettiva fra il presente procedimento e quello iscritto al n. 6368/2024 RG (già assegnato a questo giudice con ordinanza del
Presidente di Sezione del 12/1/2025), è stata disposta la riunione dei due giudizi. Con riguardo a detto giudizio iscritto al n. 6368/2024 RG, si osserva che lo stesso è scaturito dal deposito del ricorso del 2/7/2024 proposto avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249016390801000 notificata il 10/6/2024 e avverso nove sottostanti atti esattoriali (una cartella di pagamento riguardate premi e otto avvisi di addebito riguardanti contributi DM 10 e IVS CP_2
relativi agli anni dal 2015 al 2017), ivi compresi la cartella n. 29320170023958104 e i tre avvisi di addebito (nn. 59320160003277538, 593201600037188800 e 59320170001725229) già impugnati con l'opposizione alla precedente intimazione, per complessivi euro 24.730,73.
Nell'ambito di detto giudizio il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati eccependo la mancata notifica degli stessi e l'intervenuta prescrizione, considerate le annualità dei contributi
(dal 2015 al 2017), l'assenza di atti interruttivi e il decorso del termine quinquennale. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, tenuto conto delle date di notifica indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e della circostanza che la notifica di detto ultimo atto fosse intervenuta solo in data 10/6/2024. Anche in questo giudizio ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, la declaratoria di nullità degli stessi per intervenuta prescrizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti ed instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio gli enti resistenti. In particolare, l' ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 del D.Lgs. 46/1999 per tardività rispetto alle date di notifica degli avvisi di addebito;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, conseguentemente, la definitività dei crediti. Ha evidenziato la regolarità della notifica degli atti impugnati, eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e a mezzo posta elettronica certificata. Con
riferimento al merito, ha illustrato che con gli avvisi di addebito fosse stato intimato il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni dovuti alla gestione datori di lavoro/aziende, afferenti a dm insoluti relativi all'anno 2016. Ha contestato pertanto l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla formazione degli avvisi di addebito (stante l'inoppugnabilità degli stessi) e, con riferimento alla prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha rilevato che unico contraddittore fosse l' , aggiungendo che la fattispecie estintiva non Controparte_3
fosse maturata anche in considerazione dell'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19, per complessivi 542 giorni. A conclusione, ha chiesto la declaratoria di difetto di legittimazione passiva con riferimento agli eccepiti vizi formali e,
in via principale, il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile ed infondata e la conferma degli atti impugnati, ordinando al concessionario di esibire in giudizio gli atti esecutivi successivi alla formazione degli atti impugnati.
Quanto all' , l' ha chiesto la riunione dei due giudizi, evidenziando i motivi di CP_2 CP_4
connessione; ha ribadito la propria estraneità alle questioni inerenti alla fase esecutiva del procedimento di riscossione;
ha eccepito l'inammissibilità per tardività della domanda, alla luce della regolare notifica degli atti impugnati e, comunque, la tardività dell'opposizione all'intimazione di pagamento, con la conseguente incontestabilità del credito contributivo, insistendo nel merito nella dovutezza del credito stesso costituito da premi, regolazioni e sanzioni. Ha dunque rassegnato le medesime conclusioni formulate nel precedente giudizio.
Con note di trattazione del 4/12/2024, l'opponente ha evidenziato la competenza in via esclusiva dell'ente impositore, quale unico legittimato a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022. Ha eccepito la nullità della notifica della cartella impugnata e, con riguardo agli avvisi di addebito, ha insistito nella prescrizione successiva alla notifica degli stessi, stante l'assenza di atti interruttivi, pur tenendo conto della sospensione prevista dei decreti emergenziali.
All'udienza del 2/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte, disposta la riunione del suddetto giudizio al precedente giudizio iscritto al n. 5545/2024, la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
******************** Considerati i rilievi di parte ricorrente, occorre innanzitutto verificare la regolare notifica degli atti impugnati, e ciò anche al fine di accertare l'ammissibilità dell'opposizione.
Procedendo dunque all'esame degli atti sottostanti all'intimazione di pagamento n.
2932024901639080100 (a fondamento della quale sono compresi anche gli atti di cui all'intimazione n. 29320239007051186), occorre premettere che, posto che come affermato dalla Corte di Cassazione
grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, detta prova presuppone pur sempre che “l'atto contro cui l'opposizione è rivolta sia stato validamente notificato e lo sia stato in data certa” (cfr. Cass. 21/8/2013 n. 19366; Cass. 17/9/200 n. 18730).
Nella specie, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320170023958104 (1), si osserva che non è stato prodotto il referto di notifica dal quale avrebbe potuto evincersi la regolare notifica della stessa.
Manca dunque agli atti la prova documentale della regolare notificazione della cartella di pagamento,
non potendosi ritenere tale il documento prodotto dall' , “visualizzazione iter ruolo”. CP_2
Ne consegue che deve ritenersi omessa la notifica dell'atto in esame. Il ricorrente ha pertanto appreso dell'esistenza della pretesa contributiva vantata nei suoi confronti solo al momento della notifica in data 10/4/2024 dell'intimazione di pagamento n. 29320239007051186.
Pertanto, dovendosi innanzitutto pronunciare questo decidente sull'ammissibilità dell'opposizione,
tenuto conto che il primo ricorso è stato depositato solo in data 10/6/2024, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (ovvero dell'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione al ruolo), essendo ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 24,
comma 5, D.Lgs. 46/1999.
Si osserva, tuttavia, che il ricorrente ha altresì proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
volta a far valere, in subordine e per l'ipotesi di avvenuta notifica della cartella nella data indicata nelle intimazioni di pagamento impugnate, fatti estintivi del credito successivi a tale notifica e,
precisamente, la prescrizione quinquennale finalizzata a far accertare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Limitando dunque l'esame a detta eccezione di prescrizione successiva, integrante un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e svincolata dal rispetto di termini decadenziali, si osserva quanto segue.
Considerato che, stando a quanto indicato nelle intimazioni di pagamento impugnate, la cartella di pagamento è stata notificata in data 4/9/2017, al momento della notifica in data 10/4/2024
dell'intimazione di pagamento suindicata era già maturato il termine quinquennale di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione deve pertanto ritenersi meritevole di accoglimento, essendo maturata nel febbraio 2024 tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale da . Pt_2
Da quanto detto discende che i crediti di cui alla cartella di pagamento in esame debbano ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate per la parte relativa alla cartella indicata.
Venendo ora all'esame degli avvisi di addebito opposti, occorre anche per essi esaminare l'eccezione di omessa notifica e, comunque, il rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità
dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24,
comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass.
3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertarne la regolarità.
Or, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320160007966758 (5) e n. 59320160008298932 (6),
l' ha prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica è stata ritualmente e CP_1
validamente eseguita. In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che i suddetti avvisi di addebito sono stati notificati presso la residenza del ricorrente in Viagrande, via Cava, 13, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato… “ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, entrambi gli avvisi di addebito in esame risultano notificati in data 28/12/2016.
La notifica deve infatti considerarsi avvenuta nelle date indicate negli avvisi di ricevimento sottoscritti dal consegnatario;
non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che i suddetti avvisi di ricevimento, debitamente consegnati presso la residenza del ricorrente, risultano sottoscritti da persona ivi rinvenuta. Dall'esame degli avvisi di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra gli stessi e i relativi avvisi di addebito.
Ciò posto, si rileva che devono ritenersi regolarmente notificati anche i restanti avvisi di addebito.
L' ha infatti prodotto i referti di notifica dei suddetti atti dai quali si evince che la notifica è stata CP_1
ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, l'ente previdenziale ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna relative alle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica certificata, dalle quali si evince che l'avviso di addebito n. 593201600037188800 (3) è stato notificato in data 2/7/2016, l'avviso di addebito n.
59320160004318734 (4) è stato notificato l'11/10/2016, l'avviso di addebito n. 59320170000214278
(7) è stato notificato l'1/2/2017, l'avviso di addebito n. 59320170000619943 (8) è stato notificato il
2/3/2017 e l'avviso di addebito n. 59320170001725229 (9) è stato notificato il 25/7/2017.
In merito all'idoneità della suddetta documentazione ai fini della prova della notifica eseguita a mezzo pec, si osserva quanto segue.
I requisiti di validità e probatori della notifica via pec delle cartelle di pagamento seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2015 e s.m., rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, secondo il quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. 25819/2017).
Ciò posto, poiché le notifiche via pec eseguite nella specie rispecchiano i principi previsti dalla normativa suindicata, va dichiarata la loro legittimità.
Ed infatti, con riferimento agli avvisi di addebito indicati ai nn. 2), 3) e 4), sono agli atti le ricevute di avvenuta consegna in formato xml.
Tale documentazione deve ritenersi sufficiente a provare la notifica degli avvisi di addebito, gravando su parte ricorrente - a fronte della documentazione relativa all'invio di pec e alla ricezione nella data di consegna allegata in atti - quanto meno allegare specificamente alla notifica di quali altri atti,
ricevuti dall' dovrebbe riferirsi la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Non diversamente da CP_1
quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera anche in riferimento alle notifiche telematiche una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. n. 10630/2015; Trib. Firenze, sent.
684/2019; Trib. Lav. Catania, sent. n. 4557/2020 del 04.12.2020). Le ricevute pec in esame comprovano la notifica degli atti, eseguita in conformità alle regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante p.e.c. del DM 2 novembre 2005, come specificate dall' , quale documento versato in atti dall' in allegato Controparte_5 CP_1
alla memoria.
Allo stesso modo, con riferimento agli avvisi di addebito indicati ai nn. 7), 8) e 9), sono agli atti la ricevute di avvenuta consegna, recanti l'indicazione dell'oggetto (avvisi di addebito-aziende con lavoratori dipendenti), la data e l'ora di ricezione del messaggio, la indubbia provenienza da parte dell' ( t) e l'indirizzo del ricorrente CP_1 Email_1
); detti messaggi risultano regolarmente consegnati nella Email_2
casella di destinazione.
Or, si osserva che le ricevute di avvenuta consegna dell'atto sono trasmesse dal gestore di posta elettronica in forza del disposto dall'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 68 del 2005 (Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3), secondo cui “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova
che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo
elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo,
leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via pec è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come chiarito dalla
S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.
Tenuto conto dell'eccezione di mancata notifica degli atti impugnati sollevata dall'opponente, si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'inesistenza della notificazione è configurabile,
in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività
priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. sez.
un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917).
Ciò posto, nel caso di specie, gli atti impugnati, per come documentato dall'ente resistente, sono stati regolarmente notificati nelle date suindicate.
Deve infatti ritenersi idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via pec dei suddetti atti, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la doglianza inerente la nullità
della notifica degli stessi.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli atti impugnati, il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo, alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata prima della notifica dei suddetti atti.
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Procedendo dunque alla verifica della dedotta prescrizione successiva, si rileva che l'opposizione deve essere accolta con riferimento a tutti gli avvisi di addebito opposti.
Si osserva infatti che, considerata la data di notifica degli stessi (24/5/2016, 2/7/2016, 11/10/2016,
28/12/2016, 28/12/2016, 1/2/2017, 2/3/2017 e 25/7/2017), in assenza di altri atti interruttivi, la prescrizione è maturata fra dette date e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320239007051186 (10/4/2024, per quanto attiene agli avvisi di addebito indicati ai nn. 2, 3 e 9 del ricorso n. 6368/2024 RG) ovvero fra dette date e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320249016390801000 (10/6/2024) per i restanti avvisi di addebito, e ciò pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale.
Da quanto detto discende che i crediti di cui ai suddetti avvisi di addebito debbano ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate per le parti relative agli avvisi di addebito suindicati.
Da ultimo, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320170038281821 (indicata al n. 2 del ricorso n. 5545/2024 RG), l'opposizione non può invece essere accolta. Si osserva infatti che, in ordine a detta cartella, l'opponente ha eccepito con il suddetto ricorso unicamente la prescrizione successiva alla data di notifica della cartella stessa come indicata nell'intimazione di pagamento n.
29320239007051186. Ne consegue che, dovendosi ritenere tardive e non più ammissibili le censure sollevate per la prima volta dal ricorrente in seno alle note di trattazione del 27/3/2024, dalla data di notifica della cartella come indicata nell'intimazione di pagamento (20/12/2017) fino alla data di notifica dell'intimazione stessa (10/4/2024), il termine di prescrizione non è spirato a causa della sospensione disposta dalla normativa emergenziale (la prescrizione sarebbe infatti maturata nel giugno 2024).
Al riguardo, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da e ciò Pt_2
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320239007051186 il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dalla cartella di pagamento in esame e dunque dall'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
In definitiva, fatta eccezione per detta ultima cartella, premessa l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo, l'opposizione all'esecuzione deve trovare accoglimento con riferimento a tutti gli atti impugnati.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, relativamente ai crediti portati dagli avvisi di addebito, le spese di lite vanno poste a carico dell' quale parte soccombente;
vanno integralmente compensate nei CP_1
rapporti fra il ricorrente e l' . CP_2
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Con riguardo ai crediti portati da tutti gli avvisi di addebito opposti e dalla cartella di pagamento n.
29320170023958104, dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto,
l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate per le parti relative agli atti suindicati;
Rigetta nel resto;
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida nella CP_1
complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettaria al 15%, IVA e CPA, come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese fra l'opponente e l' . CP_2
Così deciso in Catania il 2 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
59320160003277538 (2) è stato notificato in data 24/5/2016, l'avviso di addebito n.
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 2 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5545/2024 cui è riunita la causa n. R.G. 6368/2024
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato ORAZIO Parte_1 C.F._1
STEFANO ESPOSITO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, piazza Michelangelo
Buonarroti, 22
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dagli avvocati VALENTINA SCHILIRO' e LIVIA GAEZZA giusta procura generale in Notar
di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'avvocato CONCETTO ORIGLIO giusta procura generale in Notar di Persona_2
Palermo
-resistenti- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/6/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239007051186 notificata il 10/4/2024 e avverso cinque sottostanti atti esattoriali e, precisamente, due cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi e sanzioni relativi agli anni CP_2
dal 2015 al 2017, e tre avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi DM10 e somme aggiuntive relativi all'anno 2016, per complessivi euro 11.075,29. Chiedeva l'annullamento dei ruoli opposti e degli avvisi di addebito, eccependo l'intervenuta prescrizione maturata successivamente all'eventuale notifica degli atti impugnati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento opposta. Deduceva
che, nei cinque anni successivi alle rispettive date di notifica dei suddetti atti, l' CP_3
fosse rimasto inerte fino alla notifica in data 10/4/2024 dell'intimazione di pagamento
[...]
impugnata, con la conseguenza che dovesse ritenersi maturata la prescrizione successiva, dovendo trovare applicazione anche in tal caso il termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, e non quello decennale dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. Eccepiva pertanto l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione, in assenza di atti interruttivi, osservando che l'intimazione di pagamento fosse il primo atto tramite il quale fosse venuto a conoscenza della pretesa creditoria. Chiedeva in via preliminare la sospensione della procedura esecutiva, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione. Nel merito chiedeva che fosse dichiarata la nullità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti medesimi e, conseguentemente, che fosse annullata l'iscrizione a ruolo e disposta la cancellazione dei ruoli medesimi.
Con decreto del 22/6/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 24/10/2024 si costituiva in giudizio l' , CP_1
deducendo che gli avvisi di addebito impugnati attenessero a tributi previdenziali aziende, dm insoluti, relativi all'anno 2016 e che, non essendo stati riscontrati atti di pagamento, le partite di credito dovessero ritenersi dovute. Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva, altresì,
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali e di notifica, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Eccepiva ancora la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito e, con riferimento alla prescrizione,
assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo dei crediti, ai sensi degli artt. 421 e 210 c.p.c. e, in subordine,
che l' fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario stesso. CP_1
Si costituiva in giudizio anche l' , dichiarandosi estraneo ad ogni questione relativa alla fase CP_2
esecutiva del procedimento di riscossione, successiva alla trasmissione dei ruoli, di esclusiva competenza del concessionario. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999,
decorrenti dalla notifica delle cartelle e, comunque, dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Osservava pertanto che il credito contributivo non fosse più contestabile. Deduceva
inoltre che eventuali vizi della procedura esattoriale non potessero essere ascritti a responsabilità
dell'ente impositore, con le dovute conseguenze in ordine alla soccombenza in giudizio e alla condanna alle spese. Nel merito e in subordine, rilevava che il credito riguardasse premi, regolazioni e sanzioni dovuti in dipendenza della polizza artigiani/dipendenti di cui il ricorrente fosse titolare, e che detto credito dovesse ritenersi ancora dovuto. Chiedeva in definitiva, in via preliminare, la chiamata in causa del concessionario;
in via pregiudiziale, che fosse dichiarata la carenza di responsabilità dell' nonché l'inammissibilità dell'opposizione, ai sensi del combinato disposto CP_2
dagli artt. 29 del D.Lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., e ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. medesimo;
in via subordinata e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata e la condanna del ricorrente al pagamento di quanto dovuto;
chiedeva inoltre che, ove fosse accertata la responsabilità del concessionario, lo stesso fosse condannato a manlevare l' dalle conseguenze CP_2
pregiudizievoli del giudizio;
in via istruttoria, infine, chiedeva l'acquisizione ovvero l'esibizione da parte del concessionario di tutta la documentazione inerente alla notifica degli atti impugnati e di eventuali atti interruttivi.
L'opponente depositava note di trattazione del 27/3/2024, con le quali eccepiva l'assenza di prova in ordine alla notifica delle cartelle, con la conseguenza che il credito portato dalle stesse dovesse ritenersi estinto per prescrizione. Eccepiva inoltre l'inefficacia della documentazione prodotta con riferimento agli avvisi di addebito a fornire valida prova della loro notifica a mezzo pec. Rilevava
pertanto l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, tenuto conto che i contributi in oggetto fossero inerenti all'anno 2016 e che non sussistesse nella specie alcun atto interruttivo. Insisteva, in ogni caso, nella prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, già maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, e ciò pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dai decreti emergenziali da . Pt_2
Con ordinanza del 26/11/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, previa concessione di termine per il deposito di note. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 2 luglio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Con provvedimento del 2/7/2025, stante la connessione soggettiva e oggettiva fra il presente procedimento e quello iscritto al n. 6368/2024 RG (già assegnato a questo giudice con ordinanza del
Presidente di Sezione del 12/1/2025), è stata disposta la riunione dei due giudizi. Con riguardo a detto giudizio iscritto al n. 6368/2024 RG, si osserva che lo stesso è scaturito dal deposito del ricorso del 2/7/2024 proposto avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249016390801000 notificata il 10/6/2024 e avverso nove sottostanti atti esattoriali (una cartella di pagamento riguardate premi e otto avvisi di addebito riguardanti contributi DM 10 e IVS CP_2
relativi agli anni dal 2015 al 2017), ivi compresi la cartella n. 29320170023958104 e i tre avvisi di addebito (nn. 59320160003277538, 593201600037188800 e 59320170001725229) già impugnati con l'opposizione alla precedente intimazione, per complessivi euro 24.730,73.
Nell'ambito di detto giudizio il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati eccependo la mancata notifica degli stessi e l'intervenuta prescrizione, considerate le annualità dei contributi
(dal 2015 al 2017), l'assenza di atti interruttivi e il decorso del termine quinquennale. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, tenuto conto delle date di notifica indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e della circostanza che la notifica di detto ultimo atto fosse intervenuta solo in data 10/6/2024. Anche in questo giudizio ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, la declaratoria di nullità degli stessi per intervenuta prescrizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti ed instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio gli enti resistenti. In particolare, l' ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 del D.Lgs. 46/1999 per tardività rispetto alle date di notifica degli avvisi di addebito;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, conseguentemente, la definitività dei crediti. Ha evidenziato la regolarità della notifica degli atti impugnati, eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e a mezzo posta elettronica certificata. Con
riferimento al merito, ha illustrato che con gli avvisi di addebito fosse stato intimato il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni dovuti alla gestione datori di lavoro/aziende, afferenti a dm insoluti relativi all'anno 2016. Ha contestato pertanto l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla formazione degli avvisi di addebito (stante l'inoppugnabilità degli stessi) e, con riferimento alla prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha rilevato che unico contraddittore fosse l' , aggiungendo che la fattispecie estintiva non Controparte_3
fosse maturata anche in considerazione dell'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19, per complessivi 542 giorni. A conclusione, ha chiesto la declaratoria di difetto di legittimazione passiva con riferimento agli eccepiti vizi formali e,
in via principale, il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile ed infondata e la conferma degli atti impugnati, ordinando al concessionario di esibire in giudizio gli atti esecutivi successivi alla formazione degli atti impugnati.
Quanto all' , l' ha chiesto la riunione dei due giudizi, evidenziando i motivi di CP_2 CP_4
connessione; ha ribadito la propria estraneità alle questioni inerenti alla fase esecutiva del procedimento di riscossione;
ha eccepito l'inammissibilità per tardività della domanda, alla luce della regolare notifica degli atti impugnati e, comunque, la tardività dell'opposizione all'intimazione di pagamento, con la conseguente incontestabilità del credito contributivo, insistendo nel merito nella dovutezza del credito stesso costituito da premi, regolazioni e sanzioni. Ha dunque rassegnato le medesime conclusioni formulate nel precedente giudizio.
Con note di trattazione del 4/12/2024, l'opponente ha evidenziato la competenza in via esclusiva dell'ente impositore, quale unico legittimato a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022. Ha eccepito la nullità della notifica della cartella impugnata e, con riguardo agli avvisi di addebito, ha insistito nella prescrizione successiva alla notifica degli stessi, stante l'assenza di atti interruttivi, pur tenendo conto della sospensione prevista dei decreti emergenziali.
All'udienza del 2/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte, disposta la riunione del suddetto giudizio al precedente giudizio iscritto al n. 5545/2024, la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
******************** Considerati i rilievi di parte ricorrente, occorre innanzitutto verificare la regolare notifica degli atti impugnati, e ciò anche al fine di accertare l'ammissibilità dell'opposizione.
Procedendo dunque all'esame degli atti sottostanti all'intimazione di pagamento n.
2932024901639080100 (a fondamento della quale sono compresi anche gli atti di cui all'intimazione n. 29320239007051186), occorre premettere che, posto che come affermato dalla Corte di Cassazione
grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, detta prova presuppone pur sempre che “l'atto contro cui l'opposizione è rivolta sia stato validamente notificato e lo sia stato in data certa” (cfr. Cass. 21/8/2013 n. 19366; Cass. 17/9/200 n. 18730).
Nella specie, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320170023958104 (1), si osserva che non è stato prodotto il referto di notifica dal quale avrebbe potuto evincersi la regolare notifica della stessa.
Manca dunque agli atti la prova documentale della regolare notificazione della cartella di pagamento,
non potendosi ritenere tale il documento prodotto dall' , “visualizzazione iter ruolo”. CP_2
Ne consegue che deve ritenersi omessa la notifica dell'atto in esame. Il ricorrente ha pertanto appreso dell'esistenza della pretesa contributiva vantata nei suoi confronti solo al momento della notifica in data 10/4/2024 dell'intimazione di pagamento n. 29320239007051186.
Pertanto, dovendosi innanzitutto pronunciare questo decidente sull'ammissibilità dell'opposizione,
tenuto conto che il primo ricorso è stato depositato solo in data 10/6/2024, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (ovvero dell'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione al ruolo), essendo ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 24,
comma 5, D.Lgs. 46/1999.
Si osserva, tuttavia, che il ricorrente ha altresì proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
volta a far valere, in subordine e per l'ipotesi di avvenuta notifica della cartella nella data indicata nelle intimazioni di pagamento impugnate, fatti estintivi del credito successivi a tale notifica e,
precisamente, la prescrizione quinquennale finalizzata a far accertare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Limitando dunque l'esame a detta eccezione di prescrizione successiva, integrante un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e svincolata dal rispetto di termini decadenziali, si osserva quanto segue.
Considerato che, stando a quanto indicato nelle intimazioni di pagamento impugnate, la cartella di pagamento è stata notificata in data 4/9/2017, al momento della notifica in data 10/4/2024
dell'intimazione di pagamento suindicata era già maturato il termine quinquennale di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione deve pertanto ritenersi meritevole di accoglimento, essendo maturata nel febbraio 2024 tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale da . Pt_2
Da quanto detto discende che i crediti di cui alla cartella di pagamento in esame debbano ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate per la parte relativa alla cartella indicata.
Venendo ora all'esame degli avvisi di addebito opposti, occorre anche per essi esaminare l'eccezione di omessa notifica e, comunque, il rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità
dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24,
comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass.
3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertarne la regolarità.
Or, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320160007966758 (5) e n. 59320160008298932 (6),
l' ha prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica è stata ritualmente e CP_1
validamente eseguita. In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che i suddetti avvisi di addebito sono stati notificati presso la residenza del ricorrente in Viagrande, via Cava, 13, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato… “ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, entrambi gli avvisi di addebito in esame risultano notificati in data 28/12/2016.
La notifica deve infatti considerarsi avvenuta nelle date indicate negli avvisi di ricevimento sottoscritti dal consegnatario;
non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che i suddetti avvisi di ricevimento, debitamente consegnati presso la residenza del ricorrente, risultano sottoscritti da persona ivi rinvenuta. Dall'esame degli avvisi di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra gli stessi e i relativi avvisi di addebito.
Ciò posto, si rileva che devono ritenersi regolarmente notificati anche i restanti avvisi di addebito.
L' ha infatti prodotto i referti di notifica dei suddetti atti dai quali si evince che la notifica è stata CP_1
ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, l'ente previdenziale ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna relative alle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica certificata, dalle quali si evince che l'avviso di addebito n. 593201600037188800 (3) è stato notificato in data 2/7/2016, l'avviso di addebito n.
59320160004318734 (4) è stato notificato l'11/10/2016, l'avviso di addebito n. 59320170000214278
(7) è stato notificato l'1/2/2017, l'avviso di addebito n. 59320170000619943 (8) è stato notificato il
2/3/2017 e l'avviso di addebito n. 59320170001725229 (9) è stato notificato il 25/7/2017.
In merito all'idoneità della suddetta documentazione ai fini della prova della notifica eseguita a mezzo pec, si osserva quanto segue.
I requisiti di validità e probatori della notifica via pec delle cartelle di pagamento seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2015 e s.m., rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, secondo il quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. 25819/2017).
Ciò posto, poiché le notifiche via pec eseguite nella specie rispecchiano i principi previsti dalla normativa suindicata, va dichiarata la loro legittimità.
Ed infatti, con riferimento agli avvisi di addebito indicati ai nn. 2), 3) e 4), sono agli atti le ricevute di avvenuta consegna in formato xml.
Tale documentazione deve ritenersi sufficiente a provare la notifica degli avvisi di addebito, gravando su parte ricorrente - a fronte della documentazione relativa all'invio di pec e alla ricezione nella data di consegna allegata in atti - quanto meno allegare specificamente alla notifica di quali altri atti,
ricevuti dall' dovrebbe riferirsi la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Non diversamente da CP_1
quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera anche in riferimento alle notifiche telematiche una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. n. 10630/2015; Trib. Firenze, sent.
684/2019; Trib. Lav. Catania, sent. n. 4557/2020 del 04.12.2020). Le ricevute pec in esame comprovano la notifica degli atti, eseguita in conformità alle regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante p.e.c. del DM 2 novembre 2005, come specificate dall' , quale documento versato in atti dall' in allegato Controparte_5 CP_1
alla memoria.
Allo stesso modo, con riferimento agli avvisi di addebito indicati ai nn. 7), 8) e 9), sono agli atti la ricevute di avvenuta consegna, recanti l'indicazione dell'oggetto (avvisi di addebito-aziende con lavoratori dipendenti), la data e l'ora di ricezione del messaggio, la indubbia provenienza da parte dell' ( t) e l'indirizzo del ricorrente CP_1 Email_1
); detti messaggi risultano regolarmente consegnati nella Email_2
casella di destinazione.
Or, si osserva che le ricevute di avvenuta consegna dell'atto sono trasmesse dal gestore di posta elettronica in forza del disposto dall'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 68 del 2005 (Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3), secondo cui “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova
che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo
elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo,
leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via pec è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come chiarito dalla
S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.
Tenuto conto dell'eccezione di mancata notifica degli atti impugnati sollevata dall'opponente, si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'inesistenza della notificazione è configurabile,
in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività
priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. sez.
un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917).
Ciò posto, nel caso di specie, gli atti impugnati, per come documentato dall'ente resistente, sono stati regolarmente notificati nelle date suindicate.
Deve infatti ritenersi idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via pec dei suddetti atti, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la doglianza inerente la nullità
della notifica degli stessi.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli atti impugnati, il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo, alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata prima della notifica dei suddetti atti.
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Procedendo dunque alla verifica della dedotta prescrizione successiva, si rileva che l'opposizione deve essere accolta con riferimento a tutti gli avvisi di addebito opposti.
Si osserva infatti che, considerata la data di notifica degli stessi (24/5/2016, 2/7/2016, 11/10/2016,
28/12/2016, 28/12/2016, 1/2/2017, 2/3/2017 e 25/7/2017), in assenza di altri atti interruttivi, la prescrizione è maturata fra dette date e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320239007051186 (10/4/2024, per quanto attiene agli avvisi di addebito indicati ai nn. 2, 3 e 9 del ricorso n. 6368/2024 RG) ovvero fra dette date e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320249016390801000 (10/6/2024) per i restanti avvisi di addebito, e ciò pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale.
Da quanto detto discende che i crediti di cui ai suddetti avvisi di addebito debbano ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate per le parti relative agli avvisi di addebito suindicati.
Da ultimo, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320170038281821 (indicata al n. 2 del ricorso n. 5545/2024 RG), l'opposizione non può invece essere accolta. Si osserva infatti che, in ordine a detta cartella, l'opponente ha eccepito con il suddetto ricorso unicamente la prescrizione successiva alla data di notifica della cartella stessa come indicata nell'intimazione di pagamento n.
29320239007051186. Ne consegue che, dovendosi ritenere tardive e non più ammissibili le censure sollevate per la prima volta dal ricorrente in seno alle note di trattazione del 27/3/2024, dalla data di notifica della cartella come indicata nell'intimazione di pagamento (20/12/2017) fino alla data di notifica dell'intimazione stessa (10/4/2024), il termine di prescrizione non è spirato a causa della sospensione disposta dalla normativa emergenziale (la prescrizione sarebbe infatti maturata nel giugno 2024).
Al riguardo, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da e ciò Pt_2
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320239007051186 il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dalla cartella di pagamento in esame e dunque dall'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
In definitiva, fatta eccezione per detta ultima cartella, premessa l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo, l'opposizione all'esecuzione deve trovare accoglimento con riferimento a tutti gli atti impugnati.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, relativamente ai crediti portati dagli avvisi di addebito, le spese di lite vanno poste a carico dell' quale parte soccombente;
vanno integralmente compensate nei CP_1
rapporti fra il ricorrente e l' . CP_2
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Con riguardo ai crediti portati da tutti gli avvisi di addebito opposti e dalla cartella di pagamento n.
29320170023958104, dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto,
l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate per le parti relative agli atti suindicati;
Rigetta nel resto;
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida nella CP_1
complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettaria al 15%, IVA e CPA, come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese fra l'opponente e l' . CP_2
Così deciso in Catania il 2 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
59320160003277538 (2) è stato notificato in data 24/5/2016, l'avviso di addebito n.