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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5078 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CL GE, nella causa iscritta al n° 15676/ 2023 R.G.L. promossa
DA
- CF. - rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
CO ON e LV AC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Palermo, Via Raffaello n. 9, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo - elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv.
SALVATORE CACIOPPO, giusta procura generale alle liti, in notaio di Persona_1
Palermo.
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento indennizzo (malattia professionale)
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 21 novembre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Fincantieri s.p.a. dal
1967 al 1987 ininterrottamente e senza soluzione di continuità, presso la sede di
Palermo, via dei Cantieri n. 75, disimpegnando le mansioni di “carrellista” sia a terra che a bordo delle navi in allestimento, costruzione, riparazione e/o trasformazione;
- d'essere stato quotidianamente esposto a fibre e polveri nocive e di amianto lavorando a stretto contatto con le altre maestranze (quali calderai e fiammisti);
- d'aver avuto riconosciuto dall' l'esposizione al rischio amianto per le mansioni CP_1
dallo stesso svolte alle dipendenze dell'indotto Fincantieri s.p.a. e per i periodi lavorativi che vanno dal 1975 al 1986;
- d'aver avuto diagnosticato nel 2017 la presenza di “enfisema polmonare con sindrome ostruttiva di grado severo, dispnea, riacutizzazioni, calcificazioni, ispessimenti delle pareti bronchiali, BPCO, pneumopatia cronica, eteroplasia renale destra, atelectasia completa del lobo medio”,
- che il proprio quadro clinico è ulteriormente peggiorato a seguito di ulteriori accertamenti strumentali e gli veniva diagnosticata “asbestosi polmonare, sindrome disventilatoria mista ostruttiva/restrittiva, placche pleuriche e noduli calcifici, enfisema polmonare con associata grave insufficienza respiratoria”;
- d'aver presentato in data 16.01.2023 all' territorialmente competente denunzia CP_1
di malattia professionale chiedendone il riconoscimento;
- che l'Istituto con provvedimento del 23.2.2023, archiviava la pratica ritenendo che
“gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata”;
- d'aver proposto ricorso amministrativo a seguito del quale l' con CP_2
provvedimento del 5.7.2023 chiudeva negativamente la pratica ritenendo che
“valutata l'opposizione presentata e riesaminati gli atti in possesso dell' , sotto CP_2
il profilo sanitario [..] non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso;
convenne in giudizio l' chiedendo di “[..] accertare e dichiarare che il ricorrente è CP_1
2 affetto da malattia professionale tabellata consistente in asbestosi polmonare, sindrome mista ostruttiva/restrittiva di grave entità associata a dispnea, tosse e insufficienza respiratoria, placche pleuriche, noduli calcifici ed enfisema polmonare e/o da qualsiasi altra tecnopatia che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di malattia professionale del 2023; - accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta malattia, presentava sin dalla data di contrazione della stessa, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 30%, o pari ad una maggiore o minore percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1
dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al 16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' costituitosi con memoria CP_1
difensiva del 13.3.2024, dopo aver evidenziato che il già nel 2017 “[..]ha Pt_1
avanzato all' domanda di riconoscimento (caso n° 515851768) di CP_1 [...]
, quale malattia professionale contratta, a suo dire, a seguito di esposizione ad Persona_2
amianto, per la sua attività di carrellista presso la CAMST, azienda gestore della mensa
FINCANTIERI. Si precisa che per tale esposizione ambientale erano stati riconosciuti benefici amianto dal 1975 al 1986. All'anamnesi, il risultava essere stato forte Pt_1
fumatore di circa 60 sigarette /die fino al 2017, con diagnosi di BPCO e grave enfisema già nota dal 2011, con sindrome ostruttiva severa e DLCO severamente ridotto. A gennaio
2020 nefrectomia dx per K renale, non trattato con radio o chemio. Il lavoratore era stato seguito presso l' e sottoposto a TAC torace periodiche di controllo che non hanno CP_3
mai evidenziato patologia asbesto correlata, ma solo atelettasia del lobo medio polmone dx e grave quadro di enfisema. Dal 2021 in O2 terapia. Il caso, sulla scorta di tali risultanze
(documentazione strumentale e clinica, dal 2017 al 2021) veniva definito negativamente per assenza di patologie polmonari asbesto correlate, o asbestosi, con presenza solo di patologia extra lavorativa, quale grave BPCO che, in alcun modo, poteva essere
3 considerata malattia correlata al rischio amianto. L'assicurato avviava, quindi, giudizio iscritto al n.ro 2031/2021 RG, nell'ambito del quale veniva disposta CTU a mezzo della
Dott.sa , la quale, anche in sede di chiarimenti, escludeva la natura professionale Per_3
delle patologie denunciate. La domanda veniva, pertanto rigettata con sentenza di questo
Tribunale n.ro 2958/2022, avverso la quale non veniva interposto gravame alcuno, con la conseguenza che stessa passava in autorità di cosa giudicata”, evidenziava come l' ulteriore istanza di riconoscimento di malattia professionale del 2023, con diagnosi di placche pleuriche, non era supportata da adeguata documentazione idonea a rivalutare le condizioni cliniche del ricorrente.
La causa, istruita documentalmente, autorizzato il deposito di ctu medica di parte ricorrente, espletata ctu. medico-legale affidata al Dr. , all'udienza Persona_4 cartolare del 21 novembre 2025, verificato il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie la domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il ctu incaricato dopo aver rilevato che “[..] gli esami spirometrici hanno escluso la sussistenza di un quadro di tipo restrittivo, tipico delle fibrosi polmonari (come appunto si verifica nelle asbestosi polmonari), evidenziando, di contro, aspetti di tipo ostruttivo (tipici, invece, delle broncopatie croniche)”, ha concluso il proprio elaborato peritale escludendo che il , sulla scorta della documentazione in atti, fosse affetto Pt_1 da asbestosi e/o da affezioni asbesto-correlabili (“ [..] per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni testé formulate, si è del parere che 1) Non Parte_1
risulti, ad oggi, affetto da asbestosi, né da affezioni asbesto-correlabili.2) Emerge, di contro, un quadro di broncopatia cronica enfisemigena, di natura non professionale
(peraltro non oggetto del certificato di malattia professionale), in soggetto con lunga storia di elevato tabagismo. 3) Il Richiedente è stato inoltre sottoposto, nel 2020, ad intervento di nefrectomia dx, per eteroplasia renale, affezione anch'essa non oggetto del certificato di malattia professionale, ma, in ogni caso, assolutamente non riconducibile alla attività lavorativa svolta ed ai rischi ad essa connessi. [..]”).
Dette conclusioni vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
4 In termini conclusivi, dunque, il ricorso va respinto.
Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza cartolare ex art 127 ter cpc del 21 novembre
2025
Il Giudice
CL GE
5