Sentenza 20 ottobre 2004
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), la falsa denuncia di smarrimento di una targa automobilistica, dovendosi la stessa considerare come destinata a comprovare la verità di un fatto che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato della targa anzidetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2004, n. 46823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46823 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 20/10/2004
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 1565
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 016716/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MB SS N. IL 13/07/1953;
avverso SENTENZA del 28/01/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati, che ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
ND MB ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 28 gennaio 2004 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna della ricorrente per il reato previsto dall'art. 483 c.p., del quale era imputata per aver falsamente denunciato il 20 maggio 1997 lo smarrimento della targa Roma 314864 del motociclo Gilera di sua proprietà, del quale aveva invece già denunciato il furto il 30 giugno 1993.
La corte di appello ha ritenuto che la denuncia di smarrimento della targa fosse falsa dato che circa quattro anni prima la ricorrente aveva subito il furto della motocicletta sulla quale doveva essere apposta la targa, sicché questa in un momento successivo non poteva essere stata smarrita.
La ricorrente, denunciando vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, ha criticato l'accertamento della falsità della denuncia di smarrimento effettuato dalla sentenza impugnata e ha inoltre sostenuto che la denuncia incriminata non poteva comunque integrare il reato dell'art. 483 c.p. perché l'atto in questione non aveva una specifica funzione probatoria. Per quanto concerne l'accertamento della falsità il motivo è infondato e si risolve nella riproposizione di tesi difensive adeguatamente prese in esame e confutate dalla sentenza impugnata. Nei confronti di questa la ricorrente non prospetta specifiche e consistenti critiche ma svolge considerazioni di merito, insuscettibili di valutazione da parte della Corte di cassazione. La corte di appello infatti in modo logicamente corretto ha ritenuto la falsità della denuncia di smarrimento della targa presentata dalla ricorrente nel 1997 avendo considerato che la stessa nel 1993 aveva denunciato il furto della motocicletta con la carta di circolazione e che in mancanza di precisazioni al riguardo doveva ritenersi che la motocicletta al momento del furto fosse targata.
È inoltre priva di fondamento la tesi che la falsa denuncia non poteva integrare il delitto previsto dall'art. 483 c.p. in quanto, secondo la ricorrente, la denuncia di smarrimento della targa non avrebbe funzione probatoria.
Questa Corte infatti ha già avuto occasione di affermare che la falsa denuncia di smarrimento di targhe e di altri documenti di circolazione integra il reato in questione. "Invero, detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando sia la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all'obbligo di dichiarare il vero" (Cass., sez. 5^, 11 giugno 1999, De Salve, rv. 214192). In particolare lo smarrimento delle targhe è regolato dall'art. 102 c. strada, il quale nel primo comma stabilisce che "l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formai mente atto e ne rilasciano ricevuta", e nei commi successivi disciplina la circolazione del veicolo del quale sia stata smarrita la targa. Il ricorso pertanto deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004