Sentenza 12 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(TOSAP), l'art. 45, ottavo comma, del D. Lgs. N. 507 del 1993 riguardante la disciplina delle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, primo comma, lett. C), numero 3 del D. Lgs. N.566 del 1993, il quale ha sancito l'obbligo per l'ente locale (Comune o Provincia) di riscuotere la tassa nella misura ridotta predeterminata dalla legge, spetta alla Amministrazione di applicare d'ufficio il regime agevolativo quando risulti una situazione di fatto conforme alla norma e non già onere del contribuente sollecitare la stipulazione di una siffatta convenzione in cui gli sia riconosciuto il beneficio, non essendo questa una facoltà ma un dovere dell'ente impositore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2004, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO GIACOBINA, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
IRTEL S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione LORENZO SIRITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONTE VERDE 15, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo difende, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 90/00 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 25/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MUNDULA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si riporta agli scritti;
udito, per il resistente, l'Avvocato DI BENEDETTO che ha chiesto preliminarmente l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 giugno 1998, la IRTEL S.r.l., quale concessionaria nel Comune di Pavone Canavese del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, notificava al sig. TO LU due avvisi di accertamento relativi alla tassa dovuta al citato Comune per gli anni di imposizione 1996 e 1997.
La pretesa impositiva traeva il suo presupposto dalla presunta violazione dell'art. 45, comma 8. del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. La concessionaria riteneva cioè non applicabile la disposizione secondo cui per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è previsto, previa sottoscrizione di apposita convenzione, il pagamento di una tariffa ridotta del 50 per cento. Ciò in quanto il sig. TO non aveva sottoscritto alcuna specifica convenzione con l'Ente impositore, ritenendo di aver ugualmente diritto alla agevolazione tariffaria prevista dall'art. 45, co. 8, testè citato. Con ricorso proposto nei termini di rito, il sig. OT impugnava innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Torino i prefati avvisi di accertamento, contestando l'applicazione della soprattassa per l'omessa dichiarazione, nonché degli interessi di mora.
A sostegno della tesi avanzata, il sig. TO deduceva che la convenzione avrebbe dovuto essere predisposta dalla concessionaria, ragione per cui nessun addebito poteva fondatamente ascriversi al suo operato.
La Commissione Tributaria Provinciale adita, con sentenza n. 9/08/2000, respingeva il ricorso, confermando la legittimità dell'operato della Irtel S.r.l. Il sig. TO interponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale per gli stessi motivi già dedotti in prime cure. Ma la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte dopo aver rilevato che la convenzione di cui all'art. 45, co. 8, del D. Lgs. n. 507 citato "altro non è che una dichiarazione del contribuente circa il genere di attività svolta e la superficie che intende occupare e come tale, deve pervenire al comune entro termini stabiliti", respingeva l'appello.
Il sig. TO ricorreva in Cassazione riproponendo gli stessi motivi già dedotti nei precedenti gradi di giudizio. La Irtel S.r.L, si costituiva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso il contribuente deduce a) asserita violazione degli artt. 45, co. 8, e 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507; b) difetto di motivazione.
Il ricorso nel suo insieme merita accoglimento.
Invero la tesi accolta dai giudici di merito secondo cui sarebbe onere del contribuente sollecitare la stipulazione di una apposita convenzione in cui sia riconosciuto il diritto del contribuente stesso allo "sconto" sulla tariffa di occupazione del suolo pubblico, poteva forse ritenersi fondata alla luce del testo originario dell'ottavo comma dell'art. 45 del D. Lgs. 507/1993, secondo cui la concessione di beneficio in questione costituiva una mera facoltà dell'ente impositore. Recitava la norma: "è in facoltà del comune o della provincia disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento".
In simile quadro normativo poteva apparire logico che spettasse al contribuente sollecitare la amministrazione ad accordare lo "sconto", convenendone la misura con l'ente impositore.
Ma l'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), del D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 ha previsto che "per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento". È stato così sancito un obbligo per l'ente locale di riscuotere la tassa nella misura ridotta predeterminata dalla legge. Ed in simile quadro è invece logico e coerente che spetti alla Amministrazione applicare d'ufficio il regime agevolativo quando risulti una situazione di fatto conforme alla norma.
Dunque, di fronte ad un versamento in misura ridotta l'ente impositore avrebbe dovuto procedere ad una verifica prima di emettere l'avviso di accertamento;
ed, in difetto, il contribuente doveva essere ammesso a fornire avanti al giudice di merito la relativa prova.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la controversia deve essere rinviata avanti al giudice di merito che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della CTR Piemonte che deciderà anche per le spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 giugno 2003
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004