CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2023, n. 26250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26250 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OC ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SC Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Demetrio Francesco La Cava e Marco Caporale, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Torino nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di ER OC per i reati di bancarotta fraudolenta preferenziale (capo 2B) i e di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (capo 2C), unificati ai fini sanzionatori in un unico delitto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 26250 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 24/05/2023 bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva semplice, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. cit., la cui durata era fissata in anni cinque, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela della Sellfood s.r.I., costituitasi parte civile. In particolare, quanto al capo 2B), ER OC risulta condannato per avere, quale amministratore della predetta società, dichiarata fallita il 15 luglio 2014, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri, effettuato nell'anno 2014 il pagamento in favore di se stesso del compenso a lui spettante quale amministratore della società poi fallita nonché per i versamenti, effettuati a decorrere dalla data del 8 ottobre 2013, a titolo di rimborso di un finanziamento in favore della socia AZ CO GI. In relazione al capo 2C), ER OC è stato condannato per avere nel bilancio al 31 dicembre 2011, approvato nel 2012, falsamente appostato crediti ormai divenuti manifestamente inesigibili e per avere in tal modo occultato che il patrimonio netto aveva assunto un valore negativo, circostanza, questa, che avrebbe imposto l'immediato ricorso agli strumenti di cui all'art. 2447 e segg. cod. civ., la cui omissione ha determinato, attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa, un aggravio del dissesto e precisamente un aumento dell'indebitamento pari a ad euro 1.279.000,00, nonché un ritardo nella presentazione della istanza di fallimento. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso ER OC, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, quanto al capo 2B), la violazione degli artt. 216, terzo comma, e 223 r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma, 1, lett. e), cod. proc. pen. Il 24 luglio 2012 la Marachella Group s.r.l. aveva acquistato da DO PO e AZ GI CO quote sociali pari allo 80% del capitale della società poi fallita. Il nuovo socio di maggioranza aveva predisposto un importante piano di sviluppo commerciale che prevedeva il pagamento dei debiti sociali ed il recupero dei crediti e nella prima parte del 2013 la società aveva ottenuto buoni risultati, ma il socio di maggioranza aveva più volte dovuto intervenire a finanziare la società, perché il recupero dei crediti era avvenuto in misura inferiore a quella prevista. La liquidità immessa nella società dalla Marachella Group s.r.l. era servita 2 per pagare le cambiali date in garanzia ai fornitori, che altrimenti non avrebbero continuato a rifornire la società. Nel dicembre 2012 la Marachella Group s.r.l. non aveva più finanziato la Sellfood ed avevano dovuto intervenire al suo posto i soci AZ CO GI, con euro 105.884,42, e ER PO, con euro 3.000,00. Quanto alla restituzione del finanziamento in favore di AZ CO Gisnnondi, ER OC era chiamato a risponderne nei limiti della minor somma restituita a decorrere dal 8 ottobre 2013, pari ad euro 34.900,00. La somma era stata erogata dalla socia CO GI senza pattuizione di interessi e solo al fine di garantire la sopravvivenza della società ed a fronte di un impegno alla sua restituzione in tempi brevi. Ritornata nel possesso della somma, la socia aveva nuovamente finanziato, all'occorrenza, la società, in modo da consentire il pagamento tempestivo di altre cambiali. In realtà, come emergeva dalla relazione del curatore, gli importi di volta in volta messi a disposizione dalla socia erano modesti e solo procedendo alla loro sommatoria si perveniva ad un totale di euro 105.884,42. Poiché le somme erano state reiteratamente messe a disposizione dalla socia nel solo interesse della società, che doveva saldare le cambiali consegnate ai creditori, e senza pattuizione di interessi ed a condizione di una loro pronta restituzione, non poteva ravvisarsi nella loro restituzione da parte del ricorrente una bancarotta preferenziale, mancando il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, ossia la volontà di privilegiare un creditore rispetto agli altri, essendo l'imputato animato dalla sola volontà di perseguire gli interessi della società cercando di evitare il suo fallimento. La Corte di appello ha invece escluso che ricorresse la buona fede del ricorrente, affermando che essa era irrilevante in quanto fondata sull'impegno profuso per la gestione societaria e sulla necessità «di assicurare la provvista della continuità della società». In tal modo risulta violato il principio di diritto per il quale, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, l'elemento soggettivo «è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale;
ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile» (Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904). Nel caso di specie i prestiti a breve termine erano finalizzati a consentire alla società di superare momentanee crisi di liquidità e pagare le cambiali e quindi di 3 proseguire la propria attività e la società avrebbe potuto ricevere il prestito solo impegnandosi a restituire la somma appena cessata la situazione di emergenza. La restituzione non era quindi volta a privilegiare un creditore rispetto agli altri, ma costituiva un atto volto a soddisfare gli interessi della società. Quanto, poi, al pagamento del compenso in favore dello stesso ER OC, anche per esso manca l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta preferenziale, atteso che il compenso è stato deliberato dagli organi della società e risulta congruo in relazione all'attività espletata ed all'impegno profuso. Il ricorrente sostiene di avere effettuato il pagamento in buona fede, perché la sua attività era stata rivolta al salvataggio della società. Egli non mirava a trarre un vantaggio rispetto agli altri creditori. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223, primo e secondo comma, n. 1, r.d. cit., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione Il ricorrente segnala che egli è stato ritenuto colpevole per non avere, nel bilancio al 31 dicembre 2011, svalutato crediti ormai inesigibili e per avere conseguentemente indicato in bilancio un patrimonio netto contabile di euro 109.625,00, invece di un patrimonio netto pari a euro 100.074,94. Il bilancio era stato predisposto dopo appena tre mesi dal suo insediamento nella carica di amministratore della società, avvenuto in data 29 dicembre 2011, ed egli, privo di conoscenze in ambito contabile, si era affidato ciecamente alle indicazioni del suo commercialista in ordine alla sua compilazione. Peraltro, la svalutazione dei crediti richiedeva un giudizio in ordine alla possibilità di loro riscossione che all'epoca non era agevole e comunque egli era convinto di riuscire ad incassare i crediti e non aveva agito al fine di ingannare i soci o i terzi o di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Doveva anche considerarsi che all'epoca erano in corso le trattative con il gruppo Marachella che confidava di riuscire a recuperare interamente i crediti e che sul punto aveva fornito ampie rassicurazioni all'imputato, come confermato dal teste assistito DO PO. Per molti dei crediti era stato conferito l'incarico professionale all'avv. Musetto, che aveva ottenuto numerosi decreti ingiuntivi, ma le procedure esecutive avviate non avevano consentito di incassare le somme sperate. Solo allora l'imputato aveva preso coscienza dell'estrema difficoltà di incassare i crediti e nel 2013 i soci erano intervenuti per finanziare la società. La omessa svalutazione dei crediti non dipendeva, quindi, da un comportamento doloso, ma da una errata valutazione circa la possibilità della 4 loro riscossione. La Corte di appello ha affermato che l'ingresso della Sellfood s.r.l. nel gruppo Marachella era avvenuto a luglio del 2012, cosicché la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 era avvenuta nel primo semestre del 2012, quando l'imputato non poteva confidare sulle capacità di recupero crediti vantate dal nuovo socio, che comunque non potevano valere ad escludere il dolo del reato contestato. In realtà, sostiene il ricorrente, le trattative per l'ingresso della società nel gruppo Marachella erano già iniziate nel 2011, in epoca anteriore alla approvazione del bilancio ed alle rassicurazioni fornite dal nuovo socio in ordine alla possibilità di riscuotere i crediti. Sostiene, quindi, il ricorrente che non è ravvisabile il dolo del delitto contestato, in quanto, in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto in re ipsa - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta preferenziale commessa restituendo le somme dovute alla socia CO GI GA, deve ribadirsi che integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni - effettuate in periodo di insolvenza - ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società (Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 2394879). Il ricorrente sostiene che tali restituzioni non integrerebbero una bancarotta fraudolenta preferenziale in quanto i finanziamenti erano stati effettuati al fine di 5 saldare creditori che avrebbero protestato i titoli cambiari in loro possesso determinando l'impossibilità di proseguire l'attività di impresa e quindi il fallimento della società e la socia si era prestata a finanziare la società solo in virtù della pattuizione di una immediata restituzione del finanziamento una volta cessata la situazione di emergenza. Deve, tuttavia, osservarsi che un simile accordo, proprio perché volto a far ottenere alla socia la restituzione della somma prima degli altri creditori, sebbene il credito della socia non fosse munito di alcun titolo di prelazione, è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., trattandosi di un accordo diretto a commettere proprio il delitto oggetto di contestazione, ossia il pagamento di un credito in violazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge sulla base delle cause di prelazione di cui i vari crediti sono eventualmente dotati, con la volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto e con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, che nell'ordine suddetto precedono o quanto meno occupano la medesima posizione del creditore soddisfatto. Peraltro, la necessità di evitare il protesto delle cambiali potrebbe, semmai, giustificare il ricorso al finanziamento del socio, non la sua restituzione, avvenuta quando le cambiali erano state pagate e il pericolo era cessato. 1.2. Anche quanto alla erogazione del compenso effettuato dall'imputato a favore di se stesso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, la condizione di insolvenza in cui versava la società si era già manifestata ed era conosciuta dall'imputato, il quale ha provveduto ad estinguere il proprio credito, non assistito da alcun privilegio, piuttosto che i crediti muniti di privilegio. Non rileva che l'imputato ritenesse di «meritare» il compenso per l'impegno da lui profuso a vantaggio della società, non potendo tale circostanza determinare il superamento dei criteri fissati dalla legge quanto all'ordine secondo il quale i crediti devono essere soddisfatti in caso di manifestata insolvenza della società. Neppure rileva la circostanza che il compenso fosse stato approvato dall'assemblea della società e fosse congruo rispetto all'impegno connesso alla carica di amministratore della società, valendo tali elementi solo ad escludere la sussistenza del diverso delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto esso poggia su una ricostruzione fattuale dell'accaduto diversa da quella operata dai giudici del merito ed alla quale il ricorrente perviene attraverso una diversa valutazione delle prove e delle circostanze di fatto, cosicché le doglianze del ricorrente 6 attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale istruttorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una dogfianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SC Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Demetrio Francesco La Cava e Marco Caporale, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Torino nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di ER OC per i reati di bancarotta fraudolenta preferenziale (capo 2B) i e di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (capo 2C), unificati ai fini sanzionatori in un unico delitto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 26250 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 24/05/2023 bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva semplice, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. cit., la cui durata era fissata in anni cinque, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela della Sellfood s.r.I., costituitasi parte civile. In particolare, quanto al capo 2B), ER OC risulta condannato per avere, quale amministratore della predetta società, dichiarata fallita il 15 luglio 2014, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri, effettuato nell'anno 2014 il pagamento in favore di se stesso del compenso a lui spettante quale amministratore della società poi fallita nonché per i versamenti, effettuati a decorrere dalla data del 8 ottobre 2013, a titolo di rimborso di un finanziamento in favore della socia AZ CO GI. In relazione al capo 2C), ER OC è stato condannato per avere nel bilancio al 31 dicembre 2011, approvato nel 2012, falsamente appostato crediti ormai divenuti manifestamente inesigibili e per avere in tal modo occultato che il patrimonio netto aveva assunto un valore negativo, circostanza, questa, che avrebbe imposto l'immediato ricorso agli strumenti di cui all'art. 2447 e segg. cod. civ., la cui omissione ha determinato, attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa, un aggravio del dissesto e precisamente un aumento dell'indebitamento pari a ad euro 1.279.000,00, nonché un ritardo nella presentazione della istanza di fallimento. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso ER OC, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, quanto al capo 2B), la violazione degli artt. 216, terzo comma, e 223 r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma, 1, lett. e), cod. proc. pen. Il 24 luglio 2012 la Marachella Group s.r.l. aveva acquistato da DO PO e AZ GI CO quote sociali pari allo 80% del capitale della società poi fallita. Il nuovo socio di maggioranza aveva predisposto un importante piano di sviluppo commerciale che prevedeva il pagamento dei debiti sociali ed il recupero dei crediti e nella prima parte del 2013 la società aveva ottenuto buoni risultati, ma il socio di maggioranza aveva più volte dovuto intervenire a finanziare la società, perché il recupero dei crediti era avvenuto in misura inferiore a quella prevista. La liquidità immessa nella società dalla Marachella Group s.r.l. era servita 2 per pagare le cambiali date in garanzia ai fornitori, che altrimenti non avrebbero continuato a rifornire la società. Nel dicembre 2012 la Marachella Group s.r.l. non aveva più finanziato la Sellfood ed avevano dovuto intervenire al suo posto i soci AZ CO GI, con euro 105.884,42, e ER PO, con euro 3.000,00. Quanto alla restituzione del finanziamento in favore di AZ CO Gisnnondi, ER OC era chiamato a risponderne nei limiti della minor somma restituita a decorrere dal 8 ottobre 2013, pari ad euro 34.900,00. La somma era stata erogata dalla socia CO GI senza pattuizione di interessi e solo al fine di garantire la sopravvivenza della società ed a fronte di un impegno alla sua restituzione in tempi brevi. Ritornata nel possesso della somma, la socia aveva nuovamente finanziato, all'occorrenza, la società, in modo da consentire il pagamento tempestivo di altre cambiali. In realtà, come emergeva dalla relazione del curatore, gli importi di volta in volta messi a disposizione dalla socia erano modesti e solo procedendo alla loro sommatoria si perveniva ad un totale di euro 105.884,42. Poiché le somme erano state reiteratamente messe a disposizione dalla socia nel solo interesse della società, che doveva saldare le cambiali consegnate ai creditori, e senza pattuizione di interessi ed a condizione di una loro pronta restituzione, non poteva ravvisarsi nella loro restituzione da parte del ricorrente una bancarotta preferenziale, mancando il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, ossia la volontà di privilegiare un creditore rispetto agli altri, essendo l'imputato animato dalla sola volontà di perseguire gli interessi della società cercando di evitare il suo fallimento. La Corte di appello ha invece escluso che ricorresse la buona fede del ricorrente, affermando che essa era irrilevante in quanto fondata sull'impegno profuso per la gestione societaria e sulla necessità «di assicurare la provvista della continuità della società». In tal modo risulta violato il principio di diritto per il quale, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, l'elemento soggettivo «è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale;
ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile» (Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904). Nel caso di specie i prestiti a breve termine erano finalizzati a consentire alla società di superare momentanee crisi di liquidità e pagare le cambiali e quindi di 3 proseguire la propria attività e la società avrebbe potuto ricevere il prestito solo impegnandosi a restituire la somma appena cessata la situazione di emergenza. La restituzione non era quindi volta a privilegiare un creditore rispetto agli altri, ma costituiva un atto volto a soddisfare gli interessi della società. Quanto, poi, al pagamento del compenso in favore dello stesso ER OC, anche per esso manca l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta preferenziale, atteso che il compenso è stato deliberato dagli organi della società e risulta congruo in relazione all'attività espletata ed all'impegno profuso. Il ricorrente sostiene di avere effettuato il pagamento in buona fede, perché la sua attività era stata rivolta al salvataggio della società. Egli non mirava a trarre un vantaggio rispetto agli altri creditori. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223, primo e secondo comma, n. 1, r.d. cit., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione Il ricorrente segnala che egli è stato ritenuto colpevole per non avere, nel bilancio al 31 dicembre 2011, svalutato crediti ormai inesigibili e per avere conseguentemente indicato in bilancio un patrimonio netto contabile di euro 109.625,00, invece di un patrimonio netto pari a euro 100.074,94. Il bilancio era stato predisposto dopo appena tre mesi dal suo insediamento nella carica di amministratore della società, avvenuto in data 29 dicembre 2011, ed egli, privo di conoscenze in ambito contabile, si era affidato ciecamente alle indicazioni del suo commercialista in ordine alla sua compilazione. Peraltro, la svalutazione dei crediti richiedeva un giudizio in ordine alla possibilità di loro riscossione che all'epoca non era agevole e comunque egli era convinto di riuscire ad incassare i crediti e non aveva agito al fine di ingannare i soci o i terzi o di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Doveva anche considerarsi che all'epoca erano in corso le trattative con il gruppo Marachella che confidava di riuscire a recuperare interamente i crediti e che sul punto aveva fornito ampie rassicurazioni all'imputato, come confermato dal teste assistito DO PO. Per molti dei crediti era stato conferito l'incarico professionale all'avv. Musetto, che aveva ottenuto numerosi decreti ingiuntivi, ma le procedure esecutive avviate non avevano consentito di incassare le somme sperate. Solo allora l'imputato aveva preso coscienza dell'estrema difficoltà di incassare i crediti e nel 2013 i soci erano intervenuti per finanziare la società. La omessa svalutazione dei crediti non dipendeva, quindi, da un comportamento doloso, ma da una errata valutazione circa la possibilità della 4 loro riscossione. La Corte di appello ha affermato che l'ingresso della Sellfood s.r.l. nel gruppo Marachella era avvenuto a luglio del 2012, cosicché la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 era avvenuta nel primo semestre del 2012, quando l'imputato non poteva confidare sulle capacità di recupero crediti vantate dal nuovo socio, che comunque non potevano valere ad escludere il dolo del reato contestato. In realtà, sostiene il ricorrente, le trattative per l'ingresso della società nel gruppo Marachella erano già iniziate nel 2011, in epoca anteriore alla approvazione del bilancio ed alle rassicurazioni fornite dal nuovo socio in ordine alla possibilità di riscuotere i crediti. Sostiene, quindi, il ricorrente che non è ravvisabile il dolo del delitto contestato, in quanto, in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto in re ipsa - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta preferenziale commessa restituendo le somme dovute alla socia CO GI GA, deve ribadirsi che integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni - effettuate in periodo di insolvenza - ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società (Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 2394879). Il ricorrente sostiene che tali restituzioni non integrerebbero una bancarotta fraudolenta preferenziale in quanto i finanziamenti erano stati effettuati al fine di 5 saldare creditori che avrebbero protestato i titoli cambiari in loro possesso determinando l'impossibilità di proseguire l'attività di impresa e quindi il fallimento della società e la socia si era prestata a finanziare la società solo in virtù della pattuizione di una immediata restituzione del finanziamento una volta cessata la situazione di emergenza. Deve, tuttavia, osservarsi che un simile accordo, proprio perché volto a far ottenere alla socia la restituzione della somma prima degli altri creditori, sebbene il credito della socia non fosse munito di alcun titolo di prelazione, è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., trattandosi di un accordo diretto a commettere proprio il delitto oggetto di contestazione, ossia il pagamento di un credito in violazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge sulla base delle cause di prelazione di cui i vari crediti sono eventualmente dotati, con la volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto e con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, che nell'ordine suddetto precedono o quanto meno occupano la medesima posizione del creditore soddisfatto. Peraltro, la necessità di evitare il protesto delle cambiali potrebbe, semmai, giustificare il ricorso al finanziamento del socio, non la sua restituzione, avvenuta quando le cambiali erano state pagate e il pericolo era cessato. 1.2. Anche quanto alla erogazione del compenso effettuato dall'imputato a favore di se stesso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, la condizione di insolvenza in cui versava la società si era già manifestata ed era conosciuta dall'imputato, il quale ha provveduto ad estinguere il proprio credito, non assistito da alcun privilegio, piuttosto che i crediti muniti di privilegio. Non rileva che l'imputato ritenesse di «meritare» il compenso per l'impegno da lui profuso a vantaggio della società, non potendo tale circostanza determinare il superamento dei criteri fissati dalla legge quanto all'ordine secondo il quale i crediti devono essere soddisfatti in caso di manifestata insolvenza della società. Neppure rileva la circostanza che il compenso fosse stato approvato dall'assemblea della società e fosse congruo rispetto all'impegno connesso alla carica di amministratore della società, valendo tali elementi solo ad escludere la sussistenza del diverso delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto esso poggia su una ricostruzione fattuale dell'accaduto diversa da quella operata dai giudici del merito ed alla quale il ricorrente perviene attraverso una diversa valutazione delle prove e delle circostanze di fatto, cosicché le doglianze del ricorrente 6 attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale istruttorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una dogfianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2023.