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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile in persona dei magistrati
1) Dr. GENOVIVA Pietro Presidente
2) Dr.ssa MARRA Anna Maria Consigliere
3) Dr.ssa CALABRESE Claudia Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 221 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 21.02.2025, tra
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Quaranta
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappesentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Luciano Annicchiarico
APPELLATO
Conclusioni dell'appellante: ”Rigettare la domanda dell'attore perché priva di ogni fondamento e dichiarare che l'incidente è avvenuto per esclusiva responsabilità dello stesso attore e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, produzione e conclusione: 1) rigettare l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.1049/2023, pubblicata il 2 maggio 2023,
[...] in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarla in tutto il suo tenore;
2) condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, al ristoro delle spese e compensi di lite del Parte_1 secondo grado da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario che, in assenza di nota spese, potranno liquidarsi ex actis”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.07.2020, conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Taranto il a seguito di un sinistro verificatosi il Parte_1
4.02.2020, intorno alle ore 10:15, nel centro abitato di su via Marconi, in Parte_1 danno dell'attore, il quale, mentre percorreva sulla sua bicicletta “Wilier” la predetta via, con direzione di marcia per la via Giotto, giunto all'intersezione stradale con la via Paganini, si infossava con la ruota anteriore in un avvallamento presente nel manto stradale. In conseguenza di ciò, la bicicletta e il suo conducente rovinavano a terra e, in particolare, l' rotolava sull'asfalto. L'attore deduceva che la predetta incavatura CP_1 presentava i caratteri propri dell'insidia ovvero del trabocchetto in quanto non era visibile né segnalata. Dal rapporto redatto dagli Agenti della Polizia Locale di , Parte_1 intervenuti sul luogo dell'evento dannoso, si evinceva che “dalle dichiarazioni apprese, e accertato che sul manto stradale vi fosse una incavatura di circa 20 cm, è emerso che il conducente della bici mentre percorreva la via Marconi, in direzione via Giotto, giunto all'intersezione con la via Paganini, e che la ruota anteriore della bici si infossava nell'incavatura predetta, provocando la caduta al suolo del sig. Si Controparte_1 precisa che l'incavatura in parola per le sue caratteristiche è insidiosa”.
In conseguenza dell'evento dannoso, l'attore riportava lesioni gravi personali che rendevano necessario l'intervento dei sanitari del 118 ed il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “Giannuzzi” di Manduria (TA), ove i sanitari diagnosticavano “trauma contusivo della colonna lombare, emicostato e spalla dx” e gli esami strumentali evidenziavano “frattura chiusa di più costole” con conseguente mobilizzazione con corsetto e prognosi di gg. 25 s.c. Le lesioni riportate rendevano necessaria l'esecuzione di altri esami strumentali che confermavano le “fratture all'angolo di torsione della 3, 7, 8, 9, 10 costa in via di riassorbimento e l'rx emitorace destro eseguito il 12.03.2020 evidenziava “fratture degli archi di torsione delle coste dalla III alla VIII costa di dx;
infrazione dell'arco di torsione della IX costa omolaterale;
frattura lievemente angolata degli archi posteriori di IV e V costa dx”. A causa delle lesioni sopra descritte, l'infortunato era dunque costretto a sottoporsi a controlli medici periodici, ad assumere terapia farmacologica e ad utilizzare la fascia al collo.
Pertanto, invocava la responsabilità esclusiva del ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c., lamentando che l'ente proprietario della strada non aveva esercitato la necessaria custodia nonché l'opportuna vigilanza con riferimento alle caratteristiche della strada, avendo omesso di adottare ogni cautela atta ad impedire il verificarsi di eventi lesivi e ogni provvedimento necessario per la sicurezza degli utenti, compresa l'apposizione di idonea segnaletica circa l'esatta ubicazione e consistenza del pericolo. Ad ogni buon conto, addebitava la responsabilità del danno al convenuto anche ai Pt_1 sensi dell'art. 2043 c.c., in applicazione del quale l'ente avrebbe dovuto impedire che il bene demaniale presentasse per l'utente una fonte di pericolo occulto, configurando la c.d. insidia stradale o trabocchetto. In particolare, l'attore deduceva che le condizioni insidiose della strada comunale da lui percorsa, caratterizzata da una incavatura del manto stradale (come da produzione fotografica in atti) fossero traducibili non solo in una situazione oggettivamente pericolosa, ma anche soggettivamente imprevedibile, rappresentando la ragione esclusiva dell'evento dannoso per cui è causa. Ed infatti, l' prospettava che neppure l'adozione di un comportamento improntato alla CP_1 massima diligenza nel percorrere la strada gli avrebbe consentito di percepire tempestivamente il pericolo.
Per tali ragioni, fallito il tentativo di negoziazione assistita, l' concludeva CP_1 chiedendo che fosse affermata la responsabilità dell'Ente Civico ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale subito per complessivi euro 22.092,62, oltre al rimborso delle spese mediche sopportate per euro 909,62.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo Parte_1
l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, ritenendo imputabili le lesioni patite dall'attore esclusivamente alla propria condotta negligente, imprudente ed imperita. Inoltre, contestava il quantum del risarcimento richiesto in rapporto alla reale entità delle lesioni, rilevabile dalla documentazione medica. In particolare, l' CP_2 convenuto sosteneva che l' avesse percorso la strada teatro del sinistro con CP_1 colposa disattenzione, in violazione dell'onere di particolare diligenza imposto agli utenti dei beni pubblici, così ravvisando nel comportamento dell'attore la causa esclusiva della caduta. Lamentava altresì che l'attore si era limitato a descrivere l'esistenza sul manto stradale di una incavatura di circa “venti centimetri” che ne avrebbe determinato la caduta, senza fare alcun riferimento né alle condizioni climatiche contingenti né alla luminosità presente al momento dell'evento dannoso. La causa veniva istruita con l'assunzione della prova documentale e dei mezzi di prova orali richiesti dalle parti. In esito alle prove orali, veniva disposta C.T.U., richiesta dalla difesa attorea, al fine di valutare la compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica dell'evento, la durata della malattia sofferta e l'esistenza di postumi invalidanti.
In ordine al danno risarcibile, espletata la C.T.U. medica a firma del Dott.
il Giudice di prime cure, con sent. n. 1049/2023, pubblicata il 2.05.2023 (R.G. Per_1
3837/2020) determinava il danno fisico – non patrimoniale subito dall'attore, facendo applicazione delle tabelle di liquidazione delle c.d. micro-permanenti, nella seguente misura: euro 7.368,00 per IP (invalidità permanente – danno biologico) del 6%; euro 1.856,25 per gg. 25 di ITP al 75%; euro 1.485,00 per gg. 30 di ITP al 50% e euro 742,50 per giorni 30 di ITP al 25%, e quindi, complessivamente in euro 11.451,75; per quel che concerne il danno patrimoniale (per le spese sostenute), lo stesso era quantificato dal C.T.U. nella misura di euro 659,79.
Pertanto, veniva riconosciuto un danno che ammontava a complessivi euro 12.111,54 ma, che, tuttavia, veniva risarcito in favore di nella misura Controparte_1 dell'80% per complessivi euro 9.689,23, in ragione della riconosciuta corresponsabilità dell'attore per la quota del 20%, oltre rivalutazione e interessi dall'evento al soddisfo, come per legge, sulla componente del danno non patrimoniale. Nulla veniva liquidato a titolo di danno morale per mancanza di prova. Le spese di lite, unitamente al costo della C.T.U., seguivano la parziale soccombenza.
Con atto di citazione notificato in data 8.06.2023 ha proposto appello il Parte_1
, lamentando la errata qualificazione, da parte del Tribunale di Taranto, della
[...] condotta del danneggiato in termini di “condizione concorrente” nella causazione dell'evento lesivo e non di “fattore interruttivo/caso fortuito”, valutata, pertanto, solo in termini di una proporzionale riduzione del risarcimento.
Con il secondo motivo di appello, il invoca inoltre la Parte_1 violazione da parte del Giudice di primo grado degli artt. 2051 e 1227 c.c., erroneamente applicati nella concreta fattispecie esaminata, poiché, alla luce dell'istruttoria espletata, e tenuto conto anche delle condizioni ottimali della strada e della piena visibilità, era esigibile da parte dell' maggiore prudenza, anche per il principio di CP_1 solidarietà discendente dall'art. 2 Cost., e che tanto avrebbe evitato il sinistro.
Con atto del 17.10.2023, si è costituito insistendo nel rigetto Controparte_1 dell'appello e nella conferma della sentenza di primo grado, negando che la propria condotta sia configurabile in termini di caso fortuito, non essendo intervenuti alcuna forza maggiore né un uso improprio della cosa. L'appellante ha ribadito dunque di non aver tenuto alcun comportamento abnorme o anomalo rispetto all'utilizzo della res, non essendo né prevedibile né visibile l'incavatura, così come raffigurata nelle foto agli atti in primo grado e descritta da tutti testi escussi come una feritoia posta longitudinalmente rispetto alla direzione percorsa dal danneggiato, avente, pertanto, le caratteristiche dell'insidia, evidenziando di non aver potuto fare nulla per evitare l'incidente a bordo di un mezzo con ruote così sottili, tenuto anche conto che l'autovettura che lo precedeva limitava notevolmente la visibilità del manto stradale.
L'appellato evidenziava, tra l'altro, che il non avrebbe sconfessato alcuno Pt_1 degli elementi istruttori né provato neppure nulla circa la propria attività di manutenzione, vigilanza e controllo della viabilità del proprio centro cittadino, essendosi limitato genericamente ad asserire che il comportamento dell' fosse idoneo ad CP_1 interrompere il nesso causale tra la res custodita e il fatto.
Pertanto, ha insistito nella conferma della sentenza di primo grado che, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, avrebbe fatto buon governo degli artt. 2051 e 1227 c.c.)
Alla prima udienza di comparizione del 15.11.2023 l'appellante ha rinunciato alla istanza di sospensione proposta nell'atto introduttivo. Assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c., la causa, all'udienza del 21.2.2025, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è infondato.
Con i due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, il lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 2051 Parte_1
c.c., alla luce del combinato disposto degli artt. 1227 c.c. e 2 Cost.
In realtà, proprio una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2051 e 1227 c.c. in conformità al principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost., impone di
“distribuire” equamente “porzioni” di responsabilità in capo a danneggianti e danneggiati, partendo dal presupposto che l'eventuale concorso del danneggiato nella produzione di un sinistro non può comportare sic et simpliciter una inversione dell'onere probatorio, così come descritto dall'art. 2051 c.c.
Orbene, partendo dal presupposto che la norma in esame costruisce una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all'ente proprietario della strada, solo una condotta abnorme del danneggiato può costituire il caso fortuito. Nella concreta fattispecie in esame, la condotta del ciclista non appare abnorme ed avulsa dal normale utilizzo del bene pubblico;
la sua andatura, prossima ad un attraversamento pedonale, era moderata e la presenza di una autovettura che lo precedeva (emersa dalla deposizione dei testi escussi, e , presenti al Tes_1 Tes_2 momento del sinistro) limitava ulteriormente la sua possibilità di percepire per tempo la presenza della buca e di adottare manovre di emergenza e di spostamento. In tale contesto, le buone condizioni di visibilità, pur esistenti, sono state irrilevanti.
La richiamata auto-responsabilità non può di certo cancellare de plano gli inadempimenti altrui rispetto all'obbligo di custodia del bene e di manutenzione del tratto stradale, evidenziandosi, altresì, l'esigibilità di tale condotta da parte dell'ente, in zona ricompresa nel centro cittadino e la possibilità di prevenire pericoli, anche semplicemente segnalando l'avallamento o transennandolo, essendo pacifico che tale buca non si era appena creata.
Il giudice di primo grado ha dato correttamente rilevanza alla condotta del ciclista, non potendo escludere una certa disattenzione o imprudenza, anche in ragione della difficoltà di gestione e guida di una bicicletta da corsa (rispetto ad altri tipi di veicoli a due ruote), ma appare corretta la operata gradazione delle rispettive responsabilità, rispetto al pregnante obbligo di custodia (ma anche di controllo, vigilanza e prevenzione) dell'ente ed alla inesistenza di una condotta abnorme ed imprevedibile del ciclista.
Pertanto, si condivide pienamente la motivazione del Giudice di prime cure che ha escluso che la condotta dell' presentasse i caratteri dell'abnormità, con l'effetto CP_1 di valutarla proporzionalmente, per le ragioni sopra esplicitate, solo ai fini di una riduzione della responsabilità dell'odierno appellante nella misura del 20%, non avendo il neppure proposto domanda subordinata per una diversa Parte_1 valutazione delle rispettive responsabilità.
Dalle considerazioni svolte, deriva, pertanto, il rigetto dell'appello. In base al principio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione delle spese in favore dell'appellato costituito nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della controversia e della scarsa complessità della lite (criteri che ne consentono la determinazione in misura ricompresa fra i parametri medi e quelli minimi, di cui al D.m. n. 147/22). Si dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. L. Annicchiarico che ne ha fatto rituale richiesta.
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del DPR 30/05/2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24/12/2012 n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Controparte_1
Taranto n. 1049/2023 pubblicata il 2.5.2023 (proc. n.r.g. 3837/2020), così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, che si liquidano in euro 2500,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, con distrazione in favore del difensore costituito.
3) Ai sensi del DPR 30/05/2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 19.3.25
Il Cons. estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese Dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile in persona dei magistrati
1) Dr. GENOVIVA Pietro Presidente
2) Dr.ssa MARRA Anna Maria Consigliere
3) Dr.ssa CALABRESE Claudia Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 221 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 21.02.2025, tra
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Quaranta
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappesentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Luciano Annicchiarico
APPELLATO
Conclusioni dell'appellante: ”Rigettare la domanda dell'attore perché priva di ogni fondamento e dichiarare che l'incidente è avvenuto per esclusiva responsabilità dello stesso attore e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, produzione e conclusione: 1) rigettare l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.1049/2023, pubblicata il 2 maggio 2023,
[...] in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarla in tutto il suo tenore;
2) condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, al ristoro delle spese e compensi di lite del Parte_1 secondo grado da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario che, in assenza di nota spese, potranno liquidarsi ex actis”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.07.2020, conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Taranto il a seguito di un sinistro verificatosi il Parte_1
4.02.2020, intorno alle ore 10:15, nel centro abitato di su via Marconi, in Parte_1 danno dell'attore, il quale, mentre percorreva sulla sua bicicletta “Wilier” la predetta via, con direzione di marcia per la via Giotto, giunto all'intersezione stradale con la via Paganini, si infossava con la ruota anteriore in un avvallamento presente nel manto stradale. In conseguenza di ciò, la bicicletta e il suo conducente rovinavano a terra e, in particolare, l' rotolava sull'asfalto. L'attore deduceva che la predetta incavatura CP_1 presentava i caratteri propri dell'insidia ovvero del trabocchetto in quanto non era visibile né segnalata. Dal rapporto redatto dagli Agenti della Polizia Locale di , Parte_1 intervenuti sul luogo dell'evento dannoso, si evinceva che “dalle dichiarazioni apprese, e accertato che sul manto stradale vi fosse una incavatura di circa 20 cm, è emerso che il conducente della bici mentre percorreva la via Marconi, in direzione via Giotto, giunto all'intersezione con la via Paganini, e che la ruota anteriore della bici si infossava nell'incavatura predetta, provocando la caduta al suolo del sig. Si Controparte_1 precisa che l'incavatura in parola per le sue caratteristiche è insidiosa”.
In conseguenza dell'evento dannoso, l'attore riportava lesioni gravi personali che rendevano necessario l'intervento dei sanitari del 118 ed il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “Giannuzzi” di Manduria (TA), ove i sanitari diagnosticavano “trauma contusivo della colonna lombare, emicostato e spalla dx” e gli esami strumentali evidenziavano “frattura chiusa di più costole” con conseguente mobilizzazione con corsetto e prognosi di gg. 25 s.c. Le lesioni riportate rendevano necessaria l'esecuzione di altri esami strumentali che confermavano le “fratture all'angolo di torsione della 3, 7, 8, 9, 10 costa in via di riassorbimento e l'rx emitorace destro eseguito il 12.03.2020 evidenziava “fratture degli archi di torsione delle coste dalla III alla VIII costa di dx;
infrazione dell'arco di torsione della IX costa omolaterale;
frattura lievemente angolata degli archi posteriori di IV e V costa dx”. A causa delle lesioni sopra descritte, l'infortunato era dunque costretto a sottoporsi a controlli medici periodici, ad assumere terapia farmacologica e ad utilizzare la fascia al collo.
Pertanto, invocava la responsabilità esclusiva del ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c., lamentando che l'ente proprietario della strada non aveva esercitato la necessaria custodia nonché l'opportuna vigilanza con riferimento alle caratteristiche della strada, avendo omesso di adottare ogni cautela atta ad impedire il verificarsi di eventi lesivi e ogni provvedimento necessario per la sicurezza degli utenti, compresa l'apposizione di idonea segnaletica circa l'esatta ubicazione e consistenza del pericolo. Ad ogni buon conto, addebitava la responsabilità del danno al convenuto anche ai Pt_1 sensi dell'art. 2043 c.c., in applicazione del quale l'ente avrebbe dovuto impedire che il bene demaniale presentasse per l'utente una fonte di pericolo occulto, configurando la c.d. insidia stradale o trabocchetto. In particolare, l'attore deduceva che le condizioni insidiose della strada comunale da lui percorsa, caratterizzata da una incavatura del manto stradale (come da produzione fotografica in atti) fossero traducibili non solo in una situazione oggettivamente pericolosa, ma anche soggettivamente imprevedibile, rappresentando la ragione esclusiva dell'evento dannoso per cui è causa. Ed infatti, l' prospettava che neppure l'adozione di un comportamento improntato alla CP_1 massima diligenza nel percorrere la strada gli avrebbe consentito di percepire tempestivamente il pericolo.
Per tali ragioni, fallito il tentativo di negoziazione assistita, l' concludeva CP_1 chiedendo che fosse affermata la responsabilità dell'Ente Civico ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale subito per complessivi euro 22.092,62, oltre al rimborso delle spese mediche sopportate per euro 909,62.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo Parte_1
l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, ritenendo imputabili le lesioni patite dall'attore esclusivamente alla propria condotta negligente, imprudente ed imperita. Inoltre, contestava il quantum del risarcimento richiesto in rapporto alla reale entità delle lesioni, rilevabile dalla documentazione medica. In particolare, l' CP_2 convenuto sosteneva che l' avesse percorso la strada teatro del sinistro con CP_1 colposa disattenzione, in violazione dell'onere di particolare diligenza imposto agli utenti dei beni pubblici, così ravvisando nel comportamento dell'attore la causa esclusiva della caduta. Lamentava altresì che l'attore si era limitato a descrivere l'esistenza sul manto stradale di una incavatura di circa “venti centimetri” che ne avrebbe determinato la caduta, senza fare alcun riferimento né alle condizioni climatiche contingenti né alla luminosità presente al momento dell'evento dannoso. La causa veniva istruita con l'assunzione della prova documentale e dei mezzi di prova orali richiesti dalle parti. In esito alle prove orali, veniva disposta C.T.U., richiesta dalla difesa attorea, al fine di valutare la compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica dell'evento, la durata della malattia sofferta e l'esistenza di postumi invalidanti.
In ordine al danno risarcibile, espletata la C.T.U. medica a firma del Dott.
il Giudice di prime cure, con sent. n. 1049/2023, pubblicata il 2.05.2023 (R.G. Per_1
3837/2020) determinava il danno fisico – non patrimoniale subito dall'attore, facendo applicazione delle tabelle di liquidazione delle c.d. micro-permanenti, nella seguente misura: euro 7.368,00 per IP (invalidità permanente – danno biologico) del 6%; euro 1.856,25 per gg. 25 di ITP al 75%; euro 1.485,00 per gg. 30 di ITP al 50% e euro 742,50 per giorni 30 di ITP al 25%, e quindi, complessivamente in euro 11.451,75; per quel che concerne il danno patrimoniale (per le spese sostenute), lo stesso era quantificato dal C.T.U. nella misura di euro 659,79.
Pertanto, veniva riconosciuto un danno che ammontava a complessivi euro 12.111,54 ma, che, tuttavia, veniva risarcito in favore di nella misura Controparte_1 dell'80% per complessivi euro 9.689,23, in ragione della riconosciuta corresponsabilità dell'attore per la quota del 20%, oltre rivalutazione e interessi dall'evento al soddisfo, come per legge, sulla componente del danno non patrimoniale. Nulla veniva liquidato a titolo di danno morale per mancanza di prova. Le spese di lite, unitamente al costo della C.T.U., seguivano la parziale soccombenza.
Con atto di citazione notificato in data 8.06.2023 ha proposto appello il Parte_1
, lamentando la errata qualificazione, da parte del Tribunale di Taranto, della
[...] condotta del danneggiato in termini di “condizione concorrente” nella causazione dell'evento lesivo e non di “fattore interruttivo/caso fortuito”, valutata, pertanto, solo in termini di una proporzionale riduzione del risarcimento.
Con il secondo motivo di appello, il invoca inoltre la Parte_1 violazione da parte del Giudice di primo grado degli artt. 2051 e 1227 c.c., erroneamente applicati nella concreta fattispecie esaminata, poiché, alla luce dell'istruttoria espletata, e tenuto conto anche delle condizioni ottimali della strada e della piena visibilità, era esigibile da parte dell' maggiore prudenza, anche per il principio di CP_1 solidarietà discendente dall'art. 2 Cost., e che tanto avrebbe evitato il sinistro.
Con atto del 17.10.2023, si è costituito insistendo nel rigetto Controparte_1 dell'appello e nella conferma della sentenza di primo grado, negando che la propria condotta sia configurabile in termini di caso fortuito, non essendo intervenuti alcuna forza maggiore né un uso improprio della cosa. L'appellante ha ribadito dunque di non aver tenuto alcun comportamento abnorme o anomalo rispetto all'utilizzo della res, non essendo né prevedibile né visibile l'incavatura, così come raffigurata nelle foto agli atti in primo grado e descritta da tutti testi escussi come una feritoia posta longitudinalmente rispetto alla direzione percorsa dal danneggiato, avente, pertanto, le caratteristiche dell'insidia, evidenziando di non aver potuto fare nulla per evitare l'incidente a bordo di un mezzo con ruote così sottili, tenuto anche conto che l'autovettura che lo precedeva limitava notevolmente la visibilità del manto stradale.
L'appellato evidenziava, tra l'altro, che il non avrebbe sconfessato alcuno Pt_1 degli elementi istruttori né provato neppure nulla circa la propria attività di manutenzione, vigilanza e controllo della viabilità del proprio centro cittadino, essendosi limitato genericamente ad asserire che il comportamento dell' fosse idoneo ad CP_1 interrompere il nesso causale tra la res custodita e il fatto.
Pertanto, ha insistito nella conferma della sentenza di primo grado che, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, avrebbe fatto buon governo degli artt. 2051 e 1227 c.c.)
Alla prima udienza di comparizione del 15.11.2023 l'appellante ha rinunciato alla istanza di sospensione proposta nell'atto introduttivo. Assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c., la causa, all'udienza del 21.2.2025, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è infondato.
Con i due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, il lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 2051 Parte_1
c.c., alla luce del combinato disposto degli artt. 1227 c.c. e 2 Cost.
In realtà, proprio una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2051 e 1227 c.c. in conformità al principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost., impone di
“distribuire” equamente “porzioni” di responsabilità in capo a danneggianti e danneggiati, partendo dal presupposto che l'eventuale concorso del danneggiato nella produzione di un sinistro non può comportare sic et simpliciter una inversione dell'onere probatorio, così come descritto dall'art. 2051 c.c.
Orbene, partendo dal presupposto che la norma in esame costruisce una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all'ente proprietario della strada, solo una condotta abnorme del danneggiato può costituire il caso fortuito. Nella concreta fattispecie in esame, la condotta del ciclista non appare abnorme ed avulsa dal normale utilizzo del bene pubblico;
la sua andatura, prossima ad un attraversamento pedonale, era moderata e la presenza di una autovettura che lo precedeva (emersa dalla deposizione dei testi escussi, e , presenti al Tes_1 Tes_2 momento del sinistro) limitava ulteriormente la sua possibilità di percepire per tempo la presenza della buca e di adottare manovre di emergenza e di spostamento. In tale contesto, le buone condizioni di visibilità, pur esistenti, sono state irrilevanti.
La richiamata auto-responsabilità non può di certo cancellare de plano gli inadempimenti altrui rispetto all'obbligo di custodia del bene e di manutenzione del tratto stradale, evidenziandosi, altresì, l'esigibilità di tale condotta da parte dell'ente, in zona ricompresa nel centro cittadino e la possibilità di prevenire pericoli, anche semplicemente segnalando l'avallamento o transennandolo, essendo pacifico che tale buca non si era appena creata.
Il giudice di primo grado ha dato correttamente rilevanza alla condotta del ciclista, non potendo escludere una certa disattenzione o imprudenza, anche in ragione della difficoltà di gestione e guida di una bicicletta da corsa (rispetto ad altri tipi di veicoli a due ruote), ma appare corretta la operata gradazione delle rispettive responsabilità, rispetto al pregnante obbligo di custodia (ma anche di controllo, vigilanza e prevenzione) dell'ente ed alla inesistenza di una condotta abnorme ed imprevedibile del ciclista.
Pertanto, si condivide pienamente la motivazione del Giudice di prime cure che ha escluso che la condotta dell' presentasse i caratteri dell'abnormità, con l'effetto CP_1 di valutarla proporzionalmente, per le ragioni sopra esplicitate, solo ai fini di una riduzione della responsabilità dell'odierno appellante nella misura del 20%, non avendo il neppure proposto domanda subordinata per una diversa Parte_1 valutazione delle rispettive responsabilità.
Dalle considerazioni svolte, deriva, pertanto, il rigetto dell'appello. In base al principio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione delle spese in favore dell'appellato costituito nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della controversia e della scarsa complessità della lite (criteri che ne consentono la determinazione in misura ricompresa fra i parametri medi e quelli minimi, di cui al D.m. n. 147/22). Si dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. L. Annicchiarico che ne ha fatto rituale richiesta.
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del DPR 30/05/2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24/12/2012 n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Controparte_1
Taranto n. 1049/2023 pubblicata il 2.5.2023 (proc. n.r.g. 3837/2020), così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, che si liquidano in euro 2500,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, con distrazione in favore del difensore costituito.
3) Ai sensi del DPR 30/05/2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 19.3.25
Il Cons. estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese Dr. Pietro Genoviva