Sentenza 19 settembre 2018
Massime • 1
E' configurabile il tentativo in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis, cod. pen., a condizione che il destinatario della condotta abbia già assunto la qualifica di chiamato a rendere dichiarazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo, non risultando agli atti che il soggetto fosse stato chiamato a deporre, e, a fronte dell'ammissione al rito abbreviato non condizionato, essendo anzi del tutto eventuale e ipotetica una tale evenienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2018, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2018 |
Testo completo
00991-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1538 -Presidente - Giacomo Paoloni U.P. 19/09/2018 Emilia Anna Giordano R.G.N. 56509/2017 Laura Scalia Sabina Maria Vigna Pietro Silvestri -· Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PI RO, nato ad [...] il [...]; Sentenza avverso ordinanza emessa il 31/03/2017 dalla Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Gaetano Aufiero, sostituto dell'avv. Sergio Lino Morra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con la quale PI RO è stato ritenuto colpevole del reato di tentativo di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. A PI è contestato di aver tentato di indurre EL NI a rendere false dichiarazioni (consistite nel negare il coinvolgimento di PI nel tentato omicidio compiuto ai danni dello stesso EL da parte dei fratelli AR) nel procedimento penale cumulativo nel quale EL era tuttavia coinvolto in qualità di persona indagata per reato connesso a quello di tentato omicidio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56- 377 cod. pen. Si sostiene che i fratelli AR avevano chiesto l'8/02/2010 ed ottenuto il 25/02/2010 che il processo nei loro riguardi fosse celebrato nelle forme del giudizio abbreviato c.d. secco: il rito sarebbe stato disposto, dunque, prima che il fatto per cui si procede nel presente procedimento fosse commesso (8/05/2010). Ne deriverebbe che EL, in ragione del rito prescelto dai AR in ordine al reato per il quale questi erano imputati, non avrebbe potuto considerarsi, ai sensi dell'art. 377 bis cod. pen., "chiamato a rendere dichiarazioni"; ne discenderebbe l'insussistenza del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. Dalla sentenza impugnata emerge in punto di fatto che: a) 1'8/05/2010 agenti della Questura di Caserta si recarono presso l'abitazione di EL NI, dove era stata segnalata una lite, presso;
b) gli agenti trovarono sul pianerottolo della abitazione l'imputato, che presentava segni di una colluttazione ed all'interno dell'immobile EL NI ad altri congiunti di questi;
c) EL riferi di essere stato attinto, il precedente 4/03/2009, da alcuni colpi di arma da fuoco e che autori del gesto erano stati tali AR RO, IP e LU, nipoti di PI;
d) detti soggetti erano stati in effetti in seguito imputati del reato di tentato omicidio;
e) PI si era recato presso l'abitazione del EL per chiedergli di rendere dichiarazioni favorevoli nei confronti dei fratelli AR, prospettandogli, in caso contrario, conseguenze negative per se e per i suoi familiari;
f) alla risposta negativa del EL, PI lo aveva aggredito. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua riconducibilità alla fattispecie prevista dall'art. 377 bis cod. pen. ed all'assunto difensivo secondo cui EL non avrebbe potuto essere tecnicamente considerato "chiamato" a rendere dichiarazioni nel processo avendo i fratelli AR chiesto ed ottenuto, prima della condotta - compiuta dall'odierno ricorrente, che il processo nei loro confronti fosse celebrato nelle forme del giudizio abbreviato c.d. secco - la Corte di appello di Napoli, nell'ambito di una non articolata motivazione, in cui non è stata posta in discussione la ricostruzione fattuale relativa allo sviluppo del procedimento penale nei confronti dei AR, ha ritenuto che nella specie fosse nondimeno configurabile il tentativo del reato contestato, in quanto la qualità di persona offesa di EL NI avrebbe fatto discendere la possibilità astratta per questo "di deporre nel processo penale anche N x indipendentemente dalla volontà delle parti, mediante l'attivazione dei poteri di ufficio del giudice" (così testualmente la sentenza a pag. 4).
3. Si tratta di una errata applicazione dell'art. 377 bis cod. pen. Il reato previsto dall'art. 377 bis cod. pen. è un reato di evento: la condotta deve infatti produrre il risultato che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni, ovvero renda effettivamente dichiarazioni mendaci all'attività giudiziaria. In particolare, quanto al risultato cui deve tendere la condotta, possono distinguersi un evento immediato, psicologico, cioè la induzione derivante dalla condotta in questione e un evento processuale, per così dire esterno, che manifesta e consuma il reato e che attiene al silenzio od alla falsa dichiarazione della persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria. L'evento, si è osservato in dottrina, costituisce il risultato di una fattispecie complessa, che non si esaurisce nella mera induzione del soggetto chiamato, in quanto è necessario anche che costui venga chiamato dall'autorità giudiziaria e, ottemperando alla condotta illecita, provochi la contaminazione processuale indotta con violenza o minaccia (o con la promessa o offerta di denaro o altra utilità). Trattandosi di un reato d'evento, la giurisprudenza di legittimità non dubita della configurabilità del tentativo (in tal senso, già Sez. 6, n. 32633 del 12/07/2006, Rv. 234876; Sez. 6, n. 48748 del 06/10/2011, Cigliano, Rv. 251558; Sez. 6, n. 16369 del 27/04/2012, Lavitola, Rv. 252720). ! Il tema attiene tuttavia alla necessità di individuare 1 momento minimo, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 56 cod. pen., per la configurabilità del tentativo e cioè, se, ai fini anche della configurabilità della fattispecie tentata, sia necessario che la qualifica di soggetto "chiamato" sussista già al momento dell'induzione (quale effetto dei comportamenti tipizzati nella prima parte della norma in esame) ovvero assuma rilievo di per sé la condotta causale della induzione e si possa prescindere dalla qualità soggettiva "dinamica" di chiamato. In una fattispecie caratterizzata dall'abuso del diritto penale sostanziale a fini processuali, la Corte di cassazione ha in maniera condivisibile ritenuto di individuare il "minimum" perché la condotta delineata dall'art. 377 bis cod. pen. possa assurgere a rilevanza penale in quello che si è definito il momento dinamico della posizione soggettiva qualificata, vale a dire l'effettiva chiamata del soggetto a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria. In tal senso si spiega l'affermazione secondo cui quello previsto dall'art. 377 bis cod. pen. è un reato "proprio" con riferimento al destinatario della condotta;
il reato si consuma solo in quanto - oltre che chiamato davanti all'autorità giudiziaria tale soggetto nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, ricorrendo altrimenti la fattispecie di cui all'art. 377 cod. pen. nel caso in cui si superi l'anticipata 3 consumazione prevista da tale norma- sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento. Dunque, nella stessa norma incriminatrice (art. 377 bis cod. pen.) è strettamente tipizzata l'idoneità della condotta rispetto ad un evento di danno (il non rendere dichiarazioni o il rendere dichiarazioni mendaci) in relazione al quale la qualità soggettiva processuale di persona chiamata riveste un ruolo determinante, che diviene anzi condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie (così, Sez. 6, n. 45626 del 25/11/2010, Z., Rv. 249321). Dunque, l'uso del participio passato persona chiamata esclude dall'ambito di operatività della norma i dichiaranti con diritto al silenzio che al momento della condotta, sono in astratto chiamabili ma non chiamati, possono cioè solo in via eventuale essere chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
per le ipotesi di coazione del soggetto potenzialmente chiamato con facoltà di non rispondere, potrebbero infatti al più soccorrere, sussistendone i presupposti e fatta salva la rilevanza penalistica della reiterazione delle pressioni dopo la formale chiamata, le ipotesi di cui agli artt. 610 e 611 cod. pen. Ad avallare tale interpretazione soccorre, sotto altro profilo, anche una lettura sistematica e comparativa dell'art. 377 bis cod. in relazione al reato previsto dall'art. 377 cod. pen. pen. "la circostanza che nel delitto a consumazione anticipata sia richiesta la detta qualità soggettiva, appare la più significativa conferma che la fattispecie tentata di cui all'art. 377 bis c.p. debba dirigersi verso un soggetto che riveste quella qualità, giungendosi altrimenti alla contraddittoria conclusione che la previsione dell'art. 377 c.p., quale reato che si arresta molto al di là della soglia dell'evento (si è in presenza di un' ipotesi di istigazione non accolta eccezionalmente punibile) resta designata dalla posizione qualificata, mentre la fattispecie di reato ad evento che si arresti alla forma tentata può prescindere dall'assunzione di tale qualità" (così, Sez. 6, n. 45626 del 2010, cit.).
3. La Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati: al momento in cui la condotta di violenza e minaccia sarebbe stata posta in essere dal ricorrente, EL non solo non era stato "chiamato", in qualità di persona che aveva la facoltà di non rispondere, a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, ma, in ragione del rito prescelto un giudizio abbreviato c.d. secco- dagli imputati, cioè dai AR, la possibilità di rendere dette dichiarazioni era del tutto eventuale, ipotetica, slegata da elementi concreti. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste. الا
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Pietro Silvestri jinalno DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2019 IL A DIC M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R CORTERI Pieta Esposito O N 5