Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
L'espulsione dello straniero su richiesta,già prevista dall'art.7,comma 12 bis,del D.L.30 dicembre 1989 n.416,convertito con modifiche in legge 28 febbraio 1990 n.39,aveva natura processuale e,pertanto,non può più trovare applicazione dopo l'abrogazione dell'istituto,per effetto dell'art.46 della legge 6 marzo 1998 n.40,anche quando trattisi di richiesta avanzata prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1998, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23.09.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE PASCALIS DARIO " N. 4557
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI ANNA " N. 19297/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) DA GU GU n. il 06.09.1955
avverso decreto del 03.04.1998
G.I.P. TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione fatta dal consigliere dr.ssa MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Ranieri, che chiede il rigetto del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con istanza presentata il 20.3.98 al G.i.p. del Tribunale di Roma nell'interesse di DA TI ST, cittadino colombiano condannato in primo grado ad anni cinque di reclusione e lire 40 milioni di multa per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, era richiesta l'espulsione ai sensi dell'art. 7 c. 12 bis della legge n. 39 del 1990.
Con ordinanza 3.4.98 il G.i.p. dichiarava "non luogo a provvedere per non essere più di competenza del giudice il provvedimento di espulsione del richiedente (legge 40/98)". II- Ricorre l'interessato, che deduce violazione di legge, dovendosi nei suoi confronti applicare la normativa in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
III- il ricorso è infondato.
La questione proposta consegue al superamento della normativa dettata dall'art. 7, commi 12 bis e 12 ter della legge 28.2.90 n. 39, introdotti nella legge stessa dall'art. 8 c. 1 d.l. 14.6.93 n. 187, convertito nella legge 12.8.93 n. 296, ed abrogati dall'art. 46 della legge 6.3.98 n. 40 che detta la nuova disciplina in materia di immigrazione e condizioni dei cittadini non appartenenti all'Unione europea, senza prevedere norme transitoria che regolino la situazione degli imputati che, come il ricorrente, abbiano proposto sotto il vigore della vecchia legislazione richiesta di espulsione esaminata successivamente alla innovazione legislativa.
Al problema, in un primo tempo risolto da questa Corte con riferimento all'art. 2 del codice penale ed al criterio dell'applicazione della norma più favorevole al condannato Cass Sez I, 7 .5 .98 Licai è stata successivamente data soluzione diversa, in considerazione della inconferenza dell'istituto della espulsione su richiesta previsto dalla normativa concernente gli extracomunitari rispetto alla categoria delle misure di sicurezza, con riferimento alle quali si poteva pervenire alla norma del codice penale in tema di successione nel tempo di norme sostanziali. Si è infatti sottolineato che la necessità della richiesta dello straniero o del suo difensore, l'assenza del presupposto della pericolosità del soggetto, la competenza, in caso di sentenza definitiva, del giudice dell'esecuzione anziché del magistrato di sorveglianza competente ex art. 679 c.p.p. per le misure di sicurezza. sono elementi in contrasto con l'assimilabilità a queste ultime dell'espulsione in esame, definita dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 62 e 283 del 1994 come misura atipica, cui la legge ricollega l'effetto di sospendere l'esecuzione della custodia cautelare ovvero l'espiazione della pena con disposizioni, per quanto concerne la custodia cautelare, di natura processuale.(Cass. Sez. I, 8.7.98, Taofik;
Sez. I, 15.6.98, Giamples;
Sez. I, 14.7.98, Gjergji Sander ed altri, che riassume e completa le motivazioni precedenti).
Questo Collegio fa proprie le considerazioni sopra esposte e condivide tale orientamento, che attribuisce alle norme abrogate dettate dall'art.7 comma 12 bis e 12 ter natura processuale incompatibile con l'ultrattività invocata dal ricorrente. Il provvedimento qui impugnato, in particolare, ha un taglio processuale ben definito, in quanto il g.i.p. non rigetta la richiesta di espulsione, ma dichiara non luogo a provvedere in quanto la nuova disciplina ha tolto in capo al giudice che procede la competenza ad emettere provvedimenti di espulsione. L'impostazione è corretta. La legge n. 40 del 1998 prevede, oltre all'espulsione amministrativa (art. 11) disposta dal Ministro dell'interno (c. 1) o dal prefetto (c. 2), due forme di espulsione disposte dall'autorità giudiziaria, l'una "a titolo di misura di sicurezza" in relazione a determinati delitti a carico del condannato "sempre che risulti socialmente pericoloso" (art. 13), l'altra "a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione", in relazione a pene detentive non superiori ai due anni (art 14). In entrambi i casi l'espulsione disposta dal giudice opera in rapporto ad una sentenza definitiva, nell'ambito di istituti di diritto sostanziale tipici, quali le misure di sicurezza personali (capo I del titolo VIII del codice penale) e le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
(capo III della legge n. 689 del 1981). Manca, nella nuova legge, qualsiasi previsione attinente ad una espulsione disposta dal giudice nei confronti di una persona che sia indagata o imputata, analoga a quelle introdotte dal d.l. n. 187 del 1993 nell'art. 7 del d.l. n.416 del 1989 nei confronti delle persone sottoposte a procedimento penale, e quindi qualsiasi possibilità per il giudice di emanare provvedimenti espulsivi nel corso del procedimento. La circostanza che l'istanza di espulsione sià stata proposta quando ancora vigeva la legge che prevedeva il provvedimento richiesto non vale a legittimare il giudice a decidere sulla espulsione una volta entrata in vigore la nuova legge. In tema di successione di leggi nel tempo, la scelta tra l'applicazione del principio "tempus regit actum", e del criterio di prevalenza della norma più favorevole dettato dall'art. 2 e 3 c.p., deve infatti essere condotta con riferimento alla natura processuale, ovvero sostanziale, della norma sulla quale la modifica è intervenuta, senza che abbia rilievo il momento della proposizione della richiesta da parte dell'interessato. Nel caso di specie, la abrogazione della norma processuale che consentiva al giudice di emettere un determinato provvedimento, l'espulsione, nel corso del procedimento, correttamente ha indotto il G.i.p. ad emettere la pronuncia di improcedibilità in questa sede impugnata.
Il ricorso proposto deve essere quindi respinto, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1998