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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20124/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti COLOSIO MARINO e SCAGLIA BIANCA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MAURIZIO GIANNETTI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 23/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Le figlie Per_1
e vengono affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e residenza insieme alla Per_2 madre, delegata alla gestione ordinaria, con attuale residenza nella casa coniugale sita in Castelcovati (BS), Via
Rudiano n. 1, e comunque con collocazione presso la residenza della madre. I coniugi si impegnano a collaborare fra loro nel prioritario interesse delle minori, garantendo alle stesse un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché il mantenimento di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 3) Quanto alle frequentazioni del padre, genitore non collocatario, e le figlie minori, le stesse trascorreranno con il padre le seguenti giornate/periodi: Il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 21.00. Il padre avrà cura di prelevare le figlie presso la casa materna e avrà cura di ricondurle presso l'abitazione materna alle ore 21.00 dopo aver cenato. Per quanto concerne il week end, le parti concordano nello stabilire che le figlie trascorrano con ciascun genitore week end alternati. Nel week end di sua competenza, il padre provvederà a ritirarle presso la casa materna alle ore 9.30 del sabato e provvederà a riportarle dalla madre la domenica alle ore 21.00 dopo aver cenato. Laddove, e solo in questa ipotesi, il SI. il sabato mattina fosse impegnato nella propria Parte_1
1 attività lavorativa (circostanza che comunque sarà sempre comunicata con congruo anticipo alla SI.ra ) i Pt_2 nonni paterni verranno a prelevare le nipoti dalla sig.ra all'ora come sopra stabilita. Durante il periodo Pt_2 estivo le figlie trascorreranno con il padre un periodo di vacanza di quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto. I genitori si daranno reciproco avviso sui tempi di villeggiatura o permanenza estiva entro il 31 maggio di ogni anno, così da consentirsi una reciproca programmazione delle ferie estive. Laddove il padre fosse impossibilitato a trascorrere 15 giorni consecutivi, oltre ad una settimana consecutiva, nelle due settimane successive terrà con sé le figlie anche quattro giorni la prima settimana successiva (dal giovedì alla domenica) e tre giorni la seconda settimana successiva (dal venerdì alla domenica). Le vacanze natalizie e pasquali, salvo diversi accordi da prendersi, rispettivamente, entro il 30 novembre di ogni anno ed entro la fine del mese che precede la
Pasqua per le omonime vacanze, saranno così divise tra i genitori: per quanto riguarda il periodo natalizio i genitori terranno con sé le figlie ad anni alterni per una settimana a partire dal giorno 24 dicembre fino al 30 dicembre o dal giorno 31 dicembre fino al giorno 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, trascorreranno con il padre o con la madre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Eventuali, ulteriori periodi di vacanza durante l'anno dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori con adeguato preavviso. Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé le figlie nel giorno del proprio compleanno. Se il compleanno della SI.ra cadesse nella Pt_2 giornata riservata alla frequentazione infrasettimanale padre-figlie, il SI. avrà diritto a recuperarlo in Parte_1 un giorno a sua discrezionale ed insindacabile scelta. Il giorno del compleanno delle figlie verrà trascorso con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto salvo diverso e comprovato accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze, bisogni o desideri delle minori. 4) La casa familiare, di proprietà esclusiva della SI.ra , Parte_2 sita in Castelcovati (BS), Via Rudiano n. 1, viene assegnata alla moglie, che resta proprietaria esclusiva. Quanto ai mobili, tutti, costituenti l'arredamento della casa coniugale, restano assegnati alla moglie e in proprietà esclusiva della stessa. 5) La nuova abitazione acquistata in data 23.04.2024 dal SI. sita in Castelcovati (BS), Via Parte_1
Fontanone n. 23 int. 5, resta nella proprietà di quest'ultimo; 6) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra Parte_1
, in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) alle coordinate Pt_2 bancarie intestate alla SI.ra di cui il SI. è già in possesso. Tale somma è così ripartita: euro Pt_2 Parte_1
700,00 (settecento//00), ossia euro 350,00 per ogni figlia, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori della coppia;
euro 300,00 (trecento//00) a titolo di assegno di contributo al mantenimento in favore della
SI.ra stante l'attuale condizione di disoccupazione. A tal proposito si precisa che il contributo di Pt_2 mantenimento alla moglie verrà erogato dal SI. a far data dalla sottoscrizione (e conseguente deposito) Parte_1 del presente ricorso e per la ulteriore durata di 12 mensilità a decorrere dal deposito della sentenza che accoglie la domanda congiunta e, comunque, per una durata massima di 17 mensilità (nel caso in cui tra il deposito del ricorso congiunto e la pronuncia/deposito della sentenza dovesse intercorrere un lasso di tempo superiore ai 5 mesi). Sul punto si precisa, dunque, che, esaurito il termine di cui sopra (variabile a seconda dei tempi del Tribunale per il deposito della sentenza e comunque non superiore a 17 mensilità), il SI. proseguirà nel solo versamento Parte_1 dell'importo di Euro 700,00 (settecento//00) a titolo di contributo al mantenimento per le figlie. 7) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle figlie secondo le proprie capacità, comunque viene stabilito che il SI.
concorrerà al mantenimento delle figlie finché le stesse non avranno raggiunto la maggiore età Parte_1
e/o sino a quando non avranno, comunque, conseguito l'autosufficienza economica, corrispondendo alla madre, a
2 mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) d'ogni mese la somma complessiva mensile di €
700,00 (settecento/00), rivalutabile annualmente ex indice Istat costo vita. 8) L'assegno unico e universale per le figlie a carico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . 9) I genitori concordano che saranno da rimborsare Pt_2 al genitore anticipatario il 50% delle spese straordinarie sostenute a beneficio delle figlie, secondo i criteri contenuti nel protocollo in uso presso codesto Tribunale. Il genitore che affronta le spese straordinarie per i figli verrà rimborsato, entro l'ultimo giorno del mese, in ragione del 50%, dall'altro genitore su richiesta e previa pezza giustificativa. 10) L'auto targata FE 457 DE, intestata al marito, resta nella proprietà esclusiva dello stesso. 11)
L'auto targata GM 521 XB, intestata alla moglie, resta nella proprietà esclusiva della stessa. 12) I reciproci doni- regali-donazioni effettuati in corso di matrimonio saranno trattenuti rispettivamente da ciascun coniuge senza avere alcunché a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a tale titolo. 13) Alla emissione della sentenza di accoglimento del ricorso congiunto da parte del Tribunale, ed una volta data esecuzione agli obblighi assunti con il presente ricorso (a condizione che vengano pienamente confermati diritti ed obblighi in sentenza), i coniugi nulla avranno più a pretendere reciprocamente, per nessun titolo, nella constatazione che ogni rapporto di natura personale, economica e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio, è stato tra gli stessi definito. 14) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 LPF sottoscrivendo il presente atto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTELCOVATI (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2015).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA NE EA HE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20124/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti COLOSIO MARINO e SCAGLIA BIANCA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MAURIZIO GIANNETTI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 23/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Le figlie Per_1
e vengono affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e residenza insieme alla Per_2 madre, delegata alla gestione ordinaria, con attuale residenza nella casa coniugale sita in Castelcovati (BS), Via
Rudiano n. 1, e comunque con collocazione presso la residenza della madre. I coniugi si impegnano a collaborare fra loro nel prioritario interesse delle minori, garantendo alle stesse un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché il mantenimento di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 3) Quanto alle frequentazioni del padre, genitore non collocatario, e le figlie minori, le stesse trascorreranno con il padre le seguenti giornate/periodi: Il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 21.00. Il padre avrà cura di prelevare le figlie presso la casa materna e avrà cura di ricondurle presso l'abitazione materna alle ore 21.00 dopo aver cenato. Per quanto concerne il week end, le parti concordano nello stabilire che le figlie trascorrano con ciascun genitore week end alternati. Nel week end di sua competenza, il padre provvederà a ritirarle presso la casa materna alle ore 9.30 del sabato e provvederà a riportarle dalla madre la domenica alle ore 21.00 dopo aver cenato. Laddove, e solo in questa ipotesi, il SI. il sabato mattina fosse impegnato nella propria Parte_1
1 attività lavorativa (circostanza che comunque sarà sempre comunicata con congruo anticipo alla SI.ra ) i Pt_2 nonni paterni verranno a prelevare le nipoti dalla sig.ra all'ora come sopra stabilita. Durante il periodo Pt_2 estivo le figlie trascorreranno con il padre un periodo di vacanza di quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto. I genitori si daranno reciproco avviso sui tempi di villeggiatura o permanenza estiva entro il 31 maggio di ogni anno, così da consentirsi una reciproca programmazione delle ferie estive. Laddove il padre fosse impossibilitato a trascorrere 15 giorni consecutivi, oltre ad una settimana consecutiva, nelle due settimane successive terrà con sé le figlie anche quattro giorni la prima settimana successiva (dal giovedì alla domenica) e tre giorni la seconda settimana successiva (dal venerdì alla domenica). Le vacanze natalizie e pasquali, salvo diversi accordi da prendersi, rispettivamente, entro il 30 novembre di ogni anno ed entro la fine del mese che precede la
Pasqua per le omonime vacanze, saranno così divise tra i genitori: per quanto riguarda il periodo natalizio i genitori terranno con sé le figlie ad anni alterni per una settimana a partire dal giorno 24 dicembre fino al 30 dicembre o dal giorno 31 dicembre fino al giorno 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, trascorreranno con il padre o con la madre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Eventuali, ulteriori periodi di vacanza durante l'anno dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori con adeguato preavviso. Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé le figlie nel giorno del proprio compleanno. Se il compleanno della SI.ra cadesse nella Pt_2 giornata riservata alla frequentazione infrasettimanale padre-figlie, il SI. avrà diritto a recuperarlo in Parte_1 un giorno a sua discrezionale ed insindacabile scelta. Il giorno del compleanno delle figlie verrà trascorso con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto salvo diverso e comprovato accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze, bisogni o desideri delle minori. 4) La casa familiare, di proprietà esclusiva della SI.ra , Parte_2 sita in Castelcovati (BS), Via Rudiano n. 1, viene assegnata alla moglie, che resta proprietaria esclusiva. Quanto ai mobili, tutti, costituenti l'arredamento della casa coniugale, restano assegnati alla moglie e in proprietà esclusiva della stessa. 5) La nuova abitazione acquistata in data 23.04.2024 dal SI. sita in Castelcovati (BS), Via Parte_1
Fontanone n. 23 int. 5, resta nella proprietà di quest'ultimo; 6) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra Parte_1
, in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) alle coordinate Pt_2 bancarie intestate alla SI.ra di cui il SI. è già in possesso. Tale somma è così ripartita: euro Pt_2 Parte_1
700,00 (settecento//00), ossia euro 350,00 per ogni figlia, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori della coppia;
euro 300,00 (trecento//00) a titolo di assegno di contributo al mantenimento in favore della
SI.ra stante l'attuale condizione di disoccupazione. A tal proposito si precisa che il contributo di Pt_2 mantenimento alla moglie verrà erogato dal SI. a far data dalla sottoscrizione (e conseguente deposito) Parte_1 del presente ricorso e per la ulteriore durata di 12 mensilità a decorrere dal deposito della sentenza che accoglie la domanda congiunta e, comunque, per una durata massima di 17 mensilità (nel caso in cui tra il deposito del ricorso congiunto e la pronuncia/deposito della sentenza dovesse intercorrere un lasso di tempo superiore ai 5 mesi). Sul punto si precisa, dunque, che, esaurito il termine di cui sopra (variabile a seconda dei tempi del Tribunale per il deposito della sentenza e comunque non superiore a 17 mensilità), il SI. proseguirà nel solo versamento Parte_1 dell'importo di Euro 700,00 (settecento//00) a titolo di contributo al mantenimento per le figlie. 7) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle figlie secondo le proprie capacità, comunque viene stabilito che il SI.
concorrerà al mantenimento delle figlie finché le stesse non avranno raggiunto la maggiore età Parte_1
e/o sino a quando non avranno, comunque, conseguito l'autosufficienza economica, corrispondendo alla madre, a
2 mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) d'ogni mese la somma complessiva mensile di €
700,00 (settecento/00), rivalutabile annualmente ex indice Istat costo vita. 8) L'assegno unico e universale per le figlie a carico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . 9) I genitori concordano che saranno da rimborsare Pt_2 al genitore anticipatario il 50% delle spese straordinarie sostenute a beneficio delle figlie, secondo i criteri contenuti nel protocollo in uso presso codesto Tribunale. Il genitore che affronta le spese straordinarie per i figli verrà rimborsato, entro l'ultimo giorno del mese, in ragione del 50%, dall'altro genitore su richiesta e previa pezza giustificativa. 10) L'auto targata FE 457 DE, intestata al marito, resta nella proprietà esclusiva dello stesso. 11)
L'auto targata GM 521 XB, intestata alla moglie, resta nella proprietà esclusiva della stessa. 12) I reciproci doni- regali-donazioni effettuati in corso di matrimonio saranno trattenuti rispettivamente da ciascun coniuge senza avere alcunché a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a tale titolo. 13) Alla emissione della sentenza di accoglimento del ricorso congiunto da parte del Tribunale, ed una volta data esecuzione agli obblighi assunti con il presente ricorso (a condizione che vengano pienamente confermati diritti ed obblighi in sentenza), i coniugi nulla avranno più a pretendere reciprocamente, per nessun titolo, nella constatazione che ogni rapporto di natura personale, economica e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio, è stato tra gli stessi definito. 14) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 LPF sottoscrivendo il presente atto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTELCOVATI (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2015).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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