Decreto cautelare 16 febbraio 2026
Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 24/03/2026, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2026, proposto da
Associazione Culturale Assalam di Cantù, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cantù, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare ex art. 56 c.p.a., ovvero, in subordine, ex art. 55 c.p.a.
del diniego prot. 7012 dell’11 febbraio 2026, del Comune di Cantù, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. ST LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti costituite ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Associazione ricorrente espone di essere costituita per perseguire essenzialmente finalità di solidarietà sociale nel campo del volontariato, della beneficenza, dell’istruzione, della tutela dei diritti civili e dell’intermediazione culturale.
In data 5 febbraio 2026 l’Associazione ha presentato al Comune di Cantù un’istanza per l’utilizzo, in via occasionale e temporanea, di un immobile di sua proprietà già in uso negli anni precedenti per le medesime finalità, per svolgere le attività di riunione connesse alla festività del Ramadan dal 13 febbraio al 20 marzo 2026 tutti giorni dalle ore 20:00 alle 24:00, nonché i venerdì dalle 12:000 alle 13:00.
Il Comune con provvedimento prot. 7012 dell’11 febbraio 2026, ha opposto un diniego in quanto all’Amministrazione non è ancora pervenuta la comunicazione di fine dei lavori di ristrutturazione edilizia in corso per la modifica di destinazione d’uso dell’immobile da laboratorio ad attività culturali, con la conseguenza che l’immobile deve considerarsi attualmente privo dell’agibilità edilizia.
Il diniego è impugnato con tre motivi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed elusione delle sentenze del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18 gennaio 2021, n. 166 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 febbraio 2024, n. 483, nonché la violazione del piano di governo del territorio, il travisamento e lo sviamento, in quanto il diniego si fonda sul presupposto che il cambio di destinazione d’uso abbia ad oggetto l’utilizzo dell’immobile, in via principale, per finalità culturali, senza considerare che invece ha ad oggetto anche la destinazione a luogo di culto da ritenersi urbanisticamente compatibile a seguito dell’accoglimento, in sede di formazione dello strumento urbanistico, dell’osservazione n. 313, con la precisazione che la compatibilità di tale destinazione è stata confermata dalle sentenze citate, passate in giudicato.
In tale contesto, sostiene l’Associazione ricorrente, il diniego fondato sull’assenza di agibilità dell’immobile, è illegittimo perché non tiene conto della circostanza che la domanda presentata non ha ad oggetto il definitivo insediamento di un luogo di culto, ma riguarda solamente un utilizzo temporaneo ed occasionale già riconosciuto compatibile dalle pronunce giurisdizionali del T.A.R. aventi ad oggetto contenziosi analoghi a quello in esame, succedutesi in ciascuno degli anni dal 2018 al 2025.
Inoltre, prosegue l’Associazione ricorrente, il Comune, mediante un uso sviato dei poteri in materia urbanistico – edilizia, perseguirebbe l’unica finalità di non consentire il legittimo esplicarsi della libertà religiosa e di culto, in un contesto nel quale, mediante l’applicazione del limite della presenza di non più di 99 persone compatibile con le caratteristiche dell’immobile, non si sono mai verificate problematiche di incolumità o sicurezza.
Con il secondo motivo l’Associazione ricorrente lamenta la violazione degli articoli 6, 3, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Amministrazione comunale, senza un previo contraddittorio procedimentale, ha reiterato un diniego già giudicato illegittimo negli anni precedenti, ignorando che l’immobile è stato precedentemente utilizzato per le medesime finalità oggetto dell’istanza, senza che siano emerse delle criticità.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione, nonché degli articoli 10, 21, 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 9 della C.E.D.U, dell’art. 27 del Patto internazionale per i diritti civili e politici, nonché dei principi di tipicità, nominatività e legalità degli atti amministrativi, in quanto il diniego, non sorretto da adeguate giustificazioni, comporta un’immotivata compressione dell’esercizio della libertà religiosa e della libertà di culto direttamente tutelata dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale citata.
L’istanza cautelare proposta dall’Associazione ricorrente è stata accolta con decreto cautelare monocratico n. 197 del 16 febbraio 2026.
Il Comune di Cantù non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 17 marzo 2026, fissata per l’esame collegiale della domanda cautelare, è stato dato a verbale l’avviso della possibile definizione del ricorso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in ragione della fondatezza delle censure proposte, che possono essere esaminate congiuntamente, per le medesime ragioni già esplicitate nell’analogo contenzioso, relativo all’utilizzo del medesimo immobile da utilizzare per le stesse finalità oggetto dell’istanza denegata dal Comune nel caso in esame, definito con la sentenza di questa Sezione 3 aprile 2025, n. 1141.
Nella sentenza è stato chiarito che “ ciò che rileva nel caso di specie è che la richiesta avanzata dall’associazione ha carattere temporaneo e si fonda sulle libertà riconosciute dagli artt. 17 e 19 della Costituzione, i cui unici limiti, non riscontabili allo stato nel caso di specie, sono rappresentati dalla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (art. 17) e che non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19) ”.
Circa i limiti all’utilizzo degli immobili per finalità di culto derivanti dalla disciplina urbanistico ed edilizia, va rammentato che la Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo 2016, n. 63, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 70, commi 2-bis, e 2-quater, e dell’art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi», osservando che “ l’apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso, ricade nella tutela garantita dall’art. 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume ” e che “ tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto – nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, per le ragioni spiegate sopra – sono senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza ”.
Nel caso in esame la compatibilità urbanistica dell’utilizzo dell’immobile per finalità di culto è stata riconosciuta dalle sentenze di questo Tribunale, passate in giudicato, 18 gennaio 2021, n. 166 e 21 febbraio 2024, n. 483, l’immobile, come evidenziato in precedenti provvedimenti giurisdizionali (cfr. i decreti cautelari monocratici 15 maggio 2018, n. 708; 26 aprile 2019, n. 498; 7 aprile 2022, n. 618, nonché le ordinanze cautelari 16 maggio 2019, n. 588, 28 aprile 2022, n. 479; 5 aprile 2023, n. 318) possiede i requisiti di agibilità per 99 persone, e il Comune nel diniego non ha evidenziato problematiche di ordine pubblico, di sicurezza o di incolumità delle persone.
In base a tali premesse si rivelano pertanto fondate le censure proposte, ed il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato che non risulta sorretto da un’adeguata motivazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Condanna il Comune di Cantù alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Associazione ricorrente liquidandole nella somma di € 3.000,00 a titolo di compensi e spese oltra ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST LI, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ST LI |
IL SEGRETARIO