Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DE POPOLO04577/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N.21184/98 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere 9835 Cron. Consigliere Rep. 1578 Dott. Giuseppe SALME Ud. 22/01/01 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: a RA ON, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Cesare 71, presso l'avv. Vito Nanna, che lo rappresenta e difende giusta Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24ÓRET delega in atti;
- ricorrente -
per diritti L. 3000 1123-1NEWHERE
contro
BANCO DI NAPOLI s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 3000 71, presso l'avv.Giovanni Arieta, che la rappresenta e difende giusta CANCELLERIA delega in atti con l'avv. G. Trisorio Liuzzi di RI
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di RI n.743 del 13.7.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.1.01 dal Relatore Cons. L.Macioce. Udito l'avv. Pansolli (sost.) per il SO. Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. 3000 157 P Qe 200 2001 1 155 13000 ELLERIASVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 14.9.90 il BA di NA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di RI, SO ON chiedendone la condanna al DF031693 pagamento della somma di lire 11.035.500 oltre accessori di legge. Esponeva l'attore di aver stipulato con il SO nel febbraio 1986 due CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE contratti di vendita a termine ed allo scoperto di 500 azioni della soc. UFFICIO COPIE T AM, ciascuno, al prezzo di lire 7.457 e di lire 10.427 per titolo Richiesta copia esecutiva ARIETA dal Sig. per diritti 24000+6 (rispettivamente per i primi ed i secondi 500 titoli), pattuendo consegna e 9 LUG. 2001 pagamento entro il marzo 1986; precisava che esso BA aveva, a sua IL CANCELLIERE volta, stipulato con l'agente di cambio NT contratto di vendita a termine delle azioni del SO;
riferiva che il 24.2.86 il titolo AM era stato sospeso dalla quotazione e che tale società aveva mutato ragione sociale lu in "Santavaleria Finanziaria"; affermava che aveva inutilmente, e dietro pressioni dell'NT, sollecitato il SO a consegnare le azioni e che gli aveva anche segnalato la disponibilità di un terzo a cedere i titoli della Santavaleria a lire 10.000, là dove il SO aveva lasciato cadere ogni CANCELLERIA offerta;
riferiva, ancora, che in questo quadro, e pressata dall'NT, aveva dovuto reperire altrove i 1000 titoli ma al maggior prezzo di lire 20.000 ad azione;
concludeva pertanto affermando essere addebitabile al SO il predetto differenziale di prezzo pagato. Si costituiva in giudizio il convenuto, sostenendo in primo luogo che per effetto della sospensione Consob 21.2.86 e della correlata irreperibilità del titolo sul mercato, l'obbligazione assunta (al pari di quella del BA verso l'agente) si era estinta per impossibilità sopravvenuta e deducendo, in secondo luogo, la negligenza del BA e la novità radicale della modificazione della società 2 0421960 AM. Il Tribunale adito con sentenza 23.6.94 rigettava la domanda ma la Corte di Appello di RI, con sentenza 13.7.98, accoglieva l'appello del BA e condannava il SO a pagare la somma di lire 11.035.500 oltre interessi legali dalla domanda e refusione delle spese. Affermava in motivazione la Corte di RI: che alla luce della non contestazione delle allegazioni attoree e valutando il comportamento extraprocessuale del BA e dello stesso SO (verificato dalle numerose lettere e telegrammi in atti), dovevano ritenersi comprovate tanto la stipula del contratto tra il BA e l'NT quanto la successiva vendita di azioni all'agente di cambio o a terzi per lui;
che doveva ritenersi infondata la tesi del SO per la quale la sospensione del titolo avrebbe estinto l'obbligazione assunta, posto che da un canto il contratto aveva solo effetti obbligatorii e dall'altro il provvedimento era prevedibile in un contesto contrattuale aleatorio quale quello di riferimento;
che né era obbligatorio il ricorso del BA alla esecuzione coattiva né appariva significativa la pretesa inerzia del BA nell'azione (stante l'essenzialità del termine fissato per la vendita del SO), pervero contraddetta dal tentativo di componimento avviato dal BA e fatto fallire dal SO stesso (il quale con la propria lettera 4.10.98 aveva invitato il BA ad attendere condizioni migliori); che l'esame complessivo della vicenda induceva a ritenere che tra i contraenti era il SO responsabile del contegno scorretto ai sensi dell'art. 1175 c.c. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 29.9.98, ha proposto ricorso il SO con atto fondato su tre mezzi del 27.11.98. La soc. BA di NA ha notificato il proprio controricorso il 5.1.99 3 MOTIVI DELLA DECISIONE nessuna delle censure esposte nei tre motivi che lo Il ricorso del SO - compongono essendo condivisibile - deve essere respinto. Con il primo motivo il ricorso denunzia la violazione degli artt. 2697 c.c.- 113 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione per avere la Corte di merito ritenuto provata la obbligazione assunta dal BA di NA verso l'NT sulla base di un atto proveniente da terzi e privo di autenticità, dell'applicazione alla specie dell'inesistente onere del convenuto di specificamente contestare le allegazioni dell'attore e della sola valutazione del comportamento processuale del medesimo convenuto. La doglianza è infondata. La Corte di RI ha richiamato, a premessa delle sue valutazioni in ordine alla prova dell'obbligazione assunta dalla BA verso l'agente NT, due principi di diritto statuiti da consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema. Da un lato, e con evidente riguardo al regime delle contestazioni del convenuto anteriore all'entrata in vigore del novellato art. 167 c.p.c., ha rammentato che la prova è ben desumibile dall'atteggiamento difensivo di implicita non contestazione dei fatti allegati ex adverso, insita nell'apprestamento di argomenti incompatibili logicamente con la negazione dei fatti stessi (Cass. 7189/97 5643/95). Dall'altro lato ha ricordato la piena- 5576/97- 8220/96- valutabilità ai fini probatori del comportamento anche extraprocessuale della parte (Cass. 4085/00 – 5784/98 - 11233/97). E di entrambi i principi la sentenza impugnata ha fatto applicazione là dove ha valutato come significativi i richiami contenuti nelle lettere (anteriori al giudizio) della BA (24.8.88 -14.9.88-3.3.89 -7.4.89- 12.6.89) e del SO (4.10.88) e 4 là dove ha argomentato dalla comparsa di risposta di quest'ultimo nel senso della implicita non contestazione del dedotto obbligo, sotto entrambi i profili dando delle proprie valutazioni una motivazione esauriente e non mai contraddittoria e che il ricorrente non si è neanche fatto carico di sottoporre a pertinente disamina critica (semmai ipotizzando la non contestazione della nota 26.1.89 del "terzo" NT là dove non contestata era rimasta, secondo la pronunzia, la lettera 3.3.89 del BA che tal nota trasmetteva). Con il secondo motivo, il SO denunzia la violazione degli artt. 1256 e 1463 c.c. per avere i Giudici di appello omesso di dedurre dalla sospensione CONSOB dei titoli negoziati la indefettibile conseguenza della sua impossibilità di adempiere e per avere mancato di rilevare che il lunghissimo tempo trascorso tra la scadenza dell'obbligazione e l'esecuzione coattiva del credito e gli eventi occorsi medio tempore alla stessa società dovevano essere valutati come esimenti dall'obbligo di adempiere. La doglianza è, per entrambi i versi, infondata. Sotto il primo profilo è da ritenere del tutto corretto il richiamo che la sentenza impugnata ha inteso fare del pronunziato 4825/88 di questa Corte (cui adde la coeva 4857/88 e la successiva 2338/93), in tema di indifferenza – rispetto alla cogenza delle obbligazioni assunte con contratti - di borsa di eventi quali la chiusura della borsa (o l'anticipazione della - "risposta premi” o la imposizione della contrattazione a contanti), avendo riguardo al fatto che né il contratto può ritenersi stipulato nella comune presupposizione della immutata regolamentazione del mercato di borsa né i menzionati provvedimenti possono ritenersi eventi imprevedibili, rispetto ad un negozio ad alea illimitata circa il rischio dell'oscillazione dei 5 titoli. E lo stesso SO mostra di concordare con detti principi, là dove dissente solo dalla loro invocazione nel caso di specie, posto che la CONSOB avrebbe addirittura sospeso la negoziazione dei titoli della soc. AM oggetto della vendita a termine. Ma tale dissenso non si appunta sulla conclusiva, e decisiva, statuizione della sentenza di RI (statuizione della quale il ricorrente neanche si avvede) per la quale la sospensione tanto poco avrebbe indotto la impossibilità sopravvenuta della prestazione da consentire alla BA di reperire, comunque, sul mercato i titoli se pur a prezzo "non riveniente da quotazione di borsa". E la mancata impugnazione di tale decisivo passaggio – nel quale è palese la statuizione della inerenza della sospensione alla sola negoziazione in borsa del titolo ben compromesso in vendita- rende inammissibile la censura. Quanto al secondo profilo, che censura la mancata riconduzione del lunghissimo tempo trascorso a prova della impossibilità di cui all'art. 1256 comma 2° c.c., devesi rilevare che la Corte territoriale ha radicalmente negato la sussistenza di una impossibilità di adempiere sia là dove ha affermato che i titoli erano reperibili sul mercato se pur al prezzo unitario di lire 10.000 anziché a quelli pattuiti sia là dove ha rammentato che lo stesso SO il 4.10.1988 ebbe a chiedere alla BA di pazientare in vista di una occasione "trasparente ed accettabile". E tanto siffatte specifiche statuizioni quanto la conclusiva affermazione per la quale, in tal quadro, non vi era alcuna impossibilità ma solo scarsa convenienza di adempiere, non sono state neanche avvertite nella generica proposizione del profilo di censura. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6 1175-1375 c.c., per avere la sentenza mancato di considerare che il BA di NA avrebbe dovuto correttamente contestare all'NT la impossibilità di adempiere e non certo affermarne apoditticamente la possibilità. La censura è inammissibile, perché non impugna, e neanche avverte, l'ampio e pertinente argomentare della sentenza di appello sul comportamento dei due contraenti nel quadro dei canoni di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. (e per il quale il BA non avrebbe potuto allegare ad impossibilità quella che era nulla più che una sopravvenuta difficoltà di adempiere e, di converso, il SO non avrebbe avuto esimenti dall'obbligo di vendere, stante la reperibilità di quei titoli sul mercato, seppur a maggior prezzo). Ed in tal quadro appare fuor di segno l'aver voluto, a chiusura del motivo, ribadire la già espressa opinione sul radicale effetto estintivo dell'obbligazione del provvedimento CONSOB di sospensione del titolo senza contestare la decisiva e ripetuta affermazione della Corte di merito sulla reperibilità aliunde, seppur maggiormente onerosa, dei titoli trattati nella vendita a termine. Respinto il ricorso, le spese del giudizio di cassazione sostenute dalla controricorrente BA di NA s.p.a. graveranno sul soccombente SO.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore della s.p.a. BA di NA, liquidate in lire 286.500 per esborsi ed in lire 3.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001 Il Cons.est. il Presidente прий Mon 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezion Depositato in Cancelleria #_2.9 MAR. 2001 IL CANCALLIERE T he Taunus hoooo 290000 IL CA Alisa Passinetti This omni UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dieta4 61 200 4 ain 28645 versata $. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA al p. Il Dirigente Arch Servizi PO) (lire (D.ssa Maria Grazia D diziari 11 Responsabile Servizio (Dr. M. RACCION) 14