CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 16568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16568 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 544/2026 UP - 17/03/2026 R.G.N. 41546/2025 sul ricorso proposto da: Di TR NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello competente. L'Avv. Sinatra ha insistito nell'accoglimento del ricorso, associandosi anche alla richiesta del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16568 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 17/03/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato EN DI IE ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 10 settembre 2024, depositata 25 settembre 2025, dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo assolveva dai capi 111) e 119) delle imputazioni (indebite compensazioni ex art. 10-quater d. Igs. n. 74/00 ascritte al DI IE quale consulente fiscale, in concorso con amministratori di fatto e di diritto di due diverse società, RA YS RL e TECNO YS RL), dichiarando non doversi procedere quanto alle analoghe imputazioni di cui ai nn. 107), 108), 109), 113), 114), 115), 116), 117), 118) e 120) della rubrica essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguenti statuizioni in ordine alla confisca (oggetto, poi, di ordinanza di correzione di errore ex art. 130 cod. proc. pen.). Il ricorso, inoltre, in uno alla sentenza, impugna il provvedimento di correzione dell'errore materiale, depositato in data 18 settembre 2025, con il quale veniva modificata la statuizione di revoca della confisca originariamente contenuta in dispositivo. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1. Il primo motivo censura la sentenza in relazione a violazione di legge e vizio della motivazione (contraddittoria e apparente) in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'assenza di elementi probatori idonei ad ascrivere all'imputato la condotta contestata, avrebbe comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione per taluni dei capi. 2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'ordinanza di correzione dell'errore materiale relativo alle statuizioni di confisca, sostanzialmente ribaltate in sede di correzione rispetto alla revoca di confisca contenuta nell'originario dispositivo. Si censura l'utilizzo distorto ed anzi abnorme dell'istituto della correzione dell'errore materiale, integrante violazione di norma processuale e una modifica sostanziale del decisum in contrasto con la motivazione e con il principio di intangibilità del dispositivo. 3. Il terzo motivo, articolato con riferimento all'ordinanza di correzione dell'errore materiale, ne censura l'intrinseca contraddittorietà quanto al trattamento della confisca per equivalente in caso di prescrizione, atteso che da una parte si stabilisce di revocare la confisca per equivalente per i reati estinti per prescrizione e, in via successiva, dispone confisca per equivalente in relazione ai reati estinti per prescrizione. 4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74/00 per omessa motivazione e pronuncia con riferimento all'istanza di dissequestro dell'immobile (appartamento) sito in Gela via Marmolada n. 12, di proprietà esclusiva della 2 moglie dell'imputato, e del terreno sito in contrada femmina Morta, acquistato in epoca antecedente rispetto ai fatti per cui si procede. Il ricorrente evidenzia, altresì, che giammai il bene immobile di un terzo può costituire profitto diretto e che pertanto si tratterebbe di un sequestro per equivalente su cespite appartenente a terzo estraneo, disposto, peraltro, senza che la Corte abbia sul punto motivato. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, il difensore ha trasmesso memoria ex art. 611 cod. proc. pen., con la quale evidenzia ulteriormente che la sentenza impugnata da un lato, con riferimento ai capi 111) e 119) delle imputazioni, ha dichiarato che dagli atti non emergesse la prova della materiale trasmissione dei modelli F24 da parte dell'imputato, né che all'imputato fosse ascrivibile la redazione materiale degli stessi o che comunque fosse provato che egli fosse l'ideatore del meccanismo fraudolento utilizzato dal Consorzio Gigliotti, affermando, al contempo, con riferimento alle residue imputazioni, che per le stesse dovesse dichiararsi la prescrizione. Per tale via, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente adempiuto al proprio onere motivazionale (oggi desumibile dalla sentenza Sez. U. n. 36208 del 2024 e dalla sentenza della corte Costituzionale n. 2 del 2026), tanto più stringente attese le ricadute in tema di confisca, infine affermandosi testualmente, nella richiamata memoria, che " il cuore del discorso rimane il rapporto tra presunzione di innocenza e dovere del giudice di non trasformare la prescrizione in un surrogato dell'accertamento". All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
l'avv. Sinatra ha insistito nell'accoglimento del ricorso, associandosi anche alla richiesta del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, inammissibile nel resto. 1.1 II primo motivo è, in via di prima considerazione, inammissibile per carenza di interesse, non avendo il ricorrente evidenziato, a fronte dell'intervenuta declaratoria di prescrizione dei reati - alla quale peraltro non ha rinunciato nella precedente fase di merito - quale sia l'interesse sotteso ad ottenerne l'annullamento. Sotto altro profilo, il motivo risulta comunque generico atteso che con esso non si evidenziano ragioni evidenti che avrebbero dovuto imporre il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Come infatti chiaram 3 affermato dalla Corte di cassazione nella sua massima composizione, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocuti", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). Sul punto, il ricorrente nulla adduce, limitandosi a censurare la contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte territoriale ha invece espressamente escluso che nel caso di specie vi fosse evidenza probatoria del fatto che l'imputato non avesse commesso i reati di indebita compensazione a lui ascritti - e diversi da quelli di cui ai capi 111) e 119) - evidenza che potesse prevalere sulla causa di estinzione del reato per decorso del relativo termine di prescrizione. Alla luce delle sopraesposte considerazione, il motivo è generico. 2. Il secondo motivo di censura è fondato, e il relativo accoglimento assorbe gli ulteriori motivi di ricorso, atteso l'esito di annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa ex art. 130 e depositata in data 18 settembre 2015, con conseguente reviviscenza del dispositivo non corretto e, quindi, dell'originaria statuizione di revoca integrale della confisca, con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Va anzitutto premesso che l'istituto della correzione dell'errore materiale è previsto dalla legge come strumento attraverso il quale sia possibile emendare errori ed omissioni che non determinino nullità, a condizione che la relativa eliminazione "non comporti una modificazione essenziale dell'atto" (art. 130 cod. proc. pen.) In linea generale, inoltre, non è possibile ricorrere a tale istituto ove si verta in tema di errori di diritto, come invece nel caso di specie, ai quali può porsi rimedio solo attraverso l'eventuale proposizione di impugnazione della parte a tanto interessata. Nel caso di specie, risulta, invece, evidente che la correzione disposta con l'ordinanza impugnata abbia comportato una modifica essenziale del dispositivo in punto di statuizione di confisca. All'evidenza, infatti, la statuizione di revoca totale della confisca disposta in primo grado e contenuta nel dispositivo originario, viene ad essere modificata nel senso quantomeno di una confisca diretta del profitto dei reati contestualmente dichiarati prescritti. All'esito, sotto la mera forma della correzione di errore materiale, la Corte di appello di Bologna ha adottato un provvedimento non solo diverso, ma del tutto nuovo in ragione dell'effetto ablatorio previsto nei confronti del ricorrente: l'essenzialità di tale modifica appare evidente, poiché attraverso l'istituto della correzione, non ci si limita ad integrare il provvedimento di revoca della confisca già emesso, bensì si dispone ex novo la confisca diretta del profitto di reati prescritti (peraltro, senza soddisfare il rigore motivazionale comunque imposto, in caso di declaratoria di prescrizione, dall'art. 578-bis cod. proc. pen., anche con riferimento alla confisca diretta - cfr. Sez. 3, n. 40793 del 22/10/2025, Castelli, Rv. 288976 - 01). Per l'effetto, attesa la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, emessa dalla Corte di appello di Bologna e depositata in data 15 settembre 2025, deve essere annullata •senza rinvio, trattandosi di provvedimento che eccede i presupposti di legge, con reviviscenza del dispositivo originario di revoca integrale della confisca e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. 3. e 4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, entrambi relativi alla confisca disposta con l'ordinanza di correzione dell'errore materiale ed al conseguente mancato dissequestro di beni, sono assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata ex art.130 cod. proc. pen. in data 18/09/2025 e dichiara inammissile nel resto il ricorso. Così è deciso, 17/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello competente. L'Avv. Sinatra ha insistito nell'accoglimento del ricorso, associandosi anche alla richiesta del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16568 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 17/03/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato EN DI IE ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 10 settembre 2024, depositata 25 settembre 2025, dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo assolveva dai capi 111) e 119) delle imputazioni (indebite compensazioni ex art. 10-quater d. Igs. n. 74/00 ascritte al DI IE quale consulente fiscale, in concorso con amministratori di fatto e di diritto di due diverse società, RA YS RL e TECNO YS RL), dichiarando non doversi procedere quanto alle analoghe imputazioni di cui ai nn. 107), 108), 109), 113), 114), 115), 116), 117), 118) e 120) della rubrica essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguenti statuizioni in ordine alla confisca (oggetto, poi, di ordinanza di correzione di errore ex art. 130 cod. proc. pen.). Il ricorso, inoltre, in uno alla sentenza, impugna il provvedimento di correzione dell'errore materiale, depositato in data 18 settembre 2025, con il quale veniva modificata la statuizione di revoca della confisca originariamente contenuta in dispositivo. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1. Il primo motivo censura la sentenza in relazione a violazione di legge e vizio della motivazione (contraddittoria e apparente) in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'assenza di elementi probatori idonei ad ascrivere all'imputato la condotta contestata, avrebbe comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione per taluni dei capi. 2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'ordinanza di correzione dell'errore materiale relativo alle statuizioni di confisca, sostanzialmente ribaltate in sede di correzione rispetto alla revoca di confisca contenuta nell'originario dispositivo. Si censura l'utilizzo distorto ed anzi abnorme dell'istituto della correzione dell'errore materiale, integrante violazione di norma processuale e una modifica sostanziale del decisum in contrasto con la motivazione e con il principio di intangibilità del dispositivo. 3. Il terzo motivo, articolato con riferimento all'ordinanza di correzione dell'errore materiale, ne censura l'intrinseca contraddittorietà quanto al trattamento della confisca per equivalente in caso di prescrizione, atteso che da una parte si stabilisce di revocare la confisca per equivalente per i reati estinti per prescrizione e, in via successiva, dispone confisca per equivalente in relazione ai reati estinti per prescrizione. 4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74/00 per omessa motivazione e pronuncia con riferimento all'istanza di dissequestro dell'immobile (appartamento) sito in Gela via Marmolada n. 12, di proprietà esclusiva della 2 moglie dell'imputato, e del terreno sito in contrada femmina Morta, acquistato in epoca antecedente rispetto ai fatti per cui si procede. Il ricorrente evidenzia, altresì, che giammai il bene immobile di un terzo può costituire profitto diretto e che pertanto si tratterebbe di un sequestro per equivalente su cespite appartenente a terzo estraneo, disposto, peraltro, senza che la Corte abbia sul punto motivato. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, il difensore ha trasmesso memoria ex art. 611 cod. proc. pen., con la quale evidenzia ulteriormente che la sentenza impugnata da un lato, con riferimento ai capi 111) e 119) delle imputazioni, ha dichiarato che dagli atti non emergesse la prova della materiale trasmissione dei modelli F24 da parte dell'imputato, né che all'imputato fosse ascrivibile la redazione materiale degli stessi o che comunque fosse provato che egli fosse l'ideatore del meccanismo fraudolento utilizzato dal Consorzio Gigliotti, affermando, al contempo, con riferimento alle residue imputazioni, che per le stesse dovesse dichiararsi la prescrizione. Per tale via, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente adempiuto al proprio onere motivazionale (oggi desumibile dalla sentenza Sez. U. n. 36208 del 2024 e dalla sentenza della corte Costituzionale n. 2 del 2026), tanto più stringente attese le ricadute in tema di confisca, infine affermandosi testualmente, nella richiamata memoria, che " il cuore del discorso rimane il rapporto tra presunzione di innocenza e dovere del giudice di non trasformare la prescrizione in un surrogato dell'accertamento". All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
l'avv. Sinatra ha insistito nell'accoglimento del ricorso, associandosi anche alla richiesta del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, inammissibile nel resto. 1.1 II primo motivo è, in via di prima considerazione, inammissibile per carenza di interesse, non avendo il ricorrente evidenziato, a fronte dell'intervenuta declaratoria di prescrizione dei reati - alla quale peraltro non ha rinunciato nella precedente fase di merito - quale sia l'interesse sotteso ad ottenerne l'annullamento. Sotto altro profilo, il motivo risulta comunque generico atteso che con esso non si evidenziano ragioni evidenti che avrebbero dovuto imporre il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Come infatti chiaram 3 affermato dalla Corte di cassazione nella sua massima composizione, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocuti", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). Sul punto, il ricorrente nulla adduce, limitandosi a censurare la contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte territoriale ha invece espressamente escluso che nel caso di specie vi fosse evidenza probatoria del fatto che l'imputato non avesse commesso i reati di indebita compensazione a lui ascritti - e diversi da quelli di cui ai capi 111) e 119) - evidenza che potesse prevalere sulla causa di estinzione del reato per decorso del relativo termine di prescrizione. Alla luce delle sopraesposte considerazione, il motivo è generico. 2. Il secondo motivo di censura è fondato, e il relativo accoglimento assorbe gli ulteriori motivi di ricorso, atteso l'esito di annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa ex art. 130 e depositata in data 18 settembre 2015, con conseguente reviviscenza del dispositivo non corretto e, quindi, dell'originaria statuizione di revoca integrale della confisca, con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Va anzitutto premesso che l'istituto della correzione dell'errore materiale è previsto dalla legge come strumento attraverso il quale sia possibile emendare errori ed omissioni che non determinino nullità, a condizione che la relativa eliminazione "non comporti una modificazione essenziale dell'atto" (art. 130 cod. proc. pen.) In linea generale, inoltre, non è possibile ricorrere a tale istituto ove si verta in tema di errori di diritto, come invece nel caso di specie, ai quali può porsi rimedio solo attraverso l'eventuale proposizione di impugnazione della parte a tanto interessata. Nel caso di specie, risulta, invece, evidente che la correzione disposta con l'ordinanza impugnata abbia comportato una modifica essenziale del dispositivo in punto di statuizione di confisca. All'evidenza, infatti, la statuizione di revoca totale della confisca disposta in primo grado e contenuta nel dispositivo originario, viene ad essere modificata nel senso quantomeno di una confisca diretta del profitto dei reati contestualmente dichiarati prescritti. All'esito, sotto la mera forma della correzione di errore materiale, la Corte di appello di Bologna ha adottato un provvedimento non solo diverso, ma del tutto nuovo in ragione dell'effetto ablatorio previsto nei confronti del ricorrente: l'essenzialità di tale modifica appare evidente, poiché attraverso l'istituto della correzione, non ci si limita ad integrare il provvedimento di revoca della confisca già emesso, bensì si dispone ex novo la confisca diretta del profitto di reati prescritti (peraltro, senza soddisfare il rigore motivazionale comunque imposto, in caso di declaratoria di prescrizione, dall'art. 578-bis cod. proc. pen., anche con riferimento alla confisca diretta - cfr. Sez. 3, n. 40793 del 22/10/2025, Castelli, Rv. 288976 - 01). Per l'effetto, attesa la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, emessa dalla Corte di appello di Bologna e depositata in data 15 settembre 2025, deve essere annullata •senza rinvio, trattandosi di provvedimento che eccede i presupposti di legge, con reviviscenza del dispositivo originario di revoca integrale della confisca e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. 3. e 4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, entrambi relativi alla confisca disposta con l'ordinanza di correzione dell'errore materiale ed al conseguente mancato dissequestro di beni, sono assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata ex art.130 cod. proc. pen. in data 18/09/2025 e dichiara inammissile nel resto il ricorso. Così è deciso, 17/03/2026