Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.
Commentario • 1
- 1. Requisiti per revoca della sospensione condizionale della penaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 10349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10349 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/02/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 257
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 41701/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS NL n. 20/7/1978;
avverso la sentenza n. 872 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA del 23/3/2012;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. FRANCIA CATERINA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TT IA propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che il 23 marzo 2012 confermava la sua condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, assolvendolo dalla contestazione di detenzione di stupefacente a fini di spaccio, fatti avvenuti in Recanati il 27 gennaio 2006. Con primo motivo contesta il vizio di motivazione in relazione alla omessa ed erronea valutazione delle prove rilevando la erronea valutazione quanto alla sussistenza di dolo, non essendo stata adeguatamente valutata la plausibilità della sua versione alternativa dei fatti, tale da rendere dubbia la soluzione adottata dai giudici di merito.
Con secondo motivo contesta la violazione di legge per la erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena per precedente condanna nonché la mancanza di motivazione sullo specifico motivo di appello, avendo la Corte, al riguardo, semplicemente richiamato la motivazione del giudice di primo grado.
Con terzo motivo contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, che andavano applicate alla luce della condotta del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato come risulta dalla sua stessa formulazione in quanto non si chiede a questa Corte di rilevare una carenza totale o parziale di motivazione od una illogicità manifesta bensì di riconsiderare le stesse prove utilizzate dalla Corte per desumerne il dolo del reato in base ad una lettura alternativa degli elementi di merito, attività non consentita in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato perché basato su un chiaro errore di lettura delle disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena.
Per quanto riguarda la presunta omissione della motivazione sul motivo di appello che contestava la scelta di revocare la sospensione condizionale della pena, tale motivo era manifestamente infondato in quanto l'argomento della difesa era che i nuovi reati non erano della stessa indole di quello per il quale la sospensione era stata concessa, non tenendo conto che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 c.p., n.1, l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura. (Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008 - dep. 25/07/2008, P.M. in proc. De Filippis, Rv. 240679). Su tale punto, quindi, non era necessario sviluppare alcuna motivazione, Ulteriore argomento della difesa, per dedurre il vizio della sentenza impugnata, è che la pena applicata, sommata a quella per cui era stata disposta la sospensione, non superava i due anni complessivi. Ma la revoca della sospensione condizionale è una automatica conseguenza della nuova condanna e solo in presenza di specifici motivi, che la parte non ha affatto sviluppato, la Corte avrebbe dovuto offrire specifiche ragioni per negare una nuova sospensione condizionale della pena.
Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo. Il motivo di appello con il quale la parte chiedeva la applicazione delle attenuanti generiche aveva i necessari caratteri di specificità solo in riferimento alla applicazione dell'attenuante al reato di detenzione di stupefacenti, essendo, in riferimento agli altri reati, del tutto generico. Ne consegue che, una volta esclusa dalla sentenza impugnata la responsabilità per l'imputazione di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 non residuavano motivi cui la Corte di Appello
era tenuta a rispondere.
Valutate le ragioni della inammissibilità la pena pecuniaria è equamente determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2013