Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 10349
CASS
Sentenza 6 febbraio 2013

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Massime1

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.

Commentario1

  • 1Requisiti per revoca della sospensione condizionale della pena
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 10349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10349
Data del deposito : 6 febbraio 2013

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