Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7650/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
(C. F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Guglielmo Rontgen n. 10, con gli Avv.ti Prof. UGO RUFFOLO, VALTER LOCCISANO e
ANDREA AMIDEI
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso Controparte_1 P.IVA_2
Europa n. 12, con l'Avv. ANDREA EMILIO MARIA SGALLA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio esposti in atti, l'illiceità ed illegittimità del rifiuto di quale società di gestione del Fondo immobiliare Controparte_1 riservato denominato , di ricevere la consegna, da parte di Persona_1 Parte_1
[...
del complesso immobiliare meglio descritto in atti ed oggetto del contratto di locazione intercorso tar il Fondo ed e, conseguentemente, Persona_1 Parte_1 accertare e dichiarare gli inadempimenti tutti, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 ss c.
c., di quale società di gestione del Fondo immobiliare riservato Controparte_1 denominato ”, al contratto di locazione inter partes in atti meglio descritto;
e, per Persona_1 l'effetto, accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto di locazione inter partes, in atti meglio descritto, in data 14 luglio 2021; accertare e dichiarare l'obbligo di Controparte_1
, quale società di gestione del Fondo immobiliare riservato denominato , di
[...] Persona_1 ricevere la restituzione del complesso immobiliare per cui è causa;
condannare Controparte_1
[... A. , quale società di gestione del Fondo immobiliare riservato denominato , a Persona_1
Pagina nr. 1
Sentenza
rimborsare ad tutte le spese dalla stessa sostenute per il complesso immobiliare Parte_1 oggetto di locazione successivamente alla data del 14 luglio 2021, nella misura dimostrata in corso di causa, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da in ragione degli inadempimenti tutti imputabili a Parte_1 [...]
quale società di gestione del Fondo immobiliare riservato denominato CP_1 Per_1
”, al contratto di locazione in atti meglio descritto;
conseguentemente e per l'effetto, previo
[...] accertamento della regolarità della procedura ex art. 1216 c. c. esperita da Parte_1
[...
convalidare il sequestro ex art. 1216 c. c. del complesso immobiliare meglio descritto in atti, disposto dal Tribunale di Milano con decreto del 24 gennaio 2023, ponendo ogni connessa spesa, passata e futura, ivi comprese quelle relativa ai compensi del custode, ad esclusivo carico del Fondo immobiliare riservato denominato , e con conseguente liberazione di Persona_1 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1216, comma 2, c. c.; accertare e Parte_1 dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza, della domanda riconvenzionale formulata da , quale società di gestione del Fondo immobiliare riservato Controparte_1 denominato , in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque indimostrata, Persona_1 per tutte le ragioni esposte in corso di causa;
e, conseguentemente, integralmente rigettare tale domanda riconvenzionale, così come ogni altra avversa domanda. Con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre rimborso forfettario 15 % ex art. 2 D. M. 55/2014, nonché IVA e CPA come per legge”
Parte convenuta: “Previ tutti gli accertamenti del caso come precisati in atti, rigettare tutte le domande di in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
per
Pt_1 l'effetto, negare al sequestro ogni convalida e/o revocarlo, per quanto occorrer possa, condannando in ogni caso al pagamento di tuti i costi e spese relative al giudizio avanti
Pt_1 al Tribunale di Milano R. G. V. G. 16544/2022, nonché a tutti i costi e spese, nonché eventuali danni, a carico di e/o del Fondo, connessi al sequestro, come indicati in atti;
accertato Per_1 l'inadempimento da parte di dell'obbligo di effettuare le procedure, verifiche ed
Pt_1 indagini indicate in atti, quale anche inadempimento di agli obblighi del conduttore di
Pt_1 cui all'art. 1590 c. c., per l'effetto condannare , anche in via riconvenzionale, nei termini
Pt_1 indicati in atti o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da e/o in particolare dal Fondo (proprietario Per_1 dell'Immobile), derivanti dalla condotta di;
il tutto in subordine da accertarsi in via
Pt_1 equitativa anche ai sensi dell'art. 1226 c. c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, anche del giudizio R. G. V. G. 16544/2022”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Controparte_2 chiedeva la convalida del sequestro ex art. 1216 cpv c. c. del complesso immobiliare sito in
TI AN (MI), via Keplero n. 25, disposto dal Tribunale di Milano con decreto del
24/1/2023, allegando:
- di aver condotto in locazione, dal 6/9/2018, in base ad un contratto stipulato il 14/7/2012 tra PL S. C. (dante causa di del Fondo ”) e EN RO S. p. a. (dante Persona_1 causa di il complesso immobiliare sito in TI AN, via Keplero Parte_1 n. 25, oggi di proprietà del Fondo Immobiliare riservato , gestito dalla Persona_1 società Controparte_1
- che il contratto di locazione aveva terminato la propria efficacia il 14/7/2021;
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Sentenza
- che aveva rifiutato di ricevere in consegna l'immobile in Controparte_1 questione, adducendo eventuali obblighi di dismissione di impianti per il deposito di carburanti ed oli minerali gravanti sul conduttore;
- che, in conseguenza del rifiuto opposto da di prendere in Controparte_1 consegna l'immobile, si era vista costretta prima ad Controparte_2 effettuare offerta reale ex art. 1216 c. c. e poi a chiedere al Tribunale di Milano la nomina di un custode sequestratario (disposto con decreto del 24/1/2023);
- di avere inutilmente esperito la procedura di mediazione.
Tutto ciò premesso, chiedeva la convalida del sequestro e la Controparte_2 condanna di al rimborso di tutte le spese sopportate per la mancata Controparte_1 restituzione dell'immobile a far data dal 15/7/2021, quantificate in € 15.695, 26. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_3 Controparte_2
e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per non poter ricercare
[...] nuovi conduttori o acquirenti dell'immobile sito in TI AN, via Keplero n. 25, non riconsegnato dalla società attrice.
Esaurita la trattazione della controversia, il giudice assegnava alle parti i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica e fissava l'udienza del 4/2/2025 per il trattenimento della causa in decisione. La domanda di parte attrice può trovare accoglimento.
Va rammentato il principio di diritto secondo cui il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa. ha provato il proprio diritto con la produzione del contratto di Controparte_2 locazione (doc. 2) tra il locatore PL S. C. (cui è subentrato il Fondo ) ed il Persona_1 conduttore EN RO S. p. a. (al quale è subentrata, a far data dal 6/9/2018, ) e la Pt_1 disdetta regolarmente comunicata da a il 30/12/2020 (doc. 3), per cui il Pt_1 Per_1 contratto di locazione ha cessato la sua efficacia dal 14/7/2021.
Il contratto di locazione (avente ad oggetto un immobile già adibito a deposito carburanti e quindi già dotato di ogni impianto ed attrezzatura a tal fine necessari, compresi i serbatoi) non prevede alcun obbligo in capo al conduttore di presentare istanza di dismissione dell'impianto, né di rimuoverlo al termine del rapporto, gravando sul conduttore unicamente l'obbligo di restituire la cosa al locatore nello stato in cui l'ha ricevuta (art. 1590 c. c.). Neppure la legge impone al locatore obblighi di comunicazione, dismissione o rimozione. In particolare, l'art. 1, co. 56, l. 23/8/2004 n. 239 (Riordino del settore energetico) si limita a prevedere la domanda di apposita autorizzazione alle amministrazioni competenti a chi voglia installare, dismettere o variare la capacità di stoccaggio di stabilimenti di lavorazione di oli minerali, mentre nel caso in esame, la cessazione degli effetti del contratto di locazione non incide sulla funzionalità dell'impianto, che andrà comunque riconsegnato a
[...]
che è l'unico soggetto legittimato a decidere se dismetterlo (con onere dei relativi CP_3 adempimenti) o concederlo in uso ad altri.
Bisogna infine considerare che on ha mai utilizzato il deposito di Controparte_2 carburanti, per cui un obbligo di rimozione non può essere fatto discendere neppure dal principio comunitario “chi inquina paga”. Alla luce delle superiori considerazioni, va convalidato il sequestro ex art. 1216 c. c. del complesso immobiliare sito in TI AN (MI), via Keplero n. 25, disposto dal Tribunale
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Sentenza
di Milano con decreto del 24/1/2023, ponendo ogni connessa spesa, passata e futura, ivi comprese quelle relative ai compensi del custode, a carico del Fondo immobiliare riservato
”, con conseguente piena liberazione di Persona_1 Controparte_4 va condannata a rimborsare a utte le spese
[...] Controparte_2 sostenute successivamente alla cessazione dell'efficacia del contratto di locazione (14/7/2021) per la somma complessiva di € 15.695, 26 (di cui € 2.512, 41 per erogazione energia elettrica, € 1.994, 05 per fornitura acqua, € 5.898, 80 per tassa rifiuti ed € 5.290 per compenso del sequestratario), oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo
Non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata da per non aver potuto locare o vendere l'immobile, trattandosi di danni che Controparte_3 avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e ricevendo la restituzione dell'immobile (art. 1227 cpv. c. c.).
Le spese di lite – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ex art. 5
DM 55/2014 e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 7650/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara che il contratto di locazione stipulato il 14/7/2012 tra PL S. C. (dante causa del Fondo ) e EN RO S. p. a. (dante causa di Persona_1 [...]
, avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in TI Parte_1
AN (MI), via Keplero n. 25, ha cessato i propri effetti il 14/7/2021 a seguito di tempestiva disdetta;
2) dichiara l'obbligo di (quale società di gestione del Fondo Controparte_3 immobiliare riservato “ ) di ricevere la restituzione del complesso Persona_1 immobiliare sito in TI AN (MI), via Keplero n. 25;
3) convalida il sequestro ex art. 1216 c. c. del complesso immobiliare sito in TI
AN (MI), via Keplero n. 25, disposto dal Tribunale di Milano con decreto del
24/1/2023, ponendo ogni connessa spesa, passata e futura, ivi comprese quelle relative ai compensi del custode, a carico del Fondo immobiliare riservato , Persona_1 con conseguente piena liberazione di Parte_1
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_2 della somma di € 15.695, 26 (euro quindicimilaseicentonovantacinque/26), oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_2 delle spese processuali che liquida in € 545 (euro cinquecentoquarantacinque/00) per spese ed in € 3.840 (euro tremilaottocentoquaranta/00) per onorari (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 3.400 per il presente giudizio), oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 4/3/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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