Sentenza 25 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
64243 C.C. R.G. 7263/1999 Udienza del 23.9.2002 Imposta di registro e I.n.v.i.m. RFP BBACA ALI A043 2 0 / 03 I CASSA NELA CORT SEZIONE TRIBUTARIA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Composta dai seguenti Magistrati: N. 131 TAB. ALL. B N. 5 PMA RIA TRIBUTARIA Dott. Enrico Papa Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere ион 9926 Dott. Nino Fico Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Dott. AO Giuliani Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64243 sul ricorso proposto da B De LU FI GI, De LU GI PA, De LU RC, De LU AO, RO CL e la società Castelvenere a r.l., quest'ultima in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Moretti del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Alfredo Mirabelli Centurione con studio in Roma, via XX Settembre 4, giusta procura a margine del ricorso, -ricorrenti-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesin. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione 1, n. 71/1/1997, del 24.11.1997/24.2.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.9.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
3261કેટલ Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Osservato in fatto che con separati avvisi di accertamento l'Ufficio del registro di Cosenza rettificava il valore dei terreni ubicati nel Comune di Castrolibero venduti da FI GI, De LU GI PA, De LU RC, De LU AO, Pirc lara, alla società Castelvenere a r.l. con atto del 27.12.1991; che avverso tali avvisi proponevano separati ricorsi sia i venditori sia la società acquirente deducendone la nullità per difetto di motivazione;
che i contribuenti deducevano che per la parte di terreno avente destinazione edificatoria occorreva l'approvazione del "piano di lottizzazione" non ancora ottenuta e che gli avvisi di accertamento si limitavano a riportare quanto contenuto nel certificato di destinazione urbanistica senza indicare le ragioni in base alle quali era stato rettificato il valore dichiarato dai ricorrenti;
che nel merito i contribuenti contestavano la fondatezza dei valori indicati negli avvisi di accertamento, in quanto: a) per un errore materiale il totale dei valori accertati era stato indicato in lire 3.151.720.000 anziché in lire 2.640.880.000; b) l'Ufficio, nel procedere alla valutazione delle quote di terreno con destinazione agricola e a verde pubblico, era incorso nella violazione dell'art. 52, comma 4, del d.p.r. 131/1986, essendo i valori dichiarati nell'atto pubblico superiori a quelli determinabili su base catastale;
c) la valutazione dei terreni edificabili era illogica perché si fondava sull'unico valore di lire 70.000 al metro quadro, senza distinzione tra aree destinate ad attrezzature collettive e a insediamenti residenziali;
che successivamente l'Ufficio notificava ai contribuenti avvisi di liquidazione per imposta di registro dovuta dagli acquirenti e Invim dovuta dai venditori;
che anche tali avvisi venivano impugnati dai contribuenti;
che la Commissione tributaria di 1° grado di Cosenza, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente riducendo il valore finale ai fini dell'imposta di registro e dell'Invim a lire 1.641.935.000; 2 che l'appello proposto dai contribuenti veniva rigettato dalla Commissione Tributaria regionale della Calabria con la sentenza in epigrafe indicata sul rilievo che la motivazione degli avvisi di accertamento era sufficiente e le valutazioni congrue;
che propongono ricorso per cassazione i contribuenti enunciando due motivi;
1) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del tu. 131/1986 e l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto era stato erroneamente ritenuto che negli avvisi di accertamento erano indicati i criteri indicati negli artt. 51 e 52 d.p.r. 131/1986; 2) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto il giudice di appello, pur riconoscendo che l'edificazione dei terreni era gravemente onerosa perché soggetta a rilevanti opere di urbanizzazione a carico della società Castelvenere, aveva determinato il valore delle particelle edificabili in lire 45.000 a mq. senza indicare i motivi, i criteri ed i parametri adottati per giungere a tale valutazione;
che resiste in giudizio con controricorso l'Amministrazione finanziaria;
che i contribuenti hanno presentato memoria;
rilevato in diritto che il ricorso per cassazione é stato proposto nei confronti dell'Ufficio del registro di Cosenza e notificato sia presso il medesimo sia presso l'Avvocatura generale dello Stato;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex pluribus, Cass. 2807/1999; Cass. 657/2000; Cass. 717/2000; Cass. 7150/2002; Cass. 1099/2002), il ricorso per cassazione, nelle controversie tributarie, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del Ministero delle Finanze e notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
che, invero, la soggettività processuale degli uffici tributari si conclude con il giudizio d'appello, sicché il singolo ufficio é privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione;
3 che nel caso di specie il ricorso é stato invece proposto nei confronti dell'Ufficio periferico che ha emesso il provvedimento impositivo, anziché nei confronti del Ministero delle finanze;
che non rileva che la notificazione del ricorso sia stata eseguita anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato, organo domiciliatario ex lege del Ministro delle finanze, perché essa non é legittimata a partecipare al giudizio né in rappresentanza dell'Ufficio periferico erroneamente chiamato in causa, né in rappresentanza del Ministero delle finanze contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto;
che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma 23.9.2002 Il Consigliere est. Il Presidenteesidente MCELLIERE CL Lim ت WANCELLIERE C 25 MAR, ZUUS DEPOS Oggi. Ani l 4