Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, i periodi di sospensione condizionata della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003 (c.d. "indultino") sono equiparabili ad altre modalità di espiazione della pena per le quali il diritto alla riparazione è escluso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2010, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
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50 80 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 13/01/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. PIERO MOCALI
- Consigliere -N.44/2010 GRAZIANA CAMPANATO Dott.
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Consigliere - N. 18920/2009 GIACOMO FOTI Dott.
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / G sul ricorso proposto da:
1) IS OR N. IL 05/02/1954 Contro
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l'ordinanza n. 7/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/03/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
lette/som e-le conclusioni del PG Dott. F. SALZANO che cine concluso per ich sirigetto del ricorss.
I) IS OR ha proposto ricorso avverso l'ordinanza
20 marzo 2009 della Corte d'Appello di Palermo che ha respinto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 3 marzo al 25 ottobre 2006 (dal 26 maggio agli arresti domiciliari),
a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per reato (art. 73 d.p.r.
309/1990) dal quale era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva.
La Corte ha ritenuto che il diritto alla riparazione dovesse essere escluso perché l'istante, nel periodo in cui era stato sottoposto all'ingiusta detenzione, stava usufruendo della sospensione condizionata, ai sensi della 1. 1° agosto 2003 n. 207, dell'esecuzione della parte finale di una pena precedentemente inflitta.
II) A fondamento del ricorso IS OR deduce anzitutto che, al momento dell'esecuzione della misura cautelare e successivamente, non stava usufruendo del periodo di sospensione condizionata della pena in base alla 1. 207 citata.
In realtà, secondo il ricorrente, nel momento in cui veniva applicata la misura cautelare, il periodo di sospensione condizionata era già cessato, al più, il 20 ottobre 2005.
In secondo luogo il ricorrente contesta che la sospensione condizionata possa essere equiparata alla detenzione per i fini di cui all'art. 314 comma 4 del codice di rito.
III) I l ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso, va Osservato che la ricostruzione della Corte di merito, in relazione alla situazione dell'esecuzione delle pene inflitte al ricorrente, è stata compiuta in base ai dati risultanti dal certificato del casellario giudiziale, dal quale emerge che il ricorrente era stato condannato alla pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione (oltre alla multa); questa pena, considerate le riduzioni applicate per liberazione anticipata, determinava una scadenza dell'espiazione al 22 marzo 2010.
Sempre in base alla ricostruzione della Corte di merito risulta che, con ordinanza 20 ottobre 2003, è stata applicata al ricorrente la sospensione condizionata nel limite massimo di anni due ai sensi della citata 1. 207 fino a che, con ordinanza 8 maggio 2007, è stato applicato l'indulto sulla residua pena ai
2 R sensi della 1. 241/2006. : Il ricorrente non contesta questa ricostruzione, ma sostiene che, essendo il provvedimento che applica la sospensione condizionata del 20 ottobre 2003, il periodo relativo. a tale sospensione dovrebbe decorrere da tale data. Ma così non è: per l'art. 1 della 1. 207/2003 la sospensione condizionata si applica sulla parte residua e quindi non al momento in cui il provvedimento di applicazione viene emesso se la parte residua è, come nel caso di specie, superiore a due anni. Tanto è vero che, alla data dell'8 maggio 2007, è stato applicato l'indulto della residua pena che, evidentemente, non era stata ancora interamente scontata.
IV) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il problema che si pone a questa Corte è quello relativo all'interpretazione del comma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto alla riparazione per il periodo in cui "le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo"; occorre dunque valutare se questa esclusione possa riferirsi anche ai periodi di sospensione condizionata della pena ai sensi della più volte ricordata 1. 1° agosto 2003 n. 207.
Su questo tema specifico non esistono precedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità mentre esiste un precedente (Cass., sez. IV, 13 dicembre 2002 n. 24355, Vetturini, rv. 225533) relativo ad un caso di espiazione della pena con il regime dell'affidamento in prova;
in questa decisione si è affermato che la norma si riferisce anche al caso in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in virtù di altro titolo non detentivo, perché la norma fa riferimento soltanto al titolo e non alle modalità di esecuzione. Va dunque verificato se l'applicazione della normativa indicata (il c.d. "indultino") costituisca una forma di espiazione della pena e dunque renda applicabile il comma 4 dell'art. 314 già ricordato.
A parere di questa Corte al quesito deve essere data una risposta positiva. Indipendentemente dalla possibilità di inquadrare teoricamente l'istituto della sospensione condizionata tra i casi di misure alternative alla detenzione, va infatti osservato che di queste misure la sospensione condizionata presenta varie caratteristiche.
Innanzitutto l'art. 4 comma 2° della 1. 207/2003 prevede espressamente che si applichino alla sospensione condizionata i commi da 5 a 10 dell'art. 47 1. 354/1975 (ordinamento penitenziario). Si tratta della possibilità di applicare alla
3 persona affidata in prova al servizio sociale una serie di limitazioni della libertà di locomozione, alla libertà di frequentare determinati ambienti ° addirittura di soggiornare in uno o più comuni, di avere determinati rapporti personali ecc. Si tratta di limitazioni significative delle libertà fondamentali, che fanno comprendere come la sospensione condizionata della pena, oltre che soggetta a revoca, partecipa delle medesime limitazioni dell'affidamento in prova e dunque può essere equiparata ad una forma di misura alternativa alla detenzione.
Si aggiunga che la stessa 1. 207/2003 (art. 5) equipara, sia pure per determinati e specifici fini (al fine di favorire l'attività lavorativa dei detenuti ritenuti persone svantaggiate) le persone che abbiano ottenuto la sospensione condizionata a quelle che abbiano ottenuto la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Del resto, è stato affermato che, ferma restando la natura indulgenziale della sospensione condizionata, la stessa strutturata come mezzo di recupero è sociale tanto che non si applica ai condannati ai quali sia stata revocata una misura alternativa per fatto non incolpevole (v.
Cass., sez. I, 21 settembre 2004 n. 42273, Fabrizi, rv. 229775; 21 settembre 2004 n. 41115, Bongiorno, rv. 229783).
Si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, equiparato le due forme alternative alla detenzione, stabilendo che si applica alla sospensione condizionata la revoca anche al di fuori dei casi espressamente disciplinati allorchè- la prosecuzione del beneficio risulti in contrasto con i parametri in relazione ai quali vengono applicate le misure alternative alla detenzione previste dalla 1. 354/1975 (cfr. Cass., sez. I, 20 settembre 2006 n. 35708, Gavioli, rv. 234896; 7 aprile 2005 n.
15308, Giannetti, rv. 230987; 23 novembre 2004 n. 365, Guida, rv.
230724). Inoltre, è stata considerata pena espiata nel caso in
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cui sopraggiunga un titolo che non consenta la modalità di esecuzione nella forma della sospensione condizionata in caso di unica esecuzione cumulativa il tempo precedentemente trascorso in regime di sospensione condizionata (v. Cass., sez. I, 24 giugno
2005 n. 34279, Pagnozzi, rv. 232171).
Alla luce delle considerazioni svolte, può dunque affermarsi che anche nel caso di sospensione condizionata della pena è da ritenere applicabile il quarto comma seconda ipotesi dell'art. 314 in quanto cod. proc. pen. le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare sono state sofferte anche in forza di altro titolo conseguente all'applicazione della sospensione condizionata della pena. V) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il
4 R rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 13 gennaio 2010.
IL PRESIDENTE
(dr. Piero Mocali)
IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carle Brusco)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IV Sezione Penale
- 9 FEB. 2010
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