CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2429/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12873/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013773080000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2616/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: La parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n. 07120250013773080000, notificata in data 27/05/2025 avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2019, per il veicolo di proprietà del ricorrente targato Targa_1, portata dall'avviso di accertamento n. 964171543216, presuntivamente notificato il 5/09/2022 per l'importo di euro 257,80.
Eccepisce il ricorrente l'inesistenza di atti interruttivi antecedenti alla cartella di pagamento per cui è impugnazione specificatamente il su indicato avviso di accertamento che egli dichiara non essergli mai pervenuto, il decorso del termine decadenziale/prescrizionale triennale e per i su esposti motivi chiede l'annullamento della cartella di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IO di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 11 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione deve essere rilevato che il resistente ente impositore Regione Campania è contumace per cui non ha dato prova della regolarità della notifica del prodromico avviso di accertamento così come richiamato nell'impugnata cartella di pagamento.
'E bene ricordare che la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva (Cassazione SSUU 15012/2021, ancora
Cass.12932/2022) per cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” .
Da tanto in applicazione del suddetto principio non può che essere accolta l'eccezione principale posta da parte ricorrente relativa all'omessa notifica degli atti prodromici ed il ricorso va accolto, le spese considerata la particolarità della fattispecie vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 11 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12873/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013773080000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2616/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: La parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n. 07120250013773080000, notificata in data 27/05/2025 avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2019, per il veicolo di proprietà del ricorrente targato Targa_1, portata dall'avviso di accertamento n. 964171543216, presuntivamente notificato il 5/09/2022 per l'importo di euro 257,80.
Eccepisce il ricorrente l'inesistenza di atti interruttivi antecedenti alla cartella di pagamento per cui è impugnazione specificatamente il su indicato avviso di accertamento che egli dichiara non essergli mai pervenuto, il decorso del termine decadenziale/prescrizionale triennale e per i su esposti motivi chiede l'annullamento della cartella di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IO di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 11 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione deve essere rilevato che il resistente ente impositore Regione Campania è contumace per cui non ha dato prova della regolarità della notifica del prodromico avviso di accertamento così come richiamato nell'impugnata cartella di pagamento.
'E bene ricordare che la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva (Cassazione SSUU 15012/2021, ancora
Cass.12932/2022) per cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” .
Da tanto in applicazione del suddetto principio non può che essere accolta l'eccezione principale posta da parte ricorrente relativa all'omessa notifica degli atti prodromici ed il ricorso va accolto, le spese considerata la particolarità della fattispecie vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 11 febbraio 2026