Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2025, proposto da
MA TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Savino Tatoli, Salvatore Lotito e Riccardo Di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
- Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 855 del 17 aprile 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 18 aprile 2024;
- per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 l’avv. ON TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato e depositato il 4 marzo 2025, la signora MA TA chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro n. 855 del 17 aprile 2024 notificata all’ZI in data 18 aprile 2024 e passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dall’interessata, così disponendo:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2. condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a pagare in favore della parte ricorrente l’importo di Euro 2.448,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
1.1 - Si sono costituite in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale erariale, le Amministrazioni intimate, con atto di stile.
1.2 - All’udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul presupposto del lamentato persistente inadempimento dell’ZI, il ricorso di ottemperanza è fondato, nei sensi di seguito indicati.
3. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.
4. - Orbene, la succitata sentenza n. 855/2024 del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, come detto:
- è stata trasmessa all’ZI in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 18 aprile 2024; sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della LI ZI (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;
- ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 Cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro del 29 gennaio 2025.
5. - A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’ZI non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione dell’ZI deve, pertanto, essere ordinato all’ZI intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
6. - La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’ZI.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei difensori costituiti, per loro dichiarazione antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso di ottemperanza, di cui in epigrafe, e, per l’effetto, ordina all’ZI intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Respinge ogni altra domanda accessoria.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, per loro dichiarazione antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LE, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
ON TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON TE | AR LE |
IL SEGRETARIO