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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 10468/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 Antonio Zanocco e Alessandro Praticò
PARTE RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE RESISTENTE
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte convenuta: rigettare il ricorso poiché infondato, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito della richiesta presentata dal sig. n data 27.3.2024, volta a ottenere il Pt_1 rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 19 T.U.I., in quanto coniuge della sig.ra , il Questore di Novara, con provvedimento Cat.A 12 Imm. Persona_1
Nr. 332/2024, reso in data 4.10.2024 e notificato il 17.4.2025 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato la relativa istanza, evidenziando che il GIP presso il Tribunale di Novara, Sezione
Penale, con ordinanza R.G. N.R. n. 1340/2024 – R.G. GIP n. 1161/2024, ha disposto nei confronti del richiedente l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle parti offese (la coniuge), nell'ambito del procedimento penale in cui il medesimo è indagato del reato di cui all'art. 612 bis, comma 2, c.p.,
1 commesso a dal dicembre 2023. I rilievi esposti, prosegue il Questore, non consento il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, poiché tale tipologia di autorizzazione di soggiorno risulta incongruente ed incompatibile con la situazione di fatto conseguente ai comportamenti del richiedente e con la misura cautelare adottata dall'autorità giudiziaria.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Al riguardo, la difesa ha sottolineato che il ricorrente giungeva in Italia il 28.11.2023 insieme ai due figli minori nata in [...] il [...] e nato in [...] Persona_2 Persona_3 il 4.6.2012, con visto per ricongiungimento familiare con la moglie Persona_1 nata nei Paesi Bassi in data 27.7.1980, con cui contraeva matrimonio nel 2009. Dopo il suo arrivo in Italia, la moglie comunicava al sig. che non intendeva proseguire la Pt_1 convivenza e il ricorrente, vista la situazione di sconforto in cui si trovava, poneva in essere condotte per le quali veniva indagato per il reato di stalking. Al riguardo, la difesa ha evidenziato che il ricorrente veniva sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e del divieto di comunicare con la stessa dal
10.5.2024 al 19.3.2025 e, in data 19.3.2025, veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale per il reato di stalking. Il ricorrente, sottolinea la difesa, nel corso di tale periodo reperiva una stabile occupazione lavorativa e una sistemazione abitativa (doc. 5 ricorso introduttivo). Tuttavia, al ricorrente, in data 17.4.2025, oltre all'atto qui impugnato, veniva notificato il decreto di espulsione, eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera, convalidato dal Giudice di Pace lo stesso giorno (cfr. doc. 2, 3 e 4 ricorso introduttivo). In ogni caso, la difesa segnala che nonostante la separazione con la moglie e le condotte tenute nei suoi confronti, occorre tutelare il legame familiare del ricorrente con i figli.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al , che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 4.9.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura di evidenziando in CP_1 particolare la pericolosità sociale del ricorrente, in quanto lo stesso veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione, con pena condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 612 bis, c. 2 e 3 c.p., per fatti commessi dallo stesso ricorrente nei confronti della moglie
[...]
(cfr. doc. 4, comparsa di costituzione). Persona_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 30.5.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 22.9.2025. Nel corso dell'udienza, la difesa
2 ha dichiarato che il ricorrente è stato rimpatriato in Tunisia e ha chiesto un breve rinvio per produrre la relazione dei servizi sociali. Il Giudice, accolta la relativa istanza, ha fissato udienza al 17.11.2025 e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite, trattenendo quindi la causa in decisione.
2. Il ricorso è infondato, e deve essere respinto.
È utile ricordare che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 286/98 (rubricato
“permesso di soggiorno per motivi familiari”), a mente del quale il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato -tra le altre ipotesi- “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare” (comma 1, lett.
c).
La citata norma richiama, pur implicitamente, l'art. 29 D.Lgs. 286/98, che disciplina i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare.
Nello specifico, la suddetta disposizione onera lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del ricongiungimento familiare, la disponibilità di:
a) un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Con riguardo al requisito reddituale, la norma precisa che
“ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
3. Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il
Tribunale, che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, non comprovando quindi la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari.
Al riguardo, dalla documentazione in atti emerge che l'assenza di convivenza può ritenersi pacifica, avendo la stessa difesa affermato che la moglie del ricorrente, dopo l'arrivo in Italia del sig. non intendeva proseguire la convivenza e, in data 22.4.2025, il Tribunale di Pt_1
Novara con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separatamente e
3 disponeva l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre (cfr. doc. Persona_2 Persona_3
9, ricorso introduttivo).
4. Ciò posto, il ricorrente rileva che – in ogni caso – l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto valutare la sussistenza del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto, ai sensi dell'art. 5 c. 5 D. Lgs. 286/98, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
Tuttavia, il titolo di soggiorno astrattamente invocato dal ricorrente impone, in ogni caso, una valutazione in ordine alla pericolosità sociale.
Orbene, l'art. 5 c. 5-bis TUI prevede che “nel valutare la pericolosità dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato … ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1
e 3”.
Tale norma va ovviamente letta in combinato disposto con il precedente comma 5 del medesimo art. 5 TUI, ai sensi del quale “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Tali norme sono state più volte sottoposte all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha nel tempo ribadito il seguente principio di diritto:
“… la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del [permesso di soggiorno per motivi familiari], per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio
4 nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso.” (Cass. n. 30342 del 27/10/2021).
In particolare, con riferimento alla rilevanza della durata del soggiorno quale elemento di bilanciamento, si è affermato che “ai fini del rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ed il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di sentenze penali riportate” (così Corte d'Appello di
Torino, sez. minori, sent., 10/02/2021, in www.leggiditalia.it).
5. Così definiti i termini della questione, un corretto bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza pubblica e di tutela della vita familiare impone – nel caso di specie – di ritenere prevalenti gli interessi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Invero, non è contestato che il ricorrente sia stato condannato per il reato di cui all'art. 612 bis, commesso nei confronti dell'allora coniuge (cfr. doc. 4, comparsa di risposta).
Il ricorrente chiede ora che si proceda al bilanciamento di tali ragioni di ordine pubblico con le sue esigenze di vita privata e familiare (i figli).
Orbene, quanto all'esistenza di vincoli familiari, si rileva che non solo è pacifico che il ricorrente sia separato di fatto dalla moglie, ma dalla recente relazione sociale del Comune di
Novara, settore 5 – Politiche sociale del 10.7.2025, si evince che i figli del ricorrente sono delusi dal comportamento del padre e tendono a rifiutare i contatti telefonici con lo stesso (cfr. doc. 1, nota di deposito del 13.11.2025).
In un siffatto contesto, non può ritenersi prevalente sul precedente penale descritto alcuna esigenza di tutela della vita familiare: la convivenza con l'ex moglie è infatti pacificamente cessata e, a seguito dei comportamenti posti in essere dal ricorrente, i figli attualmente non hanno alcun rapporto con il padre.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi legittimo l'impugnato decreto emanato dal
Questore, non sussistendo i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione delle sopravvenienze documentali rilevanti ai fini della decisione ed emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− rigetta il ricorso;
− compensa le spese di lite;
Così deciso in Torino il 24.11.2025
Il Giudice
IZ AL
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 10468/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 Antonio Zanocco e Alessandro Praticò
PARTE RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE RESISTENTE
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte convenuta: rigettare il ricorso poiché infondato, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito della richiesta presentata dal sig. n data 27.3.2024, volta a ottenere il Pt_1 rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 19 T.U.I., in quanto coniuge della sig.ra , il Questore di Novara, con provvedimento Cat.A 12 Imm. Persona_1
Nr. 332/2024, reso in data 4.10.2024 e notificato il 17.4.2025 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato la relativa istanza, evidenziando che il GIP presso il Tribunale di Novara, Sezione
Penale, con ordinanza R.G. N.R. n. 1340/2024 – R.G. GIP n. 1161/2024, ha disposto nei confronti del richiedente l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle parti offese (la coniuge), nell'ambito del procedimento penale in cui il medesimo è indagato del reato di cui all'art. 612 bis, comma 2, c.p.,
1 commesso a dal dicembre 2023. I rilievi esposti, prosegue il Questore, non consento il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, poiché tale tipologia di autorizzazione di soggiorno risulta incongruente ed incompatibile con la situazione di fatto conseguente ai comportamenti del richiedente e con la misura cautelare adottata dall'autorità giudiziaria.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Al riguardo, la difesa ha sottolineato che il ricorrente giungeva in Italia il 28.11.2023 insieme ai due figli minori nata in [...] il [...] e nato in [...] Persona_2 Persona_3 il 4.6.2012, con visto per ricongiungimento familiare con la moglie Persona_1 nata nei Paesi Bassi in data 27.7.1980, con cui contraeva matrimonio nel 2009. Dopo il suo arrivo in Italia, la moglie comunicava al sig. che non intendeva proseguire la Pt_1 convivenza e il ricorrente, vista la situazione di sconforto in cui si trovava, poneva in essere condotte per le quali veniva indagato per il reato di stalking. Al riguardo, la difesa ha evidenziato che il ricorrente veniva sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e del divieto di comunicare con la stessa dal
10.5.2024 al 19.3.2025 e, in data 19.3.2025, veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale per il reato di stalking. Il ricorrente, sottolinea la difesa, nel corso di tale periodo reperiva una stabile occupazione lavorativa e una sistemazione abitativa (doc. 5 ricorso introduttivo). Tuttavia, al ricorrente, in data 17.4.2025, oltre all'atto qui impugnato, veniva notificato il decreto di espulsione, eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera, convalidato dal Giudice di Pace lo stesso giorno (cfr. doc. 2, 3 e 4 ricorso introduttivo). In ogni caso, la difesa segnala che nonostante la separazione con la moglie e le condotte tenute nei suoi confronti, occorre tutelare il legame familiare del ricorrente con i figli.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al , che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 4.9.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura di evidenziando in CP_1 particolare la pericolosità sociale del ricorrente, in quanto lo stesso veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione, con pena condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 612 bis, c. 2 e 3 c.p., per fatti commessi dallo stesso ricorrente nei confronti della moglie
[...]
(cfr. doc. 4, comparsa di costituzione). Persona_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 30.5.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 22.9.2025. Nel corso dell'udienza, la difesa
2 ha dichiarato che il ricorrente è stato rimpatriato in Tunisia e ha chiesto un breve rinvio per produrre la relazione dei servizi sociali. Il Giudice, accolta la relativa istanza, ha fissato udienza al 17.11.2025 e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite, trattenendo quindi la causa in decisione.
2. Il ricorso è infondato, e deve essere respinto.
È utile ricordare che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 286/98 (rubricato
“permesso di soggiorno per motivi familiari”), a mente del quale il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato -tra le altre ipotesi- “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare” (comma 1, lett.
c).
La citata norma richiama, pur implicitamente, l'art. 29 D.Lgs. 286/98, che disciplina i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare.
Nello specifico, la suddetta disposizione onera lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del ricongiungimento familiare, la disponibilità di:
a) un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Con riguardo al requisito reddituale, la norma precisa che
“ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
3. Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il
Tribunale, che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, non comprovando quindi la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari.
Al riguardo, dalla documentazione in atti emerge che l'assenza di convivenza può ritenersi pacifica, avendo la stessa difesa affermato che la moglie del ricorrente, dopo l'arrivo in Italia del sig. non intendeva proseguire la convivenza e, in data 22.4.2025, il Tribunale di Pt_1
Novara con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separatamente e
3 disponeva l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre (cfr. doc. Persona_2 Persona_3
9, ricorso introduttivo).
4. Ciò posto, il ricorrente rileva che – in ogni caso – l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto valutare la sussistenza del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto, ai sensi dell'art. 5 c. 5 D. Lgs. 286/98, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
Tuttavia, il titolo di soggiorno astrattamente invocato dal ricorrente impone, in ogni caso, una valutazione in ordine alla pericolosità sociale.
Orbene, l'art. 5 c. 5-bis TUI prevede che “nel valutare la pericolosità dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato … ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1
e 3”.
Tale norma va ovviamente letta in combinato disposto con il precedente comma 5 del medesimo art. 5 TUI, ai sensi del quale “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Tali norme sono state più volte sottoposte all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha nel tempo ribadito il seguente principio di diritto:
“… la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del [permesso di soggiorno per motivi familiari], per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio
4 nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso.” (Cass. n. 30342 del 27/10/2021).
In particolare, con riferimento alla rilevanza della durata del soggiorno quale elemento di bilanciamento, si è affermato che “ai fini del rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ed il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di sentenze penali riportate” (così Corte d'Appello di
Torino, sez. minori, sent., 10/02/2021, in www.leggiditalia.it).
5. Così definiti i termini della questione, un corretto bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza pubblica e di tutela della vita familiare impone – nel caso di specie – di ritenere prevalenti gli interessi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Invero, non è contestato che il ricorrente sia stato condannato per il reato di cui all'art. 612 bis, commesso nei confronti dell'allora coniuge (cfr. doc. 4, comparsa di risposta).
Il ricorrente chiede ora che si proceda al bilanciamento di tali ragioni di ordine pubblico con le sue esigenze di vita privata e familiare (i figli).
Orbene, quanto all'esistenza di vincoli familiari, si rileva che non solo è pacifico che il ricorrente sia separato di fatto dalla moglie, ma dalla recente relazione sociale del Comune di
Novara, settore 5 – Politiche sociale del 10.7.2025, si evince che i figli del ricorrente sono delusi dal comportamento del padre e tendono a rifiutare i contatti telefonici con lo stesso (cfr. doc. 1, nota di deposito del 13.11.2025).
In un siffatto contesto, non può ritenersi prevalente sul precedente penale descritto alcuna esigenza di tutela della vita familiare: la convivenza con l'ex moglie è infatti pacificamente cessata e, a seguito dei comportamenti posti in essere dal ricorrente, i figli attualmente non hanno alcun rapporto con il padre.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi legittimo l'impugnato decreto emanato dal
Questore, non sussistendo i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione delle sopravvenienze documentali rilevanti ai fini della decisione ed emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− rigetta il ricorso;
− compensa le spese di lite;
Così deciso in Torino il 24.11.2025
Il Giudice
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