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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 25247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25247 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lettetse -r7ERle conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 25247 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., su richiesta di riesame formulata nell'interesse di CO RI, annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio del coltello di marca Lathernnan a triplice lama, emesso dal Pubblico ministero il 16 settembre 2023, senza tuttavia disporne la restituzione all'indagato. Ciò/ in quanto, pur avendo accolto l'eccezione riguardante l'omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., il Tribunale riteneva che l'annullamento del provvedimento ablativo non comportasse la restituzione dell'oggetto atto a offendere, essendone obbligatoria la confisca, come previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. All'uopo richiamava il principio espresso da Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 secondo cui «il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio». 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione CO RI, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Elisabetta Ali, e deduce - con un unico, articolato motivo - la violazione degli artt. 324, comma 7, 125 cod. proc. pen, 240, comma secondo, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 6 legge n. 152/1975. All'annullamento del sequestro - secondo il ricorrente - doveva seguire la restituzione del coltello multiuso, attesa l'impossibilità di configurare la fattispecie contestata all'indagato che aveva, già in sede di riesame, dimostrato il giustificato motivo del porto dell'oggetto fuori dalla propria abitazione. Si tratta - rimarca il ricorrente - di un coltello di libera vendita, utilizzato dall'indagato per ragioni di lavoro, non confiscabile obbligatoriamente ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. proc. pen., non essendo «intrinsecamente criminoso ex se». 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che deduce censure in parte infondate in parte inammissibili, dev'essere complessivamente rigettato. 2. Alla quaestio juris se l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. sia applicabile anche al caso - quale quello oggetto del presente scrutinio - di annullamento, da parte del tribunale del riesame, di un provvedimento di sequestro probatorio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno fornito risposta affermativa, con la precisazione che «Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). Per ciò che qui rileva, secondo quanto stabilito dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, «con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti a offendere». L'art. 6 I. n. 152 del 1975, a sua volta, nel prevedere espressamente che «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi», svolge un esplicito richiamo all'art. 240, secondo comma, cod. pen. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la confisca del coltello oggetto della contestazione di porto di oggetti atti a offendere, elevata a RI nell'addebito provvisorio è, dunque, obbligatoria in base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 6 legge 22 maggio 1975, n. 152 ed è, pertanto, corretto il provvedimento del Tribunale che, pur avendo accolto l'eccezione in rito, non ne ha disposta la restituzione. 3. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare •'-, nella descritta cornice normativa, correttamente applicata dal Tribunale, del tutto eccentriche devono ritenersi le censure difensive imperniate sull'asserita insussistenza della fattispecie di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e sull'avvenuta allegazione 3 dell'esistenza di un giustificato motivo del porto dell'arma, che evocano vizi motivazionali del provvedimento di sequestro ovvero di quello di convalida. Se è, infatti, fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548), è altrettanto pacifico che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di cui all'art. 324 cod. proc. pen. è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.; nozione, quella della violazione di legge, nella quale rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). Sicché, nel caso che ci occupa, essendosi il Tribunale del riesame limitato ad annullare il sequestro per una ragione processuale e, conseguentemente, non essendo entrato nel merito della motivazione del provvedimento di sequestro ovvero della sua convalida, ogni questione su eventuali vizi della relativa motivazione, di esclusiva competenza del Giudice della cautela, non può essere dedotta in questa sede. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore
lettetse -r7ERle conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 25247 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., su richiesta di riesame formulata nell'interesse di CO RI, annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio del coltello di marca Lathernnan a triplice lama, emesso dal Pubblico ministero il 16 settembre 2023, senza tuttavia disporne la restituzione all'indagato. Ciò/ in quanto, pur avendo accolto l'eccezione riguardante l'omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., il Tribunale riteneva che l'annullamento del provvedimento ablativo non comportasse la restituzione dell'oggetto atto a offendere, essendone obbligatoria la confisca, come previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. All'uopo richiamava il principio espresso da Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 secondo cui «il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio». 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione CO RI, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Elisabetta Ali, e deduce - con un unico, articolato motivo - la violazione degli artt. 324, comma 7, 125 cod. proc. pen, 240, comma secondo, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 6 legge n. 152/1975. All'annullamento del sequestro - secondo il ricorrente - doveva seguire la restituzione del coltello multiuso, attesa l'impossibilità di configurare la fattispecie contestata all'indagato che aveva, già in sede di riesame, dimostrato il giustificato motivo del porto dell'oggetto fuori dalla propria abitazione. Si tratta - rimarca il ricorrente - di un coltello di libera vendita, utilizzato dall'indagato per ragioni di lavoro, non confiscabile obbligatoriamente ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. proc. pen., non essendo «intrinsecamente criminoso ex se». 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che deduce censure in parte infondate in parte inammissibili, dev'essere complessivamente rigettato. 2. Alla quaestio juris se l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. sia applicabile anche al caso - quale quello oggetto del presente scrutinio - di annullamento, da parte del tribunale del riesame, di un provvedimento di sequestro probatorio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno fornito risposta affermativa, con la precisazione che «Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). Per ciò che qui rileva, secondo quanto stabilito dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, «con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti a offendere». L'art. 6 I. n. 152 del 1975, a sua volta, nel prevedere espressamente che «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi», svolge un esplicito richiamo all'art. 240, secondo comma, cod. pen. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la confisca del coltello oggetto della contestazione di porto di oggetti atti a offendere, elevata a RI nell'addebito provvisorio è, dunque, obbligatoria in base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 6 legge 22 maggio 1975, n. 152 ed è, pertanto, corretto il provvedimento del Tribunale che, pur avendo accolto l'eccezione in rito, non ne ha disposta la restituzione. 3. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare •'-, nella descritta cornice normativa, correttamente applicata dal Tribunale, del tutto eccentriche devono ritenersi le censure difensive imperniate sull'asserita insussistenza della fattispecie di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e sull'avvenuta allegazione 3 dell'esistenza di un giustificato motivo del porto dell'arma, che evocano vizi motivazionali del provvedimento di sequestro ovvero di quello di convalida. Se è, infatti, fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548), è altrettanto pacifico che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di cui all'art. 324 cod. proc. pen. è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.; nozione, quella della violazione di legge, nella quale rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). Sicché, nel caso che ci occupa, essendosi il Tribunale del riesame limitato ad annullare il sequestro per una ragione processuale e, conseguentemente, non essendo entrato nel merito della motivazione del provvedimento di sequestro ovvero della sua convalida, ogni questione su eventuali vizi della relativa motivazione, di esclusiva competenza del Giudice della cautela, non può essere dedotta in questa sede. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore