Sentenza 26 novembre 2002
Massime • 1
La nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta di rinvio a giudizio non rientra tra quelle assolute e insanabili, in quanto non riguarda la citazione dell'imputato stesso, le cui facoltà difensive non ne risultano limitate nel corso dell'intero dibattimento, ma tra quelle a regime intermedio, con la conseguenza che va eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2002, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 26/11/2002
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 2230
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 29974/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di VO EL, n. a Catania il 19.2.1950, res. in Palagonia via Rossini n. 7,
avverso la sentenza in data 14.6.2002 della Corte di Appello di Catania, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, del 25.2.2000, venne condannata alla pena di giorni venti di arresto ed euro 4.200 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85; b) di cui agli art. 2, comma primo, e 13 della L. n. 1086/71; c) di cui agli art. 2, comma secondo, e 13 della L. n.1086/71; d) di cui agli art. 4 e 14 della L. n. 1086/71, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia di colpevolezza della Di VO in ordine ai reati precisati in epigrafe per avere realizzato il tetto di copertura del terzo piano di un fabbricato con pilastri in c. a. e travi di legno, senza concessione edilizia e senza l'osservanza delle prescrizioni per le opere in conglomerato cementizio armato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 178 e 179 c.p.p. in relazione al disposto di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Si deduce sul punto che la sentenza impugnata ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della pronuncia di primo grado, dedotta con i motivi di appello per l'omessa notifica dell'avviso della conclusione delle indagini prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, trattandosi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, di una nullità assoluta deducibile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio in applicazione dei principi costituzionali del giusto processo. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'errata applicazione della norma incriminatrice di cui al capo a) e vizi della motivazione della sentenza, deducendo che le opere realizzate sono di modestissima entità e non hanno comportato un aumento volumetrico e, pertanto, la loro esecuzione non doveva essere preceduta dal rilascio della concessione edilizia. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha già esattamente rilevato in ordine alla eccezione di nullità, dedotta dalla appellante per essere stato omesso dal P.M. l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., che la citata nullità non rientra tra quelle previste dall'art. 179 c.p.p., e, pertanto, la stessa risulta sanata per essere stata dedotta per la prima volta con i motivi di appello. Ed, invero, la nullità per essere stato omesso il predetto avviso di conclusione delle indagini, pur rientrando tra quelle assolute ex art. 178 lett. e) c.p.p., è soggetta al cosiddetto regime intermedio, in quanto non è compresa tra quelle previste dall'art.179 c.p.p., di talché doveva essere eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., essendosi verificata nella fase precedente al dibattimento.
La disciplina afferente alla deducibilità e rilevabilità delle nullità di ordine generale, di cui alla citata disposizione del codice di rito, peraltro, non si palesa affatto in contrasto con i principi del giusto processo, proprio perché non riguarda la partecipazione dell'imputato al dibattimento, mentre la garanzia della difesa è assicurata dalla possibilità attribuita al medesimo imputato di dedurre la nullità per l'omesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. nel corso dell'intero procedimento di primo grado, ove ritenga che detta omissione abbia determinato una effettiva limitazione della attività defensionale.
Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto della ricorrente, la sentenza ha evidenziato che i lavori eseguiti hanno determinato la creazione di un nuovo ambiente al terzo piano del fabbricato con la realizzazione di un vano scala di accesso, di talché è stata accertata la creazione di una nuova volumetria, che rendeva necessario il rilascio della concessione edilizia.
Nè l'accertamento di merito sul punto, che si palesa adeguatamente motivato, è censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma, che viene fissata in ragione dei motivi della inammissibilità nella misura di euro 500, alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cosi, sent. n. 186/2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Di VO EL al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003