Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 agosto 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 agosto 1984 |
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 05/07/2023, n. 778Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori: 1) dr. Augusto SABATINI Presidente 2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere 3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore all'udienza del 28 novembre 2022 ha pronunciato, mediante dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 503/2020 R. G., vertente tra [...] Parte_1 [...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, c. f.: P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1 (con PEC indicata), presso il cui ufficio in Pt_1 via dei Mille is. …Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- sanzione amministrativa·
- art. 1 legge n. 424/1984·
- soccombenza parziale·
- art. 11 legge n. 47/1975·
- vincolo idrogeologico·
- compensazione spese processuali·
- art. 80 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale·
- art. 3 legge n. 950/1967·
- movimento terra
Versioni del testo
- Art. 1.
Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell' articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 , salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26 , 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367 , sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47 . - Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.