Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1955, n. 17
Articolo 2
Versione
5 febbraio 1955
Art. 1.
L' art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042 , e' sostituito dal seguente:
"A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale e istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del due per Cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale".
Entrata in vigore il 5 febbraio 1955