Art. 6.
Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e' aggiunto il seguente articolo 40-bis:
"Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al secondo comma dall'articolo 36.
A richiesta delle amministrazioni competenti, con decreti del Ministro per il tesoro, registrati alla Corte dei conti, possono essere prelevate da detto fondo - per le finalita' per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse stato nel frattempo soppresso".
Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e' aggiunto il seguente articolo 40-bis:
"Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al secondo comma dall'articolo 36.
A richiesta delle amministrazioni competenti, con decreti del Ministro per il tesoro, registrati alla Corte dei conti, possono essere prelevate da detto fondo - per le finalita' per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse stato nel frattempo soppresso".