CASS
Sentenza 21 maggio 2026
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2026, n. 18369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18369 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta nei confronti di: CO OR GA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2026 del Tribunale di Libertà di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Maria Elena Gamberini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Michele Ambra, difensore di OR GA CO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI 0 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanisetta ha presentato ricorso avverso l'ordinanza emessa il 12 febbraio 2026 dal Tribunale della medesima città, che - in funzione di Giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - disponeva l'annullamento dell'ordinanza genetica della misura cautelare reale del Penale Sent. Sez. 6 Num. 18369 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 16/04/2026 sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 - ter, comma 1, cod. pen. di somme di danaro, quale profitto dei reati, riconducibili all'alveo del reato di corruzione e truffa aggravata, provvisoriamente ascritti a OR GA CO, ritenendo assertiva la motivazione in ordine al periculum in mora. 1.1. Il Pubblico Ministero ha dedotto che l'annullamento del sequestro preventivo - disposta per omessa motivazione sul periculum in mora, per il mero riferimento al rischio di dispersione del denaro, di cui l'indagato aveva il possesso, per "l'elevata volatilità" del bene - avrebbe violato l'art. 321 cod. proc. pen. Il sequestro non era stato disposto a norma del comma 2 di tale articolo, bensì ai sensi del successivo comma 2-bis, che, per i delitti - come quello in esame - dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, prevede un'ipotesi obbligatoria di sequestro. Pertanto, ai fini della legittima adozione della misura, sarebbe sufficiente la sola assoggettabilità a confisca del bene, senza alcuna necessità di specificare le ragioni che rendano necessaria la cautela come, peraltro, precisato da Cass. Sez. 6, n° 12513/2022. Alla misura in esame non si applicherebbero i principi sanciti dalle Sezioni Unite "Ellade" che sarebbe riferita al sequestro previsto dal comma 2 del citato art. 321. 2. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Il tema devolto all'attenzione della Corte è stato oggetto di interventi esegetici non sempre convergenti. 2.1. Secondo un precedente orientamento di legittimità - che è stato avallato anche da questa stessa Sezione (cfr. Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, [...], Rv. 283054-01; sulla stessa linea, sebbene íncidenter tantum, Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, n.m.)- «qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ovvero i reati previsti dagli articoli compresi tra il 314 ed il 335 cod. pen.), sarà sufficiente, ai fini dell'adozione della misura, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in relazione alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con la sentenza di condanna o di applicazione della pena». 2 t Tale chiave di lettura è stata, in particolare, sostenuta valorizzando il «dato letterale emergente dall'impiego al secondo comma [dell'art. 321 cod. proc. peni. del verbo modale "può" e sul raffronto con la diversa espressione adottata dal legislatore al comma 2-bis dell'art. 321 ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), con riferimento alla misura cautelare reale adattabile nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». Secondo tale orientamento con «l'aggiunta del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. il legislatore ha... introdotto, un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, connotata da un carattere obbligatorio, desumibile sia dalla lettera della norma che da una considerazione di carattere logico-sistematica volta ad attribuire un senso ad una disposizione che, altrimenti, avrebbe costituito un mero duplicato di quella, ben più ampia e generale, contenuta al secondo comma». L'affermazione - secondo cui la intrinseca pericolosità delle cose sottoposte al sequestro preventivo in funzione della confisca, sia essa di proprietà o di valore, nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, esima il giudice dal dovere di motivazione sul periculum in mora — verrebbe, secondo tale orientamento, anche avvalorato da alcuni passaggi motivazionali della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade, Rv. 281848 — 01); in particolare, ai §§ 6.1. e 6.2. (in fine) del Considerato in diritto, là dove si legge: «...ed anzi, proprio la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis [dell'art. 321 cod. proc. pen.] conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva, abbracciata dal primo orientamento, di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». Logico corollario è che, ai fini della legittima disposizione della misura, basterebbe accertare il fumus del reato. Tesi — questa -sostenuta con il presente ricorso e che, conseguentemente, porterebbe all'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.2. Secondo un recente e maggioritario orientamento di legittimità, che si intende ribadire, la necessità della motivazione, che investa non solo il fumus ma anche il periculum in mora, è soluzione obbligata, là dove si intenda privilegiare una lettura sinottica del sistema che tenga conto del quadro costituzionale, convenzionale ed euro-unitario (cfr. Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Rv. 284073 - 01; Sez. 3, n 46245 del 18/10/2022, Rv. 283836 - 01; Sez.6, n. 32582 del 05/07/2022, Rv.283619 - 01). Ed infatti, in tale prospettiva, nella verifica di legittimità dei provvedimenti di sequestro - a prescindere dalla funzione probatoria, preventiva, conservativa - assumono un ruolo decisivo i principi di proporzionalità e di adeguatezza, che, sebbene testualmente indicati per le misure cautelari personali ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono stati gradualmente estesi, a seguito di diversi interventi di questa Corte a Sezioni Unite, anche alle misure ablatorie reali. E ciò essenzialmente in considerazione del fatto che i sequestri, quale che sia la funzione svolta, vanno comunque ad incidere sul diritto di proprietà e sul diritto di iniziativa economica, che hanno indubbia valenza costituzionale, per la portata precettiva che si riconosce all'art. 42 Cost., e rilevanza sovranazionale ai sensi dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale CEDU. Ogni misura che, dunque, interferisca con l'esercizio di diritti di natura costituzionale, deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire e richiedere un equilibrio tra i divergenti interessi in gioco. Il principio di proporzionalità è, peraltro, richiamato ai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, nonchè agli artt. 49, par. 3, e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU. E' indicato quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali anche dal Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale. L'art. 1, par. 3, prevede che, nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. Il medesimo parametro è evocato, inoltre, dalla Direttiva 7 2014/421UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (§ 6.2.2.). 2.3. Non ritiene il Collegio che dalla pronuncia "Ellade" - il cui principio di diritto è espressamente riferito al sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - consegua l'affermazione che, per l'ipotesi oggetto del presente ricorso, si possa prescindere dalla motivazione relativa al periculum. In realtà, dal complesso dell'argomentazione delle Sezioni unite si ricava che l'onere motivazionale sul periculum è presupposto necessario per qualsiasi sequestro finalizzato alla confisca, sia essa facoltativa o obbligatoria. Al § 6.2.2.1 viene chiarito che la motivazione riferita al periculum risulta comunque necessaria anche per rispettare «il principio di presunzione di non I t colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all'art. 6, par. 2, CEDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito;
in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe, si è condivisibilmente detto, costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva». Principi - questi - che come efficacemente argomentato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale - debbono valere anche con riferimento ai sequestri finalizzati alla confisca e disposti nei procedimenti per i reati contro la Pubblica amministrazione, perché diversamente opinando si verrebbe a vulnerare il principio contenuto nell'art. 14 Cost. che per i sequestri prevede le medesime garanzie indicate nel precedente art. 13, tra le quali centrale è "l'atto motivato della Autorità giudiziaria" (Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Rv. 284757 - 01). 2.4. Peraltro è il caso di segnalare come la sentenza "Ellade" abbia introdotto l'eccezione al principio generale solo per il sequestro, avente ad oggetto le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato;
in tal caso, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege", essendo in tale caso «sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difettando infatti, per legge, per la intrinseca pericolosità derivante dalle sue caratteristiche, il presupposto della confisca rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale» (§ 9 del Considerato in diritto). Che l'obbligatorietà della misura reale non consenta mai di abdicare ai presupposti ex lege previsti per la sua legittimità è, infine, principio ribadito, seppure in relazione al sequestro previsto dal comma 1 dell'art. 321, cod. proc. pen., dalle Sezioni Unite con la sentenza "Innocenti" (cfr. sent. n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722 - 01): l'obbligatorietà per il Giudice non mette in discussione la preventiva verifica giudiziale dei relativi presupposti costitutivi del fumus commissi delicti e del peri culum in mora. 2.4. Dunque, anche per sequestro funzionale alla confisca correlato ai delitti cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - anch'esso t obbligatorio, tenuto conto dell'uso dell'indicativo presente del verbo disporre nel testo del comma 2 - bis dell'art. 321 cod. proc. pen. ("il giudice dispone il sequestro") - va esclusa qualsivoglia lettura interpretativa in deroga allo "statuto normativo" generale che è applicabile a tutte le forme di sequestro, non essendovi plausibili ragioni per operare un distinguo in ragione della funzione del sequestro e della diversa tipologia dei reati in riferimento ai quali la misura cautelare reale venga adottata. In tale contesto, è imprescindibile l'onere motivazionale che, in relazione al sequestro in oggetto, andrà modulato in considerazione sia delle prospettive di depauperamento del patrimonio sia della maggiore possibilità di dispersione propria di beni come il denaro. Ne emerge, dunque, l'esattezza in diritto delle valutazioni spese a sostegno della decisione impugnata, là dove ha rilevato la radicale assenza di motivazione, nel provvedimento genetico, in ordine a uno dei presupposti costitutivi della misura, destinata a viziare, in radice, l'ordinanza stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, 16/04/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Maria Elena Gamberini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Michele Ambra, difensore di OR GA CO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI 0 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanisetta ha presentato ricorso avverso l'ordinanza emessa il 12 febbraio 2026 dal Tribunale della medesima città, che - in funzione di Giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - disponeva l'annullamento dell'ordinanza genetica della misura cautelare reale del Penale Sent. Sez. 6 Num. 18369 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 16/04/2026 sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 - ter, comma 1, cod. pen. di somme di danaro, quale profitto dei reati, riconducibili all'alveo del reato di corruzione e truffa aggravata, provvisoriamente ascritti a OR GA CO, ritenendo assertiva la motivazione in ordine al periculum in mora. 1.1. Il Pubblico Ministero ha dedotto che l'annullamento del sequestro preventivo - disposta per omessa motivazione sul periculum in mora, per il mero riferimento al rischio di dispersione del denaro, di cui l'indagato aveva il possesso, per "l'elevata volatilità" del bene - avrebbe violato l'art. 321 cod. proc. pen. Il sequestro non era stato disposto a norma del comma 2 di tale articolo, bensì ai sensi del successivo comma 2-bis, che, per i delitti - come quello in esame - dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, prevede un'ipotesi obbligatoria di sequestro. Pertanto, ai fini della legittima adozione della misura, sarebbe sufficiente la sola assoggettabilità a confisca del bene, senza alcuna necessità di specificare le ragioni che rendano necessaria la cautela come, peraltro, precisato da Cass. Sez. 6, n° 12513/2022. Alla misura in esame non si applicherebbero i principi sanciti dalle Sezioni Unite "Ellade" che sarebbe riferita al sequestro previsto dal comma 2 del citato art. 321. 2. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Il tema devolto all'attenzione della Corte è stato oggetto di interventi esegetici non sempre convergenti. 2.1. Secondo un precedente orientamento di legittimità - che è stato avallato anche da questa stessa Sezione (cfr. Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, [...], Rv. 283054-01; sulla stessa linea, sebbene íncidenter tantum, Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, n.m.)- «qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ovvero i reati previsti dagli articoli compresi tra il 314 ed il 335 cod. pen.), sarà sufficiente, ai fini dell'adozione della misura, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in relazione alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con la sentenza di condanna o di applicazione della pena». 2 t Tale chiave di lettura è stata, in particolare, sostenuta valorizzando il «dato letterale emergente dall'impiego al secondo comma [dell'art. 321 cod. proc. peni. del verbo modale "può" e sul raffronto con la diversa espressione adottata dal legislatore al comma 2-bis dell'art. 321 ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), con riferimento alla misura cautelare reale adattabile nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». Secondo tale orientamento con «l'aggiunta del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. il legislatore ha... introdotto, un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, connotata da un carattere obbligatorio, desumibile sia dalla lettera della norma che da una considerazione di carattere logico-sistematica volta ad attribuire un senso ad una disposizione che, altrimenti, avrebbe costituito un mero duplicato di quella, ben più ampia e generale, contenuta al secondo comma». L'affermazione - secondo cui la intrinseca pericolosità delle cose sottoposte al sequestro preventivo in funzione della confisca, sia essa di proprietà o di valore, nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, esima il giudice dal dovere di motivazione sul periculum in mora — verrebbe, secondo tale orientamento, anche avvalorato da alcuni passaggi motivazionali della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade, Rv. 281848 — 01); in particolare, ai §§ 6.1. e 6.2. (in fine) del Considerato in diritto, là dove si legge: «...ed anzi, proprio la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis [dell'art. 321 cod. proc. pen.] conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva, abbracciata dal primo orientamento, di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». Logico corollario è che, ai fini della legittima disposizione della misura, basterebbe accertare il fumus del reato. Tesi — questa -sostenuta con il presente ricorso e che, conseguentemente, porterebbe all'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.2. Secondo un recente e maggioritario orientamento di legittimità, che si intende ribadire, la necessità della motivazione, che investa non solo il fumus ma anche il periculum in mora, è soluzione obbligata, là dove si intenda privilegiare una lettura sinottica del sistema che tenga conto del quadro costituzionale, convenzionale ed euro-unitario (cfr. Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Rv. 284073 - 01; Sez. 3, n 46245 del 18/10/2022, Rv. 283836 - 01; Sez.6, n. 32582 del 05/07/2022, Rv.283619 - 01). Ed infatti, in tale prospettiva, nella verifica di legittimità dei provvedimenti di sequestro - a prescindere dalla funzione probatoria, preventiva, conservativa - assumono un ruolo decisivo i principi di proporzionalità e di adeguatezza, che, sebbene testualmente indicati per le misure cautelari personali ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono stati gradualmente estesi, a seguito di diversi interventi di questa Corte a Sezioni Unite, anche alle misure ablatorie reali. E ciò essenzialmente in considerazione del fatto che i sequestri, quale che sia la funzione svolta, vanno comunque ad incidere sul diritto di proprietà e sul diritto di iniziativa economica, che hanno indubbia valenza costituzionale, per la portata precettiva che si riconosce all'art. 42 Cost., e rilevanza sovranazionale ai sensi dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale CEDU. Ogni misura che, dunque, interferisca con l'esercizio di diritti di natura costituzionale, deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire e richiedere un equilibrio tra i divergenti interessi in gioco. Il principio di proporzionalità è, peraltro, richiamato ai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, nonchè agli artt. 49, par. 3, e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU. E' indicato quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali anche dal Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale. L'art. 1, par. 3, prevede che, nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. Il medesimo parametro è evocato, inoltre, dalla Direttiva 7 2014/421UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (§ 6.2.2.). 2.3. Non ritiene il Collegio che dalla pronuncia "Ellade" - il cui principio di diritto è espressamente riferito al sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - consegua l'affermazione che, per l'ipotesi oggetto del presente ricorso, si possa prescindere dalla motivazione relativa al periculum. In realtà, dal complesso dell'argomentazione delle Sezioni unite si ricava che l'onere motivazionale sul periculum è presupposto necessario per qualsiasi sequestro finalizzato alla confisca, sia essa facoltativa o obbligatoria. Al § 6.2.2.1 viene chiarito che la motivazione riferita al periculum risulta comunque necessaria anche per rispettare «il principio di presunzione di non I t colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all'art. 6, par. 2, CEDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito;
in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe, si è condivisibilmente detto, costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva». Principi - questi - che come efficacemente argomentato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale - debbono valere anche con riferimento ai sequestri finalizzati alla confisca e disposti nei procedimenti per i reati contro la Pubblica amministrazione, perché diversamente opinando si verrebbe a vulnerare il principio contenuto nell'art. 14 Cost. che per i sequestri prevede le medesime garanzie indicate nel precedente art. 13, tra le quali centrale è "l'atto motivato della Autorità giudiziaria" (Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Rv. 284757 - 01). 2.4. Peraltro è il caso di segnalare come la sentenza "Ellade" abbia introdotto l'eccezione al principio generale solo per il sequestro, avente ad oggetto le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato;
in tal caso, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege", essendo in tale caso «sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difettando infatti, per legge, per la intrinseca pericolosità derivante dalle sue caratteristiche, il presupposto della confisca rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale» (§ 9 del Considerato in diritto). Che l'obbligatorietà della misura reale non consenta mai di abdicare ai presupposti ex lege previsti per la sua legittimità è, infine, principio ribadito, seppure in relazione al sequestro previsto dal comma 1 dell'art. 321, cod. proc. pen., dalle Sezioni Unite con la sentenza "Innocenti" (cfr. sent. n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722 - 01): l'obbligatorietà per il Giudice non mette in discussione la preventiva verifica giudiziale dei relativi presupposti costitutivi del fumus commissi delicti e del peri culum in mora. 2.4. Dunque, anche per sequestro funzionale alla confisca correlato ai delitti cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - anch'esso t obbligatorio, tenuto conto dell'uso dell'indicativo presente del verbo disporre nel testo del comma 2 - bis dell'art. 321 cod. proc. pen. ("il giudice dispone il sequestro") - va esclusa qualsivoglia lettura interpretativa in deroga allo "statuto normativo" generale che è applicabile a tutte le forme di sequestro, non essendovi plausibili ragioni per operare un distinguo in ragione della funzione del sequestro e della diversa tipologia dei reati in riferimento ai quali la misura cautelare reale venga adottata. In tale contesto, è imprescindibile l'onere motivazionale che, in relazione al sequestro in oggetto, andrà modulato in considerazione sia delle prospettive di depauperamento del patrimonio sia della maggiore possibilità di dispersione propria di beni come il denaro. Ne emerge, dunque, l'esattezza in diritto delle valutazioni spese a sostegno della decisione impugnata, là dove ha rilevato la radicale assenza di motivazione, nel provvedimento genetico, in ordine a uno dei presupposti costitutivi della misura, destinata a viziare, in radice, l'ordinanza stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, 16/04/2026