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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO,
SEZIONE TERZA CIVILE SPECIALIZZATA AGRARIA
COMPOSTA DAI SIGG. MAGISTRATI
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. NI LE Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
Dott. Aurelio Scavone Esperto
Dott. Franca Omodei Esperta
Nella causa iscritta al n. 535/2025,
TRA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 02/12/1977, con il patrocinio dell'Avv. ALFANO ANIELLO e con elezione di domicilio in via VIA S.MANNONE 97 91022 CASTELVETRANO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA) in data 10/08/1952, con il patrocinio dell'Avv. MOCCIARO GANDOLFO e con elezione di domicilio in via Catania 8/A, presso il medesimo difensore
APPELLATO all'esito della discussione orale, giusta il dispositivo letto e depositato in data
17.10.2025, visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.5.2024, notificato in data 24.5.2024 unitamente al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio Controparte_1
avanti al Tribunale di Termini Imerese – sezione specializzata Parte_1
agraria –, esponendo: di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in
Roccamena, contrada Casalotto;
che con scrittura del 21.2.2020, concedeva il godimento del suddetto fondo alla sig.ra per la durata di 10 Parte_1
anni; che il contratto era stato sottoscritto in vista di una permuta del fondo con altro fondo di proprietà del sig. , marito della sig.ra Parte_2 [...]
che, tuttavia, la permuta non si era realizzata per la mancanza del Parte_1
titolo di proprietà in capo al sig. ; che, successivamente alla sottoscrizione Parte_2
del contratto di locazione, la sig.ra chiedeva al proprietario Parte_1
l'autorizzazione a variare la coltura del terreno per trasformarlo in vigneto, preordinato alla richiesta di concessione dei contributi pubblici previsti, la cui pratica era di competenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo;
che inizialmente le concedeva la suddetta autorizzazione, ma subito dopo, e precisamente con lettera raccomandata a.r. del 6.10.2020, inviata tanto alla sig.ra Parte_1 tanto all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo, aveva comunicato che
“espressamente non si autorizza l'eventuale realizzazione di impianti arborei compreso il vigneto” sul terreno di sua proprietà, intendendo con ciò revocare la precedente autorizzazione;
che, con ulteriore comunicazione, trasmessa all'Ispettorato tramite pec in data 15.11.2022, ribadiva il proprio dissenso al reimpianto ma che, nonostante ciò, la sig.ra iniziava i lavori di Parte_1
impianto del vigneto;
che seguivano poi ulteriori intimazioni per far cessare i lavori nonché per il rilascio del fondo;
che anche il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11 del D. Lgs.
1.9.2011 n. 150 aveva esito negativo;
che, per tali ragioni, chiedeva di dichiarare la nullità del contratto di locazione del 21.2.2020, in subordine ed in alternativa, di dichiarare la risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento dell'affittuaria e di condannarla all'immediato rilascio del fondo.
Costituitasi, contestava quanto dedotto dal ricorrente e Parte_1
chiedeva il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Istruita la causa, con sentenza n. 159 dell'11.2.2025, il Tribunale accoglieva il ricorso.
In motivazione, il Decidente, in primo luogo, rigettava l'eccezione di nullità formulata dal ricorrente, considerando che, dall'esame del contratto (nell'ottica della causa in concreto), emergeva la volontà delle parti di regolare i rapporti aventi ad oggetto il fondo per cui è causa secondo lo schema negoziale tipico della locazione.
Precisava che l'irrisorietà del corrispettivo non poteva configurare ipotesi di nullità ma al più un accordo simulatorio di cui non vi era prova e che, in ogni caso, si giustificava stante l'impegno di stipulare il contratto di permuta. Riteneva, poi, priva di fondamento la lamentata nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418
c.c. in riferimento al Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e al Decreto Ministeriale n. 12272 del 15/12/2015. In particolare, osservava come l'asserita violazione della già menzionata normativa, se provata, riguarda un'iniziativa posta in essere dalla convenuta in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto del 21.02.2020, il quale, invero, non presentava, nel suo contenuto, alcuna violazione di norme imperative, tale da configurare la fattispecie di nullità c.d. virtuale. Qualificava dunque la scrittura delle parti quale contratto di affitto. Quanto alla domanda di risoluzione, da ritenersi proponibile e procedibile, la riteneva fondata stante la documentazione prodotta dal ricorrente e considerando l'inammissibilità di quella tardivamente prodotta dalla resistente. In particolare, evidenziava che il proprietario, seppur in un primo momento avesse acconsentito alla modifica della coltura, aveva poi manifestato più volte il dissenso e negato ogni autorizzazione ma che, nonostante ciò, la resistente aveva iniziato i lavori di reimpianto del vigneto, portando avanti l'iter autorizzativo nei confronti dell'Assessorato. Concludeva reputando indubbio che il reimpianto dei vigneti effettuato dalla resistente fosse avvenuto contro la volontà del proprietario e, pertanto, dichiarava risolto il contratto e condannava la resistente al rilascio del fondo.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 11.3.2025, al quale resisteva . Controparte_1
All'udienza del 17.10.2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver il
Tribunale ritenuto sussistente il grave inadempimento e conseguentemente risolto il contratto. Deduce che l'errore in cui è incorso il Giudice trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 5, comma 2, L. n. 203/1982 e, comunque, degli artt.
1453-1455 c.c., anche in relazione all'art. 7 del contratto di affitto del 21.02.2020 de quo. Specificamente, argomenta di aver provveduto al reimpianto di vigneto solo a fronte dell'autorizzazione del proprietario nonché dell'Assessorato Regionale, in quanto peraltro previsto nell'art. 7 del contratto di locazione inerente alle migliorie del fondo.
Ebbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, va ricordato l'art. 5, comma
2, L. 203/1982 che dispone: “la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che “in materia di contratti agrari l'unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5 legge del 3 maggio 1982, n. 203, quando modifichi l'originario ordinamento colturale del fondo, perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo” (Cass. n.
26843/2006).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge con chiarezza che l'odierna appellante ha proceduto al reimpianto di vigneti, circostanza peraltro fin da subito confermata dalla stessa;
va dunque considerato, in primo luogo, che sin dalla data del 6.10.2020, il proprietario del fondo ha comunicato il proprio espresso diniego per eventuale realizzazione di impianti arborei compreso il vigneto. Si aggiunga, poi, che il dissenso veniva reiterato svariate volte nel corso del tempo e che, dunque, la ha proceduto ad effettuare le opere anzi dette in totale Parte_1
spregio delle indicazioni pervenute dal proprietario del fondo. Peraltro, non coglie nel segno l'eccezione formulata da parte appellante, secondo la quale tali trasformazioni debbano considerarsi meri miglioramenti, come tali quindi consentiti dalla legge e dalle condizioni contrattuali. Difatti, è pacifico che il fondo per cui è causa avesse
“destinazione seminativo”, pertanto, è evidente che l'aver proceduto alla realizzazione di impianti arborei non può considerarsi mero miglioramento quanto piuttosto trasformazione del fondo, che come tale, in mancanza di autorizzazione del proprietario, va considerato grave inadempimento. Per tali ragioni, trovano conferma le statuizioni di prime cure.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, essendo la propria costituzione in giudizio tardiva, ha ritenuto inammissibili sia l'articolazione dei mezzi istruttori sia la documentazione prodotta.
Argomenta, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza, che nel rito del lavoro la produzione di documento successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, laddove la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui o in generale dall'evolversi del giudizio successivamente al ricorso o alla costituzione;
il rigoroso sistema delle preclusioni, peraltro, trova un contemperamento, in funzione della ricerca della verità materiale, nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi istruttori ai sensi dell'art. 437
c.p.c., ove siano indispensabili ai fini della decisione.
Anche questo motivo non ha pregio.
La Corte di Cassazione ha chiarito, costantemente: “In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione probatoria avanzate dal lavoratore in appello, in quanto afferenti a documenti - nella specie, comunicazioni su assunzione e licenziamento;
CP_2
estratto contributivo;
modello C2/storico - di epoca antecedente al deposito del CP_3
ricorso e non prodotti tempestivamente in primo grado, senza tuttavia considerare che gli esiti del giudizio ne avevano evidenziato l'indispensabilità ai fini della prova del rapporto di lavoro controverso). (Cass. 21.6.2025, n. 16646).
Ora, nella specie, i documenti che la intendeva depositare Parte_1
tardivamente sono la dichiarazione di assenso del proprietario dei terreni al reimpianto del vigneto e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sarebbero quelli effettivamente sottoscritti dal Governale, a dire della stessa appellante. Tuttavia, la produzione dei nuovi documenti non rivestirebbe quella indispensabilità richiesta dalla norma citata per superare la generale preclusione sui mezzi di prova;
invero, le dichiarazioni a firma (apparente, secondo l'appellato) del depositate dalla in primo grado, con la memoria di CP_1 Parte_1
costituzione, non sono quelle sulla base delle quali è stata rilasciata alla stessa la contestata autorizzazione all'impianto del vigneto, che, come riferisce l'appellato, si trovavano nel fascicolo dell'Ispettorato e che lo stesso Ufficio ha rilasciato al
(giusta pec del 13.5.2023) a seguito di richiesta di questi del 25.2.2023 CP_1
(prodotte dallo stesso con il ricorso, unitamente alla richiamata pec CP_1 dell'Ispettorato del 13.5.2023). Sicchè tal tale produzione sarebbe comunque inutile ai fin della valutazione dell'inadempimento, posto dal ricorrente e riscontrato dal primo Giudice ai fini della risoluzione del contratto di affitto inter partes. E ciò, a tacere del fatto che ha disconosciuto tempestivamente (alla prima udienza CP_1
di discussione del ricorso) anche le suddette due dichiarazioni prodotte dalla
(e che non vi è stata istanza di verificazione dei predetti documenti). Parte_1
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da con ricorso deposita in Parte_1
data 11.3.2025, avverso la sentenza n. 159/2025 pronunziata dal Tribunale di Termini
Imerese – Sezione Specializzata Agraria – in data 11.2.2025;
2) condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile –
Specializzata Agraria – della Corte di Appello, il 17 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
D.ssa NI LE Dott. Antonino Liberto Porracciolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO,
SEZIONE TERZA CIVILE SPECIALIZZATA AGRARIA
COMPOSTA DAI SIGG. MAGISTRATI
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. NI LE Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
Dott. Aurelio Scavone Esperto
Dott. Franca Omodei Esperta
Nella causa iscritta al n. 535/2025,
TRA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 02/12/1977, con il patrocinio dell'Avv. ALFANO ANIELLO e con elezione di domicilio in via VIA S.MANNONE 97 91022 CASTELVETRANO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA) in data 10/08/1952, con il patrocinio dell'Avv. MOCCIARO GANDOLFO e con elezione di domicilio in via Catania 8/A, presso il medesimo difensore
APPELLATO all'esito della discussione orale, giusta il dispositivo letto e depositato in data
17.10.2025, visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.5.2024, notificato in data 24.5.2024 unitamente al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio Controparte_1
avanti al Tribunale di Termini Imerese – sezione specializzata Parte_1
agraria –, esponendo: di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in
Roccamena, contrada Casalotto;
che con scrittura del 21.2.2020, concedeva il godimento del suddetto fondo alla sig.ra per la durata di 10 Parte_1
anni; che il contratto era stato sottoscritto in vista di una permuta del fondo con altro fondo di proprietà del sig. , marito della sig.ra Parte_2 [...]
che, tuttavia, la permuta non si era realizzata per la mancanza del Parte_1
titolo di proprietà in capo al sig. ; che, successivamente alla sottoscrizione Parte_2
del contratto di locazione, la sig.ra chiedeva al proprietario Parte_1
l'autorizzazione a variare la coltura del terreno per trasformarlo in vigneto, preordinato alla richiesta di concessione dei contributi pubblici previsti, la cui pratica era di competenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo;
che inizialmente le concedeva la suddetta autorizzazione, ma subito dopo, e precisamente con lettera raccomandata a.r. del 6.10.2020, inviata tanto alla sig.ra Parte_1 tanto all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo, aveva comunicato che
“espressamente non si autorizza l'eventuale realizzazione di impianti arborei compreso il vigneto” sul terreno di sua proprietà, intendendo con ciò revocare la precedente autorizzazione;
che, con ulteriore comunicazione, trasmessa all'Ispettorato tramite pec in data 15.11.2022, ribadiva il proprio dissenso al reimpianto ma che, nonostante ciò, la sig.ra iniziava i lavori di Parte_1
impianto del vigneto;
che seguivano poi ulteriori intimazioni per far cessare i lavori nonché per il rilascio del fondo;
che anche il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11 del D. Lgs.
1.9.2011 n. 150 aveva esito negativo;
che, per tali ragioni, chiedeva di dichiarare la nullità del contratto di locazione del 21.2.2020, in subordine ed in alternativa, di dichiarare la risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento dell'affittuaria e di condannarla all'immediato rilascio del fondo.
Costituitasi, contestava quanto dedotto dal ricorrente e Parte_1
chiedeva il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Istruita la causa, con sentenza n. 159 dell'11.2.2025, il Tribunale accoglieva il ricorso.
In motivazione, il Decidente, in primo luogo, rigettava l'eccezione di nullità formulata dal ricorrente, considerando che, dall'esame del contratto (nell'ottica della causa in concreto), emergeva la volontà delle parti di regolare i rapporti aventi ad oggetto il fondo per cui è causa secondo lo schema negoziale tipico della locazione.
Precisava che l'irrisorietà del corrispettivo non poteva configurare ipotesi di nullità ma al più un accordo simulatorio di cui non vi era prova e che, in ogni caso, si giustificava stante l'impegno di stipulare il contratto di permuta. Riteneva, poi, priva di fondamento la lamentata nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418
c.c. in riferimento al Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e al Decreto Ministeriale n. 12272 del 15/12/2015. In particolare, osservava come l'asserita violazione della già menzionata normativa, se provata, riguarda un'iniziativa posta in essere dalla convenuta in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto del 21.02.2020, il quale, invero, non presentava, nel suo contenuto, alcuna violazione di norme imperative, tale da configurare la fattispecie di nullità c.d. virtuale. Qualificava dunque la scrittura delle parti quale contratto di affitto. Quanto alla domanda di risoluzione, da ritenersi proponibile e procedibile, la riteneva fondata stante la documentazione prodotta dal ricorrente e considerando l'inammissibilità di quella tardivamente prodotta dalla resistente. In particolare, evidenziava che il proprietario, seppur in un primo momento avesse acconsentito alla modifica della coltura, aveva poi manifestato più volte il dissenso e negato ogni autorizzazione ma che, nonostante ciò, la resistente aveva iniziato i lavori di reimpianto del vigneto, portando avanti l'iter autorizzativo nei confronti dell'Assessorato. Concludeva reputando indubbio che il reimpianto dei vigneti effettuato dalla resistente fosse avvenuto contro la volontà del proprietario e, pertanto, dichiarava risolto il contratto e condannava la resistente al rilascio del fondo.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 11.3.2025, al quale resisteva . Controparte_1
All'udienza del 17.10.2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver il
Tribunale ritenuto sussistente il grave inadempimento e conseguentemente risolto il contratto. Deduce che l'errore in cui è incorso il Giudice trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 5, comma 2, L. n. 203/1982 e, comunque, degli artt.
1453-1455 c.c., anche in relazione all'art. 7 del contratto di affitto del 21.02.2020 de quo. Specificamente, argomenta di aver provveduto al reimpianto di vigneto solo a fronte dell'autorizzazione del proprietario nonché dell'Assessorato Regionale, in quanto peraltro previsto nell'art. 7 del contratto di locazione inerente alle migliorie del fondo.
Ebbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, va ricordato l'art. 5, comma
2, L. 203/1982 che dispone: “la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che “in materia di contratti agrari l'unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5 legge del 3 maggio 1982, n. 203, quando modifichi l'originario ordinamento colturale del fondo, perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo” (Cass. n.
26843/2006).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge con chiarezza che l'odierna appellante ha proceduto al reimpianto di vigneti, circostanza peraltro fin da subito confermata dalla stessa;
va dunque considerato, in primo luogo, che sin dalla data del 6.10.2020, il proprietario del fondo ha comunicato il proprio espresso diniego per eventuale realizzazione di impianti arborei compreso il vigneto. Si aggiunga, poi, che il dissenso veniva reiterato svariate volte nel corso del tempo e che, dunque, la ha proceduto ad effettuare le opere anzi dette in totale Parte_1
spregio delle indicazioni pervenute dal proprietario del fondo. Peraltro, non coglie nel segno l'eccezione formulata da parte appellante, secondo la quale tali trasformazioni debbano considerarsi meri miglioramenti, come tali quindi consentiti dalla legge e dalle condizioni contrattuali. Difatti, è pacifico che il fondo per cui è causa avesse
“destinazione seminativo”, pertanto, è evidente che l'aver proceduto alla realizzazione di impianti arborei non può considerarsi mero miglioramento quanto piuttosto trasformazione del fondo, che come tale, in mancanza di autorizzazione del proprietario, va considerato grave inadempimento. Per tali ragioni, trovano conferma le statuizioni di prime cure.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, essendo la propria costituzione in giudizio tardiva, ha ritenuto inammissibili sia l'articolazione dei mezzi istruttori sia la documentazione prodotta.
Argomenta, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza, che nel rito del lavoro la produzione di documento successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, laddove la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui o in generale dall'evolversi del giudizio successivamente al ricorso o alla costituzione;
il rigoroso sistema delle preclusioni, peraltro, trova un contemperamento, in funzione della ricerca della verità materiale, nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi istruttori ai sensi dell'art. 437
c.p.c., ove siano indispensabili ai fini della decisione.
Anche questo motivo non ha pregio.
La Corte di Cassazione ha chiarito, costantemente: “In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione probatoria avanzate dal lavoratore in appello, in quanto afferenti a documenti - nella specie, comunicazioni su assunzione e licenziamento;
CP_2
estratto contributivo;
modello C2/storico - di epoca antecedente al deposito del CP_3
ricorso e non prodotti tempestivamente in primo grado, senza tuttavia considerare che gli esiti del giudizio ne avevano evidenziato l'indispensabilità ai fini della prova del rapporto di lavoro controverso). (Cass. 21.6.2025, n. 16646).
Ora, nella specie, i documenti che la intendeva depositare Parte_1
tardivamente sono la dichiarazione di assenso del proprietario dei terreni al reimpianto del vigneto e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sarebbero quelli effettivamente sottoscritti dal Governale, a dire della stessa appellante. Tuttavia, la produzione dei nuovi documenti non rivestirebbe quella indispensabilità richiesta dalla norma citata per superare la generale preclusione sui mezzi di prova;
invero, le dichiarazioni a firma (apparente, secondo l'appellato) del depositate dalla in primo grado, con la memoria di CP_1 Parte_1
costituzione, non sono quelle sulla base delle quali è stata rilasciata alla stessa la contestata autorizzazione all'impianto del vigneto, che, come riferisce l'appellato, si trovavano nel fascicolo dell'Ispettorato e che lo stesso Ufficio ha rilasciato al
(giusta pec del 13.5.2023) a seguito di richiesta di questi del 25.2.2023 CP_1
(prodotte dallo stesso con il ricorso, unitamente alla richiamata pec CP_1 dell'Ispettorato del 13.5.2023). Sicchè tal tale produzione sarebbe comunque inutile ai fin della valutazione dell'inadempimento, posto dal ricorrente e riscontrato dal primo Giudice ai fini della risoluzione del contratto di affitto inter partes. E ciò, a tacere del fatto che ha disconosciuto tempestivamente (alla prima udienza CP_1
di discussione del ricorso) anche le suddette due dichiarazioni prodotte dalla
(e che non vi è stata istanza di verificazione dei predetti documenti). Parte_1
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da con ricorso deposita in Parte_1
data 11.3.2025, avverso la sentenza n. 159/2025 pronunziata dal Tribunale di Termini
Imerese – Sezione Specializzata Agraria – in data 11.2.2025;
2) condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile –
Specializzata Agraria – della Corte di Appello, il 17 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
D.ssa NI LE Dott. Antonino Liberto Porracciolo