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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11855/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Rho (MI) il 17/04/1981 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luana Sciarretta presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) C.F.) nato a [...] in [...]
Nato a Milano il 02/04/1976 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: C.F. cittadina italiana nata a [...]_3 C.F._3 il 31 agosto 2012 e residente a [...]
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Pt_3 presso la madre;
2) La casa familiare sita nel comune di Vanzago (MI) in via Dante Alighieri n. 7 verrà assegnata alla signora unitamente a tutti gli arredi, che vi abiterà con la figlia;
Parte_1 Pt_3
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alterni dal giovedì pomeriggio sino Pt_3 alla domenica sera dopo cena;
nel weekend di pertinenza della madre il signor terrà con sé Pt_2
due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola e precisamente il martedì e il mercoledì con Pt_3 pernotto e quindi sino al giovedì mattina. I suddetti giorni infrasettimanali potranno essere modificati previo accordo tra i genitori in base agli impegni lavorativi degli stessi e alle esigenze della minore;
4) La minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dal 22 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 07 gennaio;
analogo discorso di alternanza per Pasqua e Pasquetta e ogni altra festività e relativi ponti. Per quanto concerne le vacanze estive la minore trascorrerà in via alternata con un genitore i primi 15 giorni di agosto e con l'altro gli ultimi 15 giorni, il rimanente periodo estivo in cui starà a casa da scuola seguirà il normale calendario Pt_3 di visite, salvo diverso accordo tra i genitori;
sul punto eventuali discostamenti da quanto sopra previsto andranno, in ogni caso, comunicati all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore dovrà comunicare all'altro dove porterà la minore;
5) Il compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni con ciascun genitore. La festa del Pt_3 papà e della mamma, così come i compleanni, saranno trascorsi dalla minore con il relativo genitore;
6) Il signor ha lasciato l'abitazione familiare e si è trasferito presso un altro immobile Pt_2 sito a Vanzago (MI) in via Matteotti, ove trasferirà la propria residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2025, non avendo ancora provveduto;
il signor ha già asportato tutti i propri Pt_2 effetti personali e ha consegnato alla signora ambedue i mazzi di chiavi dell'abitazione Pt_1 familiare;
7) Il signor continuerà a corrispondere il 50% del mutuo della suddetta abitazione, a Pt_2 tal proposito si impegna a versare il relativo importo, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, sul conto corrente acceso presso l'istituto bancario Intesa San Paolo e intestato unicamente alla signora il signor si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle spese condominiali Pt_1 Pt_2 straordinarie;
8) Il signor verserà alla signora a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo Pt_2 Pt_1 al mantenimento della figlia la somma di € 275,00 (duecentosettantacinque/00) Pt_3 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat a partire dal mese di settembre 2026;
9) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla minore, a tal proposito gli stessi faranno riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Milano del giugno 2025, che le parti dichiarano di conoscere avendone ricevuta copia dai rispettivi legali;
10) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
11) Gli obblighi di cui ai suddetti punti permarranno a carico dei genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Pt_3
12) Le spese legali sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 3.12.2025 Il giudice Rel. Est Dott.ssa Valentina Maderna
Il Presidente
Dott.ssa M.laura Amato