TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42384/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42384/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Parte_1 in Roma viale Marx n. 171/2 c/o lo (P.VA , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Felice Fazio e presso il suo studio in Roma via Taranto n. 44 elettivamente domiciliata giusta procura in atti
ATTRICE contro con sede in Roma, Via Vitorchiano n° 113, (p. iva Controparte_1
), in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Parte_3
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], codice fiscale
[...]
, giusta i più ampi poteri al medesimo spettanti per legge e statuto sociale, C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Petrucci (codice fiscale
) e dall'Avv. Luca Calcagni (codice fiscale del Foro di C.F._2 C.F._3
Roma ed elettivamente domiciliata presso il Loro Studio sito in Roma, Via Premuda n° 6, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1 Co giudizio la (di seguito ) per sentir dichiarare il grave inadempimento Controparte_1 della convenuta ai sensi degli artt.1176 e 1218 c.c. e, per l'effetto, vederla condannare al pagamento della somma di €11.663,00, oltre interessi ex D.Lgs.231/2002 e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contraris rejectis, di accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta ex art.1176 e 1218 c.c. e, per l'effetto, di condannarla al pagamento della somma di €.11.663,00 oltre interessi maturati e maturandi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, nonché alle spese e compensi della presente procedura da liquidarsi ex D.M. 55/2014 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del difensore antistatario”
Deduceva l'attrice di essere creditrice della somma indicata in virtù di attività di ripresa e messa in onda streaming delle gare di serie A di bocce e di corsi di aggiornamento presso n. 7 centri tecnici regionali, come da fatture n.2017024, 2017047 e 201755.
Si costituiva la convenuta impugnando e contestando la citazione e chiedeva:
1. in via preliminare, dichiarare improcedibile l'avversa domanda così come formulata per le causali ampiamente dedotte nella narrativa della presente comparsa, ed in special modo sub 1), con ogni consequenziale pronuncia di legge e con condanna della Società attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
2. nel merito in via principale, rigettare l'avversa domanda così come formulata perché infondata, in fatto ed in diritto, nonché non provata per le causali ampiamente dedotte nella narrativa della presente comparsa, con condanna della
Società attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. in via riconvenzionale, condannare la CP_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...] [...]
in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore della complessiva CP_1 somma di €.108.834,59=, di cui €.50.731,67 a titolo di restituzione somme ed €.58.102,92 a titolo di risarcimento danni, per le causali ampiamente dedotte nella narrativa della presente comparsa, ed in special modo sub 4), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e condanna della Società attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande rispettivamente e reciprocamente formulate dalla nei confronti Parte_1 Con Con della in via principale e dalla nei confronti della in via riconvenzionale, Parte_1 disporre la compensazione, anche parziale, di quanto dovuto dalla convenuta in favore dell'attrice per l'effetto dell'accoglimento delle domande contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione, con quanto dovuto dall'attrice in favore della convenuta in ragione della domanda riconvenzionale dispiegata con compensazione delle spese di lite.
Assumeva in sintesi che l'attività di ripresa e messa in onda streaming delle gare di serie A e l'attività di ripresa di corsi di aggiornamento presso n° 7 centri tecnici regionali di cui l'attrice chiedeva il pagamento della somma di € 11.663,00 derivavano da un più ampio accordo e rapporto commerciale intercorrente inter partes in relazione al quale la si sarebbe resa inadempiente nei Parte_1 Co confronti della .
All'udienza di comparizione il Giudice concedeva alle parti termine per esperire la procedura di negoziazione assistita che, regolarmente espletata, non comportava un componimento bonario. Richiesti da entrambe le parti i termini di cui all'art.183, VI c., c.p.c., veniva fissata l'udienza dell'8/01/2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori, udienza poi rinviata d'ufficio al 7/02/2020.
Veniva ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalle parti, ammesse le prove testimoniali, veniva pagina 2 di 3 effettuata dal giudice proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c. che non veniva accolta e la causa veniva rinviata per conclusioni con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa è emerso da un lato che la parte attrice ha ricevuto incarico per l'effettuazione delle dirette streaming e ciò è stato provato anche attraverso le testimonianze, cosicchè la domanda attrice deve essere accolta. Tuttavia, deve essere accolta anche la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
Il legale rappresentante di parte attrice, infatti, a fronte del pagamento di euro 92.150,67 ha affermato durante l'interrogatorio formale di avere provveduto all'installazione solo in 7 centri (su 20) delle telecamere acquistate in base all'accordo tra le parti;
di non avere riconsegnato le restanti telecamere che assume non avere potuto installare per mancanza di rete internet nei centri. Va evidenziato che non vi è in atti alcuna prova da cui emerge che parte attrice abbia segnalato la mancanza di rete internet che sarebbe stata la causa dell'impossibilità di installare tutte le telecamere e che tale incombenza fosse a carico della convenuta.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta, quindi, può trovare parziale accoglimento essendo stato dimostrato che l'attività di cui al contratto è stata realizzata unicamente in sette centri e non su venti come previsto nell'offerta e che ancora la maggior parte delle telecamere sono nella disponibilità della parte attrice che non le ha mai consegnate alla convenuta nonostante le richieste di restituzione essendo state già pagate. Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento dei danni in quanto non adeguatamente provata.
Tenuto conto di quanto sopra, in accoglimento della domanda attrice la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 11.663,00, oltre interessi ex D.Lgs.231/2002; in accoglimento della domanda riconvenzionale, parte attrice deve essere condannata al pagamento della somma di euro €.50.731,67 oltre interessi dalla domanda al saldo. Non può essere accolta la domanda di rivalutazione non sussistendone i presupposti trattandosi di debito di valuta.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 11.663,00, oltre interessi ex D.Lgs.231/2002;
- Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, e per l'effetto condanna parte attrice al pagamento della somma di euro 50.731,67 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di lite.
Roma, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42384/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Parte_1 in Roma viale Marx n. 171/2 c/o lo (P.VA , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Felice Fazio e presso il suo studio in Roma via Taranto n. 44 elettivamente domiciliata giusta procura in atti
ATTRICE contro con sede in Roma, Via Vitorchiano n° 113, (p. iva Controparte_1
), in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Parte_3
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], codice fiscale
[...]
, giusta i più ampi poteri al medesimo spettanti per legge e statuto sociale, C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Petrucci (codice fiscale
) e dall'Avv. Luca Calcagni (codice fiscale del Foro di C.F._2 C.F._3
Roma ed elettivamente domiciliata presso il Loro Studio sito in Roma, Via Premuda n° 6, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1 Co giudizio la (di seguito ) per sentir dichiarare il grave inadempimento Controparte_1 della convenuta ai sensi degli artt.1176 e 1218 c.c. e, per l'effetto, vederla condannare al pagamento della somma di €11.663,00, oltre interessi ex D.Lgs.231/2002 e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contraris rejectis, di accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta ex art.1176 e 1218 c.c. e, per l'effetto, di condannarla al pagamento della somma di €.11.663,00 oltre interessi maturati e maturandi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, nonché alle spese e compensi della presente procedura da liquidarsi ex D.M. 55/2014 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del difensore antistatario”
Deduceva l'attrice di essere creditrice della somma indicata in virtù di attività di ripresa e messa in onda streaming delle gare di serie A di bocce e di corsi di aggiornamento presso n. 7 centri tecnici regionali, come da fatture n.2017024, 2017047 e 201755.
Si costituiva la convenuta impugnando e contestando la citazione e chiedeva:
1. in via preliminare, dichiarare improcedibile l'avversa domanda così come formulata per le causali ampiamente dedotte nella narrativa della presente comparsa, ed in special modo sub 1), con ogni consequenziale pronuncia di legge e con condanna della Società attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
2. nel merito in via principale, rigettare l'avversa domanda così come formulata perché infondata, in fatto ed in diritto, nonché non provata per le causali ampiamente dedotte nella narrativa della presente comparsa, con condanna della
Società attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. in via riconvenzionale, condannare la CP_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...] [...]
in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore della complessiva CP_1 somma di €.108.834,59=, di cui €.50.731,67 a titolo di restituzione somme ed €.58.102,92 a titolo di risarcimento danni, per le causali ampiamente dedotte nella narrativa della presente comparsa, ed in special modo sub 4), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e condanna della Società attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande rispettivamente e reciprocamente formulate dalla nei confronti Parte_1 Con Con della in via principale e dalla nei confronti della in via riconvenzionale, Parte_1 disporre la compensazione, anche parziale, di quanto dovuto dalla convenuta in favore dell'attrice per l'effetto dell'accoglimento delle domande contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione, con quanto dovuto dall'attrice in favore della convenuta in ragione della domanda riconvenzionale dispiegata con compensazione delle spese di lite.
Assumeva in sintesi che l'attività di ripresa e messa in onda streaming delle gare di serie A e l'attività di ripresa di corsi di aggiornamento presso n° 7 centri tecnici regionali di cui l'attrice chiedeva il pagamento della somma di € 11.663,00 derivavano da un più ampio accordo e rapporto commerciale intercorrente inter partes in relazione al quale la si sarebbe resa inadempiente nei Parte_1 Co confronti della .
All'udienza di comparizione il Giudice concedeva alle parti termine per esperire la procedura di negoziazione assistita che, regolarmente espletata, non comportava un componimento bonario. Richiesti da entrambe le parti i termini di cui all'art.183, VI c., c.p.c., veniva fissata l'udienza dell'8/01/2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori, udienza poi rinviata d'ufficio al 7/02/2020.
Veniva ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalle parti, ammesse le prove testimoniali, veniva pagina 2 di 3 effettuata dal giudice proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c. che non veniva accolta e la causa veniva rinviata per conclusioni con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa è emerso da un lato che la parte attrice ha ricevuto incarico per l'effettuazione delle dirette streaming e ciò è stato provato anche attraverso le testimonianze, cosicchè la domanda attrice deve essere accolta. Tuttavia, deve essere accolta anche la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
Il legale rappresentante di parte attrice, infatti, a fronte del pagamento di euro 92.150,67 ha affermato durante l'interrogatorio formale di avere provveduto all'installazione solo in 7 centri (su 20) delle telecamere acquistate in base all'accordo tra le parti;
di non avere riconsegnato le restanti telecamere che assume non avere potuto installare per mancanza di rete internet nei centri. Va evidenziato che non vi è in atti alcuna prova da cui emerge che parte attrice abbia segnalato la mancanza di rete internet che sarebbe stata la causa dell'impossibilità di installare tutte le telecamere e che tale incombenza fosse a carico della convenuta.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta, quindi, può trovare parziale accoglimento essendo stato dimostrato che l'attività di cui al contratto è stata realizzata unicamente in sette centri e non su venti come previsto nell'offerta e che ancora la maggior parte delle telecamere sono nella disponibilità della parte attrice che non le ha mai consegnate alla convenuta nonostante le richieste di restituzione essendo state già pagate. Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento dei danni in quanto non adeguatamente provata.
Tenuto conto di quanto sopra, in accoglimento della domanda attrice la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 11.663,00, oltre interessi ex D.Lgs.231/2002; in accoglimento della domanda riconvenzionale, parte attrice deve essere condannata al pagamento della somma di euro €.50.731,67 oltre interessi dalla domanda al saldo. Non può essere accolta la domanda di rivalutazione non sussistendone i presupposti trattandosi di debito di valuta.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 11.663,00, oltre interessi ex D.Lgs.231/2002;
- Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, e per l'effetto condanna parte attrice al pagamento della somma di euro 50.731,67 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di lite.
Roma, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3