Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 settembre 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 marzo 2004 |
Commentari • 16
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- 5. Circolare del 18/02/2022 n. 4 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento NormativoAgenzia delle Entrate · 18 febbraio 2022
INDICE PREMESSA 1. Tassazione Irpef 1.1. Modifiche delle aliquote e degli scaglioni d\'imposta 1.2. Rimodulazione delle detrazioni 1.2.1. Redditi di lavoro dipendente e assimilati 1.2.2. Redditi di pensione 1.2.3. Redditi di lavoro autonomo e altri redditi 1.3. Modifica al d.l. n. 3 del 2020 recante \u00ABMisure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente\u00BB 1.3.1. Trattamento integrativo ante 1\° gennaio 2022 1.3.2. Trattamento integrativo post 1\° gennaio 2022 1.3.3. Adempimenti dei sostituti e dei sostituiti d\'imposta 1.3.4. Contribuenti senza sostituto d\'imposta 1.4. Il nuovo assegno unico e universale: le …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26494Provvedimento: 26494-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI - Primo Presidente - PIETRO CURZIO - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 06/10/2020 - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 5801/2013 FRANCO DE STEFANO - Presidente di Sezione - C0426494 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - c.u. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: ROEHRSSEN FRANCA, REBECCHINI FLAVIA, REBECCHINI LAVINIA, …Leggi di più...
- contributo di solidarietà previsto per i senatori al momento della cessazione dalla carica·
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 11/10/2024, n. 1460Provvedimento: Sentenza n. 1460/2024 Depositato il 11/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VIGORITA CELESTE, Presidente MONTANARO PINA, Relatore MORFINI CHIARA, Giudice in data 17/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 958/2024 depositato il 10/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
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- 3. Trib. Massa, sentenza 17/02/2023, n. 84Provvedimento: Successivamente all'udienza del 17/02/2023 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti. E' pure presente il funzionario UPP dott. Persona_1 I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice …Leggi di più...
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- 4. Corte Cost., sentenza 02/12/2011, n. 325Provvedimento: SENTENZA N. 325 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della …Leggi di più...
- carenza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso·
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- rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte·
- bilancio e contabilità pubblica·
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- 5. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/07/2004, n. 12692Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RIGGIO Ugo - Presidente - Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere - Dott. ODDO Massimo - Consigliere - Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - e da AGENZIA DELLE DOGANE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA …Leggi di più...
- addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica·
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- applicabilita'·
- domicilio fiscale·
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Versioni del testo
- Art. 1. ((Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall' articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , nonche' il trattamento di cui all' articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea. - Art. 2. ((Ai membri del Parlamento europeo)) indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , quale modificato con l' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato". - Art. 3. ((I membri del Parlamento europeo)) indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. ((Agli stessi membri)) e' concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti.