Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 settembre 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 marzo 2004 |
Commentari • 18
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 26494 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 20/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26494 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente – Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. – Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di sez. – Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di sez. – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. CONTI Roberto Giovannia – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: R.F., RE.FL., RE.LA., RE.LI., elettivamente domiciliate in …
Leggi di più… - 2. Titolari di cariche “non eletti”: trattamento fiscaleGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 18 settembre 2025
Con la risposta n. 248/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi spesa erogati ai sottosegretari regionali non eletti non possono beneficiare dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 52, comma 1, lettera b), del TUIR. La Regione aveva evidenziato come i sottosegretari, pur non eletti, ricevessero un trattamento economico equiparabile a quello dei consiglieri, comprensivo di indennità e rimborsi spesa, e svolgessero funzioni di supporto al Presidente della Giunta. Da qui la richiesta di estendere anche a loro l'esenzione fiscale prevista per i rimborsi spesa dei titolari di cariche elettive. Tuttavia, l'Agenzia ha respinto tale interpretazione, sottolineando che la norma …
Leggi di più… - 3. 730 semplificato 2024: come funziona e quali sono i vantaggi per lavoratori e pensionatiAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 2 maggio 2024
Il 730 semplificato 2024 è un percorso semplificato e guidato di presentazione della dichiarazione precompilata che, dal 30 aprile 2024, è a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati in un'apposita sezione dell'applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La modifica e la presentazione del 730 semplificato, o per meglio dire del 730 precompilato in modalità semplificata, è possibile dal 20 maggio 2024. Il 730 semplificato 2024 è quindi un modo ulteriormente guidato e semplificato di presentazione del 730 precompilato. Il 730 semplificato 2024 è stato introdotto dal nuovo comma 3-bis …
Leggi di più… - 4. Rimborsi Irpef a credito 730/2024 direttamente dall'Agenzia delle Entrate al posto del datore di lavoroAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 2 aprile 2024
video suggerito 9:00 Rimborsi Irpef a credito 730/2024 direttamente dall'Agenzia delle Entrate al posto del datore di lavoro Dal 2024 i Rimborsi Irpef a credito da 730/2024 possono essere richiesti e pagati direttamente dall'Agenzia delle Entrate al posto del datore di lavoro. La novità del 730/2024 è che i contribuenti lavoratori dipendenti ed i pensionati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall'avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ecco come funziona e quali sono i vantaggi, anche in termini di tempistica di pagamento dei rimborsi Irpef. 36 condivisioni Rimborsi Irpef a …
Leggi di più… - 5. Detrazione redditi di lavoro autonomo e occasionale 2024Antonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 9 gennaio 2024
Nel Testo unico sulle imposte sui redditi ci sono una serie di detrazioni fiscali, che consentono al contribuente di ridurre l'imposta Irpef da pagare. All'art. 13 del TUIR, tra le altre detrazioni, c'è la detrazione per redditi di lavoro autonomo. E' una detrazione fiscale per professionisti, titolari di partita IVA e anche chi svolge lavoro autonomo non occasionale e prestazioni occasionali. E' prevista quindi un'agevolazione fiscale sul reddito anche per i lavoratori autonomi, oltre che la detrazione fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti. La detrazione per lavoro autonomo nell'anno 2024 è uguale al quella prevista negli anni 2022 e 2023, non essendo stata modificata dalla …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26494Provvedimento: 26494-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI - Primo Presidente - PIETRO CURZIO - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 06/10/2020 - UI OV RD - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 5801/2013 CO DE ST - Presidente di Sezione - C0426494 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - c.u. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - RO OV NT - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: HR AN, NI AV, NI NI, NI IA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio …Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 11/10/2024, n. 1460Provvedimento: Sentenza n. 1460/2024 Depositato il 11/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VIGORITA CELESTE, Presidente MONTANARO PINA, Relatore MORFINI CHIARA, Giudice in data 17/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 958/2024 depositato il 10/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
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- 3. Trib. Massa, sentenza 17/02/2023, n. 84Provvedimento: Successivamente all'udienza del 17/02/2023 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti. E' pure presente il funzionario UPP dott. Persona_1 I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice …Leggi di più...
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- 4. Corte Cost., sentenza 02/12/2011, n. 325Provvedimento: SENTENZA N. 325 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, GI TESAURO, PA Maria NAPOLITANO, GI RI, RO CR, PA SI, OR ZI, DO RO, MA TA, ER AR, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/07/2004, n. 12692Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RIGGIO Ugo - Presidente - Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere - Dott. ODDO Massimo - Consigliere - Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - e da AGENZIA DELLE DOGANE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. ((Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall' articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , nonche' il trattamento di cui all' articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea. - Art. 2. ((Ai membri del Parlamento europeo)) indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , quale modificato con l' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato". - Art. 3. ((I membri del Parlamento europeo)) indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. ((Agli stessi membri)) e' concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti.