Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 settembre 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 marzo 2004 |
Commentari • 18
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 26494 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 20/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26494 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente – Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. – Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di sez. – Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di sez. – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. CONTI Roberto Giovannia – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: R.F., RE.FL., RE.LA., RE.LI., elettivamente domiciliate in …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26494Provvedimento: 26494-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI - Primo Presidente - PIETRO CURZIO - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 06/10/2020 - UI OV RD - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 5801/2013 CO DE ST - Presidente di Sezione - C0426494 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - c.u. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - RO OV NT - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: HR AN, NI AV, NI NI, NI IA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio …Leggi di più...
- contributo di solidarietà previsto per i senatori al momento della cessazione dalla carica·
- regime imponibile·
- natura·
- lavoro dipendente·
- redditi di lavoro·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- camera dei deputati e senato della repubblica·
- costituzione della repubblica·
- tributi erariali diretti·
- senato
Versioni del testo
- Art. 1. ((Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall' articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , nonche' il trattamento di cui all' articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea. - Art. 2. ((Ai membri del Parlamento europeo)) indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , quale modificato con l' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato". - Art. 3. ((I membri del Parlamento europeo)) indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. ((Agli stessi membri)) e' concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti.