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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/08/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 8021/2023 (cui è stato riunito il procedimento iscritto al Nrg 1065/2024), vertente
TRA
e rapp.ti e difesi dall'avv.to Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Alfonso Giaquinto ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Castemmare di Stabia alla via Luigi Denza n°24; nonché, presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
- Ricorrenti –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Biagio Cozzolino e Antonella CP_1
Ferraro dell'Avvocatura interna, ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco, Via Marconi 66.
-Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti per motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto dei SIg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ex artt. 29 comma 6 e 106 comma 5 dei c.c.n.l. Comparto Sanità vigenti ratione temporis, al compenso per lavoro straordinario festivo maturato e non corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative effettuate, tra il 2016 ed il 2021, in occasione di festività infrasettimanali;
B) per l'effetto, in conformità alle ore di lavoro espletate e alle aliquote previste dal c.c.n.l. quale compenso per il lavoro straordinario, condannare l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., a corrispondere l'importo di € 5.493,86 in favore del SI. Controparte_2
di € 4.594,08 in favore della SI.ra , € 5.235,54 in favore del SI. Parte_1 Parte_2 Parte_3
, di € 6.915,96 in favore della SI.ra oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione
[...] Parte_4 monetaria maturati dalle singole scadenze al saldo, o quelle maggiori o minori somme accertate in corso di causa;
C. condannare l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento del contributo unificato e dei Controparte_3 compensi del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara di averne fatto anticipo”.
Più nel dettaglio, gli istanti hanno esposto di lavorare alle dipendenze dell' e di aver svolto Controparte_3 la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turni;
di aver prestato, dal 2016 al 2021, lavoro in giorni festivi infrasettimanali e di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 9, tenuto conto della prestata attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali come da prospetti allegati ai ricorsi.
L' si è costituita in giudizio e ha dedotto che nelle more era stata Controparte_2 adottata la Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 con la quale la resistente aveva riconosciuto, per quanto di ragione, il diritto dei ricorrenti, liquidando i rispettivi importi: 1) Al SI. veniva corrisposto €. 819,33 per il 2018; € 1.135,09 per il 2019; € 1.008,54 per il Parte_1
2020; ed € 618,26 per il 2021, complessivamente quindi la somma di € 3.581,22 per il periodo 2018
– 2021; 2) Alla SI.ra veniva corrisposto per il periodo 2018 – 2021, € 878,73 per il 2018; € Parte_2
1.012,21 per il 2019; € 841,99 per il 2020; ed € 636,02, cioè la complessiva somma di €. 3.368,95; 3) Al SI. veniva corrisposto €. 873,64 per il 2018; € 710,34 per il 2019; € 1.167,14 per Parte_3 il 2020; ed € 703,81 per il 2021, complessivamente quindi la somma di € 3.454,93 per il periodo 2018
– 2021. 4) Alla SI.ra veniva corrisposto per il periodo 2018 – 2021, € 1.456,05 per il 2018; € Parte_4
632,76 per il 2019; € 1.137,96 per il 2020; ed € 879,95 per il 2021, cioè la complessiva somma di €.
4.106,72.
La resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione almeno parziale del diritto vantato da controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c., trattandosi di emolumenti da pagarsi con periodicità mensile, soggetti, pertanto, a prescrizione quinquennale.
Ciò detto, si osserva che deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti vantati dai ricorrente, avendo la documentato di aver effettuato i pagamenti CP_1 sopraindicati (che non sono stati contestati dalla difesa dei ricorrenti).
Deve tuttavia rilevarsi che l' resistente non ha versato gli ulteriori emolumenti richiesti dai ricorrenti, CP_2 in particolare:
A) € 2.158,53 in favore di € 1.708,28 (anni 2016 e 2017) oltre interessi legali dalle singole Parte_1 scadenze al soddisfo;
€ 204,36, quale differenza tra quanto richiesto in ricorso per il quadriennio
2018/2021 (€ 3.785,58) e l'importo versato dall'Azienda a febbraio 2024 (€ 3.581,22); € 245,89 quali interessi sulla somma tardivamente corrisposta (€ 3.581,22). B) € 1.457,32 in favore di : € 1.199,82 (anni 2016 e 2017) oltre interessi legali dalle Parte_2 singole scadenze al soddisfo;
€ 25,31, quale differenza tra quanto richiesto in ricorso per il quadriennio 2018/2021 (€ 3.394,26) e l'importo versato dall'Azienda a febbraio 2024 (€ 3.368,95); €
232,19 quali interessi sulla somma tardivamente corrisposta (€ 3.368,95). C) € 1.780,61 in favore del SI. ; Parte_3
D) € 2.809,24 in favore della SI.ra . Parte_4
Con riferimento a tali ulteriori somme , su osserva che non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata Con dall' in quanto non è spirato il relativo termine, come si evince dalla documentazione prodotta in atti.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale con riferimento all'importo liquidato, della soccombenza effettiva per quanto concerne le somma residue non ancora erogate, si liquidano come da dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e della limitata attività difensiva.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere per l'importo di €3.581,22 in favore di per Parte_1
l'importo di 3.368,95 in favore di;
per l'importo di 3.454,93 in favore di Parte_2 Parte_3
; per l'importo di 4.106,72 in favore di .
[...] Parte_4
• condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle restanti somme, Controparte_3
e precisamente in favore di : per l'importo di 2.158,53; Parte_1 per l'importo di € 1.457,32; Parte_2
per l'importo di € 1.780,61; Parte_3
per l'importo di € 2.809,24 oltre accessori come per legge dalla maturazione sino Parte_4 all'effettivo soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi CP_1
€. 3.302,00 dovuti per compenso professionale (comprensivi dell'aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), oltre IVA e CPA come per legge e imborso forfettario nella misura del
15%, con distrazione, nonché al rimborso delle somme versate dai ricorrenti a titolo di Contributo unificato
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 12.08.25
Il Giudice
Dott.. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 8021/2023 (cui è stato riunito il procedimento iscritto al Nrg 1065/2024), vertente
TRA
e rapp.ti e difesi dall'avv.to Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Alfonso Giaquinto ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Castemmare di Stabia alla via Luigi Denza n°24; nonché, presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
- Ricorrenti –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Biagio Cozzolino e Antonella CP_1
Ferraro dell'Avvocatura interna, ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco, Via Marconi 66.
-Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti per motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto dei SIg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ex artt. 29 comma 6 e 106 comma 5 dei c.c.n.l. Comparto Sanità vigenti ratione temporis, al compenso per lavoro straordinario festivo maturato e non corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative effettuate, tra il 2016 ed il 2021, in occasione di festività infrasettimanali;
B) per l'effetto, in conformità alle ore di lavoro espletate e alle aliquote previste dal c.c.n.l. quale compenso per il lavoro straordinario, condannare l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., a corrispondere l'importo di € 5.493,86 in favore del SI. Controparte_2
di € 4.594,08 in favore della SI.ra , € 5.235,54 in favore del SI. Parte_1 Parte_2 Parte_3
, di € 6.915,96 in favore della SI.ra oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione
[...] Parte_4 monetaria maturati dalle singole scadenze al saldo, o quelle maggiori o minori somme accertate in corso di causa;
C. condannare l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento del contributo unificato e dei Controparte_3 compensi del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara di averne fatto anticipo”.
Più nel dettaglio, gli istanti hanno esposto di lavorare alle dipendenze dell' e di aver svolto Controparte_3 la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turni;
di aver prestato, dal 2016 al 2021, lavoro in giorni festivi infrasettimanali e di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 9, tenuto conto della prestata attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali come da prospetti allegati ai ricorsi.
L' si è costituita in giudizio e ha dedotto che nelle more era stata Controparte_2 adottata la Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 con la quale la resistente aveva riconosciuto, per quanto di ragione, il diritto dei ricorrenti, liquidando i rispettivi importi: 1) Al SI. veniva corrisposto €. 819,33 per il 2018; € 1.135,09 per il 2019; € 1.008,54 per il Parte_1
2020; ed € 618,26 per il 2021, complessivamente quindi la somma di € 3.581,22 per il periodo 2018
– 2021; 2) Alla SI.ra veniva corrisposto per il periodo 2018 – 2021, € 878,73 per il 2018; € Parte_2
1.012,21 per il 2019; € 841,99 per il 2020; ed € 636,02, cioè la complessiva somma di €. 3.368,95; 3) Al SI. veniva corrisposto €. 873,64 per il 2018; € 710,34 per il 2019; € 1.167,14 per Parte_3 il 2020; ed € 703,81 per il 2021, complessivamente quindi la somma di € 3.454,93 per il periodo 2018
– 2021. 4) Alla SI.ra veniva corrisposto per il periodo 2018 – 2021, € 1.456,05 per il 2018; € Parte_4
632,76 per il 2019; € 1.137,96 per il 2020; ed € 879,95 per il 2021, cioè la complessiva somma di €.
4.106,72.
La resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione almeno parziale del diritto vantato da controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c., trattandosi di emolumenti da pagarsi con periodicità mensile, soggetti, pertanto, a prescrizione quinquennale.
Ciò detto, si osserva che deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti vantati dai ricorrente, avendo la documentato di aver effettuato i pagamenti CP_1 sopraindicati (che non sono stati contestati dalla difesa dei ricorrenti).
Deve tuttavia rilevarsi che l' resistente non ha versato gli ulteriori emolumenti richiesti dai ricorrenti, CP_2 in particolare:
A) € 2.158,53 in favore di € 1.708,28 (anni 2016 e 2017) oltre interessi legali dalle singole Parte_1 scadenze al soddisfo;
€ 204,36, quale differenza tra quanto richiesto in ricorso per il quadriennio
2018/2021 (€ 3.785,58) e l'importo versato dall'Azienda a febbraio 2024 (€ 3.581,22); € 245,89 quali interessi sulla somma tardivamente corrisposta (€ 3.581,22). B) € 1.457,32 in favore di : € 1.199,82 (anni 2016 e 2017) oltre interessi legali dalle Parte_2 singole scadenze al soddisfo;
€ 25,31, quale differenza tra quanto richiesto in ricorso per il quadriennio 2018/2021 (€ 3.394,26) e l'importo versato dall'Azienda a febbraio 2024 (€ 3.368,95); €
232,19 quali interessi sulla somma tardivamente corrisposta (€ 3.368,95). C) € 1.780,61 in favore del SI. ; Parte_3
D) € 2.809,24 in favore della SI.ra . Parte_4
Con riferimento a tali ulteriori somme , su osserva che non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata Con dall' in quanto non è spirato il relativo termine, come si evince dalla documentazione prodotta in atti.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale con riferimento all'importo liquidato, della soccombenza effettiva per quanto concerne le somma residue non ancora erogate, si liquidano come da dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e della limitata attività difensiva.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere per l'importo di €3.581,22 in favore di per Parte_1
l'importo di 3.368,95 in favore di;
per l'importo di 3.454,93 in favore di Parte_2 Parte_3
; per l'importo di 4.106,72 in favore di .
[...] Parte_4
• condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle restanti somme, Controparte_3
e precisamente in favore di : per l'importo di 2.158,53; Parte_1 per l'importo di € 1.457,32; Parte_2
per l'importo di € 1.780,61; Parte_3
per l'importo di € 2.809,24 oltre accessori come per legge dalla maturazione sino Parte_4 all'effettivo soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi CP_1
€. 3.302,00 dovuti per compenso professionale (comprensivi dell'aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), oltre IVA e CPA come per legge e imborso forfettario nella misura del
15%, con distrazione, nonché al rimborso delle somme versate dai ricorrenti a titolo di Contributo unificato
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 12.08.25
Il Giudice
Dott.. Emanuele Rocco